§ 80.6.85 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:19/09/2000
Numero:358


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni
Art. 2.  Istituzione e attivazione dello STA
Art. 3.  Sicurezza e funzionamento dello STA
Art. 4.  (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA).
Art. 4 bis.  (Fascicolo digitale).
Art. 5.  (Trasmissione del fascicolo digitale).
Art. 5 bis.  (Trattamento dei dati personali).
Art. 6.  Irregolare rilascio dei documenti
Art. 7.  Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico
Art. 8.  Inidoneità o irregolarità della documentazione
Art. 9.  Irregolare rilascio dei documenti
Art. 10.  Norme transitorie e finali


§ 80.6.85 - D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)

(G.U. 6 dicembre 2000, n. 285)

 

     Art. 1. Oggetto e definizioni

     1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonchè i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo [1].

     1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane [2].

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

     c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;

     d) ACI: l'Automobile club d'Italia;

     e) PRA: il pubblico registro automobilistico;

     f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;

     g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

     h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1 [3].

 

          Art. 2. Istituzione e attivazione dello STA [4]

     1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

     2. Lo STA può essere attivato:

     a) presso gli UMC;

     b) presso gli Uffici PRA;

     c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

     3. Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.

     4. Lo STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

     5. Gli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli STA sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.

 

          Art. 3. Sicurezza e funzionamento dello STA [5]

     1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello STA, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello STA, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero.

     2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.

 

          Art. 4. (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA). [6]

     1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:

     a) immatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;

     b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);

     c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;

     d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;

     e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

     4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identità del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonchè l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonchè di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione.

     5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA.

     6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.

 

     Art. 4 bis. (Fascicolo digitale). [7]

     1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonchè l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.

     2. Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.

 

          Art. 5. (Trasmissione del fascicolo digitale). [8]

     1. Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.

     2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.

     3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 5 bis. (Trattamento dei dati personali). [9]

     1. Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonchè di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.

 

          Art. 6. Irregolare rilascio dei documenti

     1. In caso di accertata irregolarità, l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggere il documento [10].

     1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter [11].

     1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto [12].

     2. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi [13].

     3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello STA di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello STA decadono e lo STA cessa di essere operativo [14].

     4. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.] [15].

 

          Art. 7. Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico [16]

     [1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:

     a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;

     b) le operazioni relative alla tascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;

     c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

     2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.

     3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.

     4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.

     5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.

     6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.

     7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.]

 

          Art. 8. Inidoneità o irregolarità della documentazione [17]

     [1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

     2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

     3-bis. [Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale] [18].

     3-ter. [In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti] [19].

      3-quater. [Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato] [20].

     3-quinquies. [Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà] [21].]

 

          Art. 9. Irregolare rilascio dei documenti [22]

     [1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.

     2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.

     3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.]

 

          Art. 10. Norme transitorie e finali

     1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC [23].

     2. [Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data] [24].

     3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

ALLEGATO I [25]

(articolo 8, comma 3-bis)

 

All'Ufficio provinciale ACI di ................

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A.

(articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

 

Il sottoscritto ...., consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. .... .... (concessionaria) del veicolo .... fabbrica.... tipo .... telaio n. .... in data.... al Sig./Sig.ra....per il prezzo di euro.... vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente.

 

GENERALITA' DEL VENDITORE:

Cognome....Nome.... in qualità di (specificare se legale rappresentante o procuratore)....della Ditta.... Ragione Sociale....Data di nascita .... Luogo di nascita .... Stato....Codice Fiscale.... Residente a ....Via/P.za.... Provincia .... CAP....

 

Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrrà il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sarà cancellata d'ufficio se l'atto non sarà prodotto nei termini di legge.

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:

Cognome .... Nome .... Ragione Sociale.... Data di nascita.... Luogo di nascita.... Stato.... Codice Fiscale....Residente a .... Via/P.za....n. ........... Provincia....CAP....

Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato.

Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.

 

(luogo e data) Firma dell'acquirente*

 

(luogo e data) Firma dell'acquirente*

* identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identità/riconoscimento.

 

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[1] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224.

[2] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[11] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[12] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126. Rubrica già modificata dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126.

[25] Allegato aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.