Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.6 procedimento amministrativo |
Data: | 11/04/1994 |
Numero: | 454 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento |
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio |
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte |
Art. 4. Comunicazione dell'avvio del procedimento |
Art. 5. Partecipazione al procedimento |
Art. 6. Termine finale del procedimento |
Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi |
Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato |
Art. 9. Unità organizzativa |
Art. 10. Responsabile del procedimento |
Art. 11. Integrazione e modificazione del presente regolamento |
Art. 12. Norma transitoria |
Art. 13. Pubblicità aggiuntiva |
§ 80.6.34 - D.M. 11 aprile 1994, n. 454. [1]
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.
(G.U. 20 luglio 1994, n. 168)
Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero del commercio con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
3. I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente.
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Ministero del commercio con l'estero abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del commercio estero della richiesta o della proposta.
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti, ove portati a idonea conoscenza degli amministrati, indirizzata all'organo competente, corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.
2. Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza presentata dall'interessato sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invierà al richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o istanza, ove non sia diversamente indicato nelle tabelle allegate, comunicazione nella quale verranno specificatele cause di irregolarità od incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
3. All'atto della presentazione della domanda o istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, della legge. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della
Art. 4. Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè in presenza di particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5. Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. Il Ministro e i direttori generali delegati, tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente il procedimento in termini più brevi di quelli indicati nella tabella allegata, possono ridurre proporzionalmente il termine per la presentazione di memorie o documenti a non oltre la metà di quello fissato per la durata del procedimento, dandone idonea comunicazione. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine ordinario o quello ridotto non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Art. 6. Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Nelle tabelle allegate al presente regolamento è indicato, per categorie di procedimenti, compresi i procedimenti d'ufficio, il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale, l'individuazione dell'unità organizzativa e la fonte normativa. Tale termine si applica anche ai procedimenti di modifica o di proroga di atti precedentemente emanati dall'amministrazione, se gli stessi procedimenti comprendono istruttorie omogenee a quelle relative agli atti da modificare o da prorogare.
3. I termini finali dei procedimenti che richiedono l'intervento attivo di organi delle Comunità europee o di altri organismi internazionali, si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto o della documentazione di competenza dell'altra amministrazione od organo delle Comunità europee, ed il momento di acquisizione dello stesso da parte del Ministero del commercio con l'estero.
4. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero del commercio con l'estero, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro del commercio con l'estero provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
5. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
6. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
7. Quando è previsto che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando sono stabiliti nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del commercio con l'estero individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni, o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.
3. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo, occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Art. 9. Unità organizzativa
1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, è la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
2. Successive modifiche all'identificazione dell'unità organizzativa responsabile saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sotto forma di comunicato.
Art. 10. Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonchè quelli attinenti all'applicazione della
Art. 11. Integrazione e modificazione del presente regolamento
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 12. Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la fissazione del termine finale si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati successivamente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Art. 13. Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonchè del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
ALLEGATO 1 [2]
Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico
Procedimento |
Fonte normativa |
Unità organica |
Termine |
Contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi e rinnovo degli stessi |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 120 |
R.D. 827/24 |
|
|
|
Erogazione fondi per ordini di accreditamento |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 40 |
R.D. 827/24 |
|
|
|
|
D.P.R. 718/79 |
|
|
|
D.P.R. 153/91 |
|
|
|
Legge 243/93 |
|
|
Corsi di formazione e perfezionamento del Personale |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 280 |
R.D. 827/24 |
|
|
|
|
D.P.R. 748/72 |
|
|
Pagamento spese: |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 60 |
- postali e telegrafiche, casuali |
R.D. 827/24 |
|
|
|
D.P.R. 153/91 |
|
|
|
D.P.R. 718/79 |
|
|
|
D.L. 29/93 |
|
|
- per liti ed arbitraggi |
Legge 243/93 |
|
gg. 120 |
|
D.P.R. 748/72 |
|
|
Spese per manutenzione ed esercizio automezzi |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 30 |
R.D. 827/24 |
|
|
|
|
R.D. 746/26 |
|
|
|
D.P.R. 718/79 |
|
|
|
D.P.R. 153/91 |
|
|
|
D.L. 29/93 |
|
|
Spese per manutenzione ed adattamento locali |
R.D. 2440/23 |
Div. I |
gg. 120 |
R.D. 827/24 |
|
|
|
|
D.P.R. 718/79 |
|
|
|
D.L. 29/93 |
|
|
|
Legge 94/97 |
|
|
|
Legge 450/97 |
|
|
|
D.Lvo. 279/97 |
|
|
|
D.M. 29.01.99 |
|
|
Approvazione Delibere I.C.E. |
Legge 68/97 art. 4, c. 4 |
Div. I |
gg. 30 |
TRATTAMENTO GIURIDICO |
|
|
|
Autorizzazione part-time |
Legge 554/88, art. 7 |
Div. II |
gg. 30 |
|
DPCM 117/89 |
|
|
|
CCNL 1998-2001, art. 21 |
|
|
|
L. 662/96 - L. 140/97 |
|
|
|
D.L.vo 61/00 |
|
|
Ricostruzione di carriera |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 120 |
Passaggi di livello (dalla conclusione delle procedure di riqualificazione) |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 90 |
Inquadramenti in applicazione CCNL |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 60 |
Inquadramenti in applicazione normativa sulla mobilità |
D.P.C.M. 325/88 - Legge 106/89 - Legge 71/94 |
Div. II |
gg. 120 |
Mutamento manzioni per idoneità fisica |
D.P.R. 266/87, art. 29; P.P.C.M. 3.3.95, art. 22 ter |
Div. II |
gg. 90 |
Rilascio stati matricolari |
T.U. 3/1957 |
Div. II |
gg. 30 |
Riammissione in servizio |
T.U. 3/1957, art. 132 |
Div. II |
gg. 120 |
Collocamento in posizione di comando |
T.U. 3/1957, artt. 56 e 57; D.P.R. 1077/70; L. 49/87, art. 16; L. 127/97 |
Div. II |
gg. 30 |
Collocamento in posizione di fuori ruolo |
T.U. 3/1957, art. 58; L. 1114/62; D.P.R. 16/67; D.P.R. 571/58; L. 127/97 |
Div. II |
gg. 60 |
ASSUNZIONI |
|
|
|
Concorsi pubblici |
T.U. 3/1957; DPR 487/94, 693/96 L. 449/97; D.L.vo 80/98 |
Div. II |
|
a) esame delle domande e nomina Commissione esaminatrice |
|
|
gg. 120 |
b) adempimenti Commissione esaminatrice |
|
|
gg. 180 |
c) approvazione graduatorie e nomine dei vincitori |
|
|
gg. 30 |
Assunzioni obbligatorie |
L. 104/92; D.P.R. 487/94; 693/96; 246/97; 68/99 |
Div. II |
gg. 90 |
MOBILITA' |
|
|
|
Passaggio ad altra Amministrazione |
D.L.vo 29/93, art. 33 |
|
gg. 90 |
Trasferimento di ruolo |
T.U. 10.1.1957, art. 199 |
|
gg. 90 |
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO |
|
|
|
Dispensa |
T.U. 3/1957, art. 129 |
Div. II |
gg. 90 |
Decadenza dall'impiego |
T.U. 3/1957, art. 127 |
Div. II |
gg. 90 |
TRATTAMENTO ECONOMICO |
|
