§ 80.6.34 - D.M. 11 aprile 1994, n. 454.
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:11/04/1994
Numero:454


Sommario
Art. 1.  Ambito di efficacia del regolamento
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte
Art. 4.  Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 5.  Partecipazione al procedimento
Art. 6.  Termine finale del procedimento
Art. 7.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi
Art. 8.  Parere facoltativo del Consiglio di Stato
Art. 9.  Unità organizzativa
Art. 10.  Responsabile del procedimento
Art. 11.  Integrazione e modificazione del presente regolamento
Art. 12.  Norma transitoria
Art. 13.  Pubblicità aggiuntiva


§ 80.6.34 - D.M. 11 aprile 1994, n. 454. [1]

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

(G.U. 20 luglio 1994, n. 168)

 

     Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento

     1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero del commercio con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

     3. I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.

     4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente.

 

          Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

     1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Ministero del commercio con l'estero abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del commercio estero della richiesta o della proposta.

 

          Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa diparte

     1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti, ove portati a idonea conoscenza degli amministrati, indirizzata all'organo competente, corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.

     2. Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza presentata dall'interessato sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invierà al richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o istanza, ove non sia diversamente indicato nelle tabelle allegate, comunicazione nella quale verranno specificatele cause di irregolarità od incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     3. All'atto della presentazione della domanda o istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, della legge. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè il disposto di cui all'art. 18 della legge.

 

          Art. 4. Comunicazione dell'avvio del procedimento

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè in presenza di particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

          Art. 5. Partecipazione al procedimento

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. Il Ministro e i direttori generali delegati, tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente il procedimento in termini più brevi di quelli indicati nella tabella allegata, possono ridurre proporzionalmente il termine per la presentazione di memorie o documenti a non oltre la metà di quello fissato per la durata del procedimento, dandone idonea comunicazione. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine ordinario o quello ridotto non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

          Art. 6. Termine finale del procedimento

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Nelle tabelle allegate al presente regolamento è indicato, per categorie di procedimenti, compresi i procedimenti d'ufficio, il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale, l'individuazione dell'unità organizzativa e la fonte normativa. Tale termine si applica anche ai procedimenti di modifica o di proroga di atti precedentemente emanati dall'amministrazione, se gli stessi procedimenti comprendono istruttorie omogenee a quelle relative agli atti da modificare o da prorogare.

     3. I termini finali dei procedimenti che richiedono l'intervento attivo di organi delle Comunità europee o di altri organismi internazionali, si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto o della documentazione di competenza dell'altra amministrazione od organo delle Comunità europee, ed il momento di acquisizione dello stesso da parte del Ministero del commercio con l'estero.

     4. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero del commercio con l'estero, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro del commercio con l'estero provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     5. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     6. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

     7. Quando è previsto che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando sono stabiliti nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

          Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del commercio con l'estero individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni, o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

     3. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

          Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato

     1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo, occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 9. Unità organizzativa

     1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, è la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

     2. Successive modifiche all'identificazione dell'unità organizzativa responsabile saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sotto forma di comunicato.

 

          Art. 10. Responsabile del procedimento

     1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

     2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonchè quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 11. Integrazione e modificazione del presente regolamento

     1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 12. Norma transitoria

     1. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la fissazione del termine finale si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati successivamente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

 

          Art. 13. Pubblicità aggiuntiva

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonchè del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

 

ALLEGATO 1 [2]

 

     Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico

 

Procedimento

Fonte normativa

Unità organica

Termine

Contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi e rinnovo degli stessi

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 120

R.D. 827/24

 

 

Erogazione fondi per ordini di accreditamento

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 40

R.D. 827/24

 

 

 

D.P.R. 718/79

 

 

 

D.P.R. 153/91

 

 

 

Legge 243/93

 

 

Corsi di formazione e perfezionamento del Personale

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 280

R.D. 827/24

 

 

 

D.P.R. 748/72

 

 

Pagamento spese:

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 60

- postali e telegrafiche, casuali

R.D. 827/24

 

 

 

