Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 29/05/2017 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Documento unico di circolazione e di proprietà |
Art. 2. Procedura di rilascio |
Art. 3. Ulteriori disposizioni |
Art. 4. Relazione al Parlamento |
Art. 5. Disposizioni di coordinamento e abrogazioni |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 93.17.440 - D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(G.U. 24 giugno 2017, n. 145)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Visto il regio
Visto il
Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile approvato con
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella 3 relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;
Visto l'articolo 14 della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della citata
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Documento unico di circolazione e di proprietà
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile [1].
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonchè di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al
Art. 2. Procedura di rilascio
1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal
b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del
2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa è determinata in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla
3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del
4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio
7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.
Art. 3. Ulteriori disposizioni
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del
Art. 4. Relazione al Parlamento
1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 5. Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. Al
a) all'articolo 93:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.»;
2) il comma 9 è soppresso;
3) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Fermo restando quanto previsto dal
b) all'articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse;
c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse;
d) all'articolo 95:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»;
2) il comma 1 è soppresso;
3) il comma 6 è soppresso;
e) all'articolo 96:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;
2) il comma 2 è soppresso;
f) all'articolo 101:
1) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «tre»;
2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;
2) al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»;
h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;
i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»;
l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»;
m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all'articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
2. All'articolo 231, comma 5, del
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 [3].
[1] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1140, della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 687, della
[3] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1140, della