|
|
Competenze fisse al Personale del Ministero |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Competenze fisse al Ministro e Sottosegretari di Stato |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto e Segreterie Particolari |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Compensi accessori al Personale del Ministero (dalla conclusione della contrattazione) |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Straordinario al Personale del Ministero |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Straordinario agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Corresponsione buoni pasto |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
Adempimenti di carattere previdenziale e fiscale |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
RILEVAZIONE PRESENZE |
|
|
|
Congedi ordinari e straordinari, aspettative, permessi retribuiti e non retribuiti; permessi di studio |
CCNL Comparto Ministeri |
Div. II |
gg. 30 |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI |
|
|
|
Collegio arbitrale di disciplina |
D.L.vo 546/93, art. 27; |
Div. II |
gg. 120 |
(dalla data dell'addebito) |
P.P.C.M. 3.3.1995, art. 25; |
|
|
|
D.L.vo 29/93, art. 59 |
|
|
MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE |
|
|
|
SPESE PER MISSIONI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO |
|
|
|
MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI |
|
|
|
Liquidazione spese per missioni |
R.D. 2440/23 - R.D. 941/26 |
Div. IV |
gg. 60 (dalla data di ricezione della |
|
D.P.R. 286/71 - D.P.R. 836/73 |
|
necessaria documentazione) |
|
Legge 417/78 - D.P.R. 513/78 |
|
|
|
D.P.R. Tesoro 24.5.1990 |
|
|
|
D.P.R. Tesoro 11.4.1985 |
|
|
COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO |
|
|
|
Liquidazione spese per traduzioni e interpretariato |
R.D. 2440/23 |
Div. IV |
gg. 60 (dalla data |
R.D. 827/24 |
|
di ricezione della |
|
|
D.P.R. 153/91 |
|
necessaria |
|
|
|
documentazione) |
SPESE INERENTI AI RAPPORTI CON RAPPRESENTANZE E DELEGAZIONI STRANIERE |
|
|
|
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
|
|
|
Liquidazione spese di rappresentanza |
R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 |
Div. IV |
gg. 60 (dalla data di ricezione della |
|
D.P.R. 537/73 |
|
necessaria |
|
D.P.R. 153/91 |
|
documentazione) |
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LE TARIFFE DOGANALI DI BRUXELLES |
|
|
|
Liquidazione contributo |
Legge 1016/52 |
Div. IV |
gg. 60 (dalla data |
|
Legge 407/80 |
|
di ricezione della |
|
|
|
necessaria documentazione) |
PROVVIDENZE E SERVIZI A FAVORE DEL PERSONALE, COMPRESO QUELLO DI QUIESCENZA, E DELLE LORO FAMIGLIE |
|
|
|
Sussidi a favore del personale |
R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 |
Div. IV |
gg. 120 (dalla data di scadenza |
|
T.U. 10.1.1957 n. 3 |
|
di presentazione |
|
D.M. 24.6.1982 |
|
delle domande) |
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI |
|
|
|
Liquidazione compensi ai membri di Comitati e Commissioni nonché di altre indennità ad estranei alla Amministrazione |
R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 |
Div. IV |
gg. 60 (dalla data di ricezione della |
Legge 888/50 |
|
necessaria |
|
D.P.R. 487/94 |
|
documentazione) |
|
D.P.C.M. 23.3.1995 |
|
|
|
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO E PRIVILEGIATO |
|
|
|
Cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza (solo se risulta definita la posizione giuridico-economica del cessando) |
T.U. 1092/73 e succ. modif. e integr. D.P.R. 138/86, D.L.vo 503/92, Legge 537/93, Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni |
Div. IV |
gg. 120 |
Cessazione rapporto d'impiego per: |
|
Div. IV |
|
a) limiti di età, |
T.U. 1092/73 e succ. |
|
gg. 60 |
b) limiti di servizio, |
modif. e integr., D.Lvo |
|
gg. 60 |
c) dimissioni e recesso, |
503/92, Legge |
|
gg. 60 |
d) inabilità: |
421/92, CCNL |
|
|
- fino a richiesta accertamenti sanitari, |
Dirigenti: Legge 335/95 e succ. modif. |
|
gg. 30 |
- dal ricevimento esito accertamenti sanitari |
e integrazioni, Legge 449/97 |
|
gg. 30 |
Liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario: |
T.U. 1092/73, e succ. modif. e integr.; |
Div. IV |
|
a) comunicazione pensione |
Legge 177/76, |
|
gg. 60 |
provvisoria: |
D.P.R. 138/86; |
|
|
- liquidazione, |
D.Lvo 503/92 |
|
|
- riliquidazione |
Legge 537/93; |
|
|
b) pensioni definitive: |
Legge 724/94; |
|
gg. 90 (dall' |
- liquidazione, |
Legge 335/95 e succ. |
|
acquisizione dei |
- riliquidazione |
modif. e integrazioni, |
|
dati definitivi sul |
|
Legge 449/97 |
|
trattamento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio) |
Liquidazione e/o riliquidazione pensioni privilegiate |
T.U. 1092/73 e succ. modif. e integrazioni, |
Div. IV |
gg. 90 (dalla data del decreto |
|
Legge 312/80, Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni |
|
definitivo di riconoscimento della causa di servizio e dal possesso di tutta la documentazione necessaria) |
Pensioni di inabilità: |
|
|
|
- liquidazione pensione provvisoria |
Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni D.M.T. 187/97 |
Div. IV |
gg. 30 (dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità) |
- liquidazione pensione definitiva |
|
|
gg. 90 (dall'acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio) |
Adempimenti finalizzati alla liquidazione del trattamento buonuscita ENPAS |
D.P.R. 1032/73, |
Div. IV |
gg. 60 |
Legge 87/94, |
|
|
|
Legge 140/97, |
|
|
|
Adempimenti finalizzati alla riliquidazione del trattamento buonuscita ENPAS |
D.P.R. 1032/73, |
Div. IV |
gg. 60 (dalla |
Legge 87/94, |
|
acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico economico) |
|
Provvedimento di liquidazione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati: |
art. 1224 C.C. |
Div. IV |
|
Legge 724/93 |
|
|
|
Legge 448/98 |
|
|
|
a) fino all'emanazione del provvedimento, |
|
|
gg. 90 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione) |
b) fino alla richiesta fondi, |
|
|
gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo) |
c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento |
|
|
gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi) |
Liquidazione indennità UNA |
Legge 322/58 |
Div. IV |
|
TANTUM e costituzione posizione assicurativa presso l'INPS: |
T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni |
|
|
a) fino all'invio all'INPS degli atti per il benestare |
Legge 177/76 |
|
gg. 90 (dall'arrivo |
D.Lvo 503/92 |
|
di ogni |
|
|
Legge 724/94 |
|
provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa) |
b) fino all'emanazione del provvedimento |
|
|
gg. 30 (dall'arrivo del benestare INPS) |
c) fino alla richiesta dei fondi al Tesoro |
|
|
gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti) |
d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento |
|
|
gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi) |
Liquidazione di indennità UNA TANTUM in luogo di pensioni da versa ad altri Enti previdenziali: |
T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni |
Div. IV |
|
a) fino alla richiesta di ricongiunzione |
Legge 177/76 |
|
gg. 30 |
D.Lvo 503/92 |
|
|
|
b) fino all'emanazione del provvedimento |
Legge 724/94 |
|
gg. 40 (dall'arrivo di ogni |
|
|
|
provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa) |
c) fino alla richiesta dei fondi |
|
|
gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti) |
d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento |
|
|
gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi) |
Liquidazione dell'indennità di cessazione agli estranei all'Amministrazione: |
D.L.C.P.S. 207/47 |
Div. IV |
|
D.P.R. 246/48 |
|
|
|
T.U. 1092/73 e |
|
|
|
a) fino all'emissione del provvedimento |
successive modif. e integrazioni |
|
gg. 60 (dalla data di ricezione |
|
Legge 297/82 |
|
necessaria |
|
Legge 482/83 |
|
documentazione) |
b) fino alla richiesta fondi |
Legge 87/94 |
|
gg. 30 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti) |
c) dalla data di disponibilità dei fondi |
|
|
gg. 30 |
RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO E DELLE SPESE DI CURA, RICOVERI E PROTESI |
|
|
|
Riconoscimento di indennità come dipendente da causa di servizio |
D.P.R. 3/57 - D.P.R. 686/57 - T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni - Legge 834/81 - Legge 472/87 - D.P.R. 349/94 |
Div. IV |
gg. 450 (termine finale indicato dall'art. 9 del D.P.R. 349/94) |
Provvedimento di equo indennizzo |
D.P.R. 3/57 - D.P.R. 686/57 - T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni - Legge 472/87 - Legge 312/80 - D.P.R. 349/94 - Legge 724/94 - Legge 662/96 |
Div. IV |
gg. 30 (dal ricevimento del parere del Comitato Pensioni privilegiate ordinarie) |
Liquidazione delle spese di cura, ricoveri e protesi: |
D.P.R. 686/57 |
Div. IV |
|
T.U. 1092/73 e |
|
|
|
a) dal decreto di riconoscimento di causa di servizio e fino alla richiesta fondi |
successive modif. e integrazioni |
|
gg. 30 |
b) dalla data di disponibilità dei fondi |
|
|
gg. 30 |
RICONOSCIMENTO SERVIZI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA |
|
|
|
Riscatti e computi ai fini pensionistici: |
T.U. 1092/73 e successive modif. e |
Div. IV |
|
a) periodo studi universitari |
integrazioni |
|
gg. 120 (dalla |
b) servizio non di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici |
Legge 29/79 |
|
data di ricezione |
Legge 544/88 |
|
della |
|
c) periodi assicurativi Legge |
Legge 45/90 |
|
documentazione |
29/79 |
D.P.R. 104/93 |
|
necessaria da |
d) ricongiunzione ex art. 113 e seguenti T.U. 1092/73 |
D.Lvo 564/96 |
|
parte di altri |
D.Lvo 184/97 |
|
Uffici, |
|
e) ricongiunzione ex leggi 544/88 e 45/90 |
D.Lvo 278/98 |
|
Amministrazioni |
|
|
od Enti |
|
f) riscatti periodi non coperti da contribuzioni |
|
|
previdenziali) |
Adempimenti finalizzati al riscatto ai fini previdenziali: |
D.P.R. 1032/73 |
Div. IV |
gg. 120 (dalla |
Legge 958/86 |
|
data di ricezione |
|
a) servizio non di ruolo |
Legge 87/94 |
|
della |
b) studi universitari |
|
|
documentazione |
c) servizio militare |
|
|
necessaria da |
|
|
|
parte di altri Ufffici, Amministrazioni od Enti) |
Liquidazione del trattamento di fine rapporto con trasferimento fondi all'INPDAP (gestione ex ENPAS) |
Legge 70/75 |
Div. IV |
gg. 180 (termine |
Legge 554/88 |
|
indicato dall'art. |
|
D.P.R. 104/93 |
|
15 del D.P.R. 104/93) |
|
Riliquidazione del trattamento di fine rapporto con corresponsione agli interessati o con trasferimento fondi all'Ente previdenziale di destinazione: |
Legge 70/75 |
Div. IV |
|
Legge 75/80 |
|
|
|
Legge 482/83 |
|
|
|
Legge 87/94 |
|
|
|
a) fino all'emanazione del provvedimento |
|
|
gg. 30 (dall'acquisizione dei dati definitivi del trattamento giuridico - economico) |
b) fino alla richiesta fondi |
|
|
gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo) |
c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento |
|
|
gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi) |
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Procedimento |
Fonte normativa |
Ufficio responsabile del procedimento |
Termine |
Definizione dei ricorsi contro il diniego di iscrizione o cancellazione degli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli |
L. 25.1.66, n. 31 |
DIV. I |
120 gg. |
Autorizzazione alle case di spedizione per la rappresentanza degli esportatori iscritti agli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli |
L. 25.1.66, n. 31 |
DIV. I |
120 gg. |
SETTORE AGRO-ALIMENTARE |
|
|
|
Svincolo e decreto di incameramento di cauzioni relative a certificati di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. |
Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85 |
DIV. II |
90 gg. |
Decreto di revoca del Decreto di incameramento della cauzione |
Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85 |
DIV. II |
90 gg. |
Annullamento degli obblighi derivanti dai certificati di importazione e di esportazione a segeuito del riconoscimento di causa di forza maggiore |
Reg. CEE 3719/88 |
DIV .II |
90 gg. |
Proroga della validità del certificato di importazione e di esportazione a seguito del riconoscimento di causa di forza maggiore |
Reg. CEE 3719/88 |
DIV. II |
15 gg. |
SETTORE TEMPORANEE |
|
|
|
Autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni) |
Reg. (CE) 2913 del 12.10.92 |
DIV. III |
40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e |
Reg. (CE) 2454 del 2.7.93 |
|
TE, altrimenti 10 gg. ca. |
|
T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 modificato con D.P.R. 5.8.81, n. 499 |
|
|
|
Autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni) |
Reg. (CE) 2913 del 12.10.92 |
DIV. III |
40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e |
Reg. (CE) 2454 del 2.7.93 |
|
TE, altrimenti 10 gg. ca. |
|
T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 e modifiche |
|
|
|
SETTORE MATERIALE AD ELEVATA TECNOLOGIA |
|
|
|
Autorizzazioni all'esportazione e al transito dei prodotti ad alta tecnologia catch-all |
D.Leg.vo 89/97 del 24.2.97 |
Div. IV |
150 gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato) |
Autorizzazione all'importazione di prodotti chimici in tab. 1 (Convenzione armi chimiche) |
Legge n. 496/95 del 18.11.95 |
Div. IV |
150 gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato) |
Autorizzazione e relativa iscrizione nel "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale" |
D.M. 12.6.98 n. 289 |
Div. IV |
60 gg. |
Rilascio certificati di importazione |
Circ. Mincomes 5.6.91 |
Div. IV |
15 gg |
Consultazioni |
Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94) |
Div. IV |
10 gg. |
Notifiche dinieghi |
Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94) e LINEE GUIDA MTCR-NSG- G.A.-WA |
Div. IV |
60 gg. |
Procedimento d'autorizzazione all'esport verso IRAQ (OIL for food) |
Reg. (CE) n. 2465/96 del 17.12.96 - Risoluzione ONU 661/90 e 986/95 |
Div. IV |
60 gg. (salvo tempi maggiori richiesti dall'Amm.ne o dall'ONU) |
Procedimento autorizzatorio in attuazione d'embarghi decretati da fonti internazionali comunitarie o nazionali |
Reg. (CE) n. 2111/99 del 4.10.99 e reg. (CE) n. 1294/99 del 15.6.99 |
Div. IV |
60 gg. (se non espressamente previsto dalle norme di riferimento) |
Settore CITES
Procedimento |
Fonte normativa |
Ufficio responsabile del procedimento |
Termine |
|
|
|
|
Autorizzazioni all'importazione nel quadro della Convenzione di Washington (CITES) concernente il commercio della flora e della fauna minacciata di estinzione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Divisione VIII |
30 giorni * * in caso di consultazione di terzi, i termini si interrompono fino a consultazione ultimata |
Direzione generale promozione scambi e internazionalizzazione imprese
Procedimento |
Fonte normativa |
Unità organica |
Termine |
Pareri sulla validità promozionale della attività di Enti locali e territoriali |
Legge 59/97; D.L.vo 112/98; Circolare Minindustria 577784 del 14.5.98 |
Div. II |
gg. 30 |
Approvazione Delibere ICE relative al programma promozionale, alla rete e al funzionamento |
Legge 68/97 |
Div. II |
gg. 30 (45 se è necessario un concerto) |
Concessione dei contributi ad Istituti, Enti e Associazioni: per i progetti presentati e relativi all'anno di riferimento: |
Legge 1083/54 |
Div. III |
|
a) affidamento; |
|
|
prima dell'inizio della manifestazione |
b) decreti di impegno; |
|
|
entro l'anno in cui si tiene l'iniziativa |
c) decreti di liquidazione; |
|
|
entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto |
Concessione dei contributi annuali a consorzi e società consortili all'esportazione: |
Legge 83/89 |
Div. III |
|
a) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento; |
|
|
entro il 30 giugno |
b) decreti di liquidazione |
|
|
entro il 30 novembre |
Concessione dei contributi annuali a consorzi agro alimentari e turistico alberghieri: |
Legge 394/81, art. 10 |
Div. III |
|
- decreti di liquidazione del contributo riferito a progetti realizzati e approvati nell'anno precedente |
|
|
entro il 30 novembre |
Concessione dei contributi annuali alle Camere di commercio italiane all'estero: |
Legge 518/70 |
Div. III |
|
a) decreti di riconoscimento; |
|
|
entro 180 giorni dal ricevimento della domanda |
b) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento; |
|
|
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda |
c) decreti di liquidazione dei contributi per i progetti realizzati e approvati nell'anno precedente |
|
|
entro il 30 novembre |
Decreti di iscrizione all'Albo delle Camere di commercio italo estere in Italia |
Legge 580/93 |
Div. III |
entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione |
Collaborazione con i Paesi |
Legge 212/92 |
Div. IV |
|
PECO: |
D.M. 319/99 |
|
|
a) decreti di concessione; |
- art. 5 |
|
entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della gestione dei fondi assegnati in bilancio |
b) decreti di anticipazione; |
- art. 7, punto 4 |
|
entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza |
c) decreti di liquidazione |
D.M. 394/97 |
|
entro 120 giorni dalla presentazione del rendiconto |
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive
Procedimento |
Fonte normativa |
Unità organica |
Termine |
Liquidazione spese per acquisto libri e pubblicazioni |
Legge annuale di bilancio |
Div. IV |
gg. 60 |
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Allegato modificato dall'art. 1 del