D.P.R. 153/91

 

 

 

D.P.R. 718/79

 

 

 

D.L. 29/93

 

 

- per liti ed arbitraggi

Legge 243/93

 

gg. 120

 

D.P.R. 748/72

 

 

Spese per manutenzione ed esercizio automezzi

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 30

R.D. 827/24

 

 

 

R.D. 746/26

 

 

 

D.P.R. 718/79

 

 

 

D.P.R. 153/91

 

 

 

D.L. 29/93

 

 

Spese per manutenzione ed adattamento locali

R.D. 2440/23

Div. I

gg. 120

R.D. 827/24

 

 

 

D.P.R. 718/79

 

 

 

D.L. 29/93

 

 

 

Legge 94/97

 

 

 

Legge 450/97

 

 

 

D.Lvo. 279/97

 

 

 

D.M. 29.01.99

 

 

Approvazione Delibere I.C.E.

Legge 68/97 art. 4, c. 4

Div. I

gg. 30

TRATTAMENTO GIURIDICO

 

 

 

Autorizzazione part-time

Legge 554/88, art. 7

Div. II

gg. 30

 

DPCM 117/89

 

 

 

CCNL 1998-2001, art. 21

 

 

 

L. 662/96 - L. 140/97

 

 

 

D.L.vo 61/00

 

 

Ricostruzione di carriera

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 120

Passaggi di livello (dalla conclusione delle procedure di riqualificazione)

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 90

Inquadramenti in applicazione CCNL

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 60

Inquadramenti in applicazione normativa sulla mobilità

D.P.C.M. 325/88 - Legge 106/89 - Legge 71/94

Div. II

gg. 120

Mutamento manzioni per idoneità fisica

D.P.R. 266/87, art. 29; P.P.C.M. 3.3.95, art. 22 ter

Div. II

gg. 90

Rilascio stati matricolari

T.U. 3/1957

Div. II

gg. 30

Riammissione in servizio

T.U. 3/1957, art. 132

Div. II

gg. 120

Collocamento in posizione di comando

T.U. 3/1957, artt. 56 e 57; D.P.R. 1077/70; L. 49/87, art. 16; L. 127/97

Div. II

gg. 30

Collocamento in posizione di fuori ruolo

T.U. 3/1957, art. 58; L. 1114/62; D.P.R. 16/67; D.P.R. 571/58; L. 127/97

Div. II

gg. 60

ASSUNZIONI

 

 

 

Concorsi pubblici

T.U. 3/1957; DPR 487/94, 693/96 L. 449/97; D.L.vo 80/98

Div. II

 

a) esame delle domande e nomina Commissione esaminatrice

 

 

gg. 120

b) adempimenti Commissione esaminatrice

 

 

gg. 180

c) approvazione graduatorie e nomine dei vincitori

 

 

gg. 30

Assunzioni obbligatorie

L. 104/92; D.P.R. 487/94; 693/96; 246/97; 68/99

Div. II

gg. 90

MOBILITA'

 

 

 

Passaggio ad altra Amministrazione

D.L.vo 29/93, art. 33

 

gg. 90

Trasferimento di ruolo

T.U. 10.1.1957, art. 199

 

gg. 90

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

 

 

 

Dispensa

T.U. 3/1957, art. 129

Div. II

gg. 90

Decadenza dall'impiego

T.U. 3/1957, art. 127

Div. II

gg. 90

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

 

Competenze fisse al Personale del Ministero

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Competenze fisse al Ministro e Sottosegretari di Stato

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto e Segreterie Particolari

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Compensi accessori al Personale del Ministero (dalla conclusione della contrattazione)

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Straordinario al Personale del Ministero

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Straordinario agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Corresponsione buoni pasto

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

Adempimenti di carattere previdenziale e fiscale

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

RILEVAZIONE PRESENZE

 

 

 

Congedi ordinari e straordinari, aspettative, permessi retribuiti e non retribuiti; permessi di studio

CCNL Comparto Ministeri

Div. II

gg. 30

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

 

 

Collegio arbitrale di disciplina

D.L.vo 546/93, art. 27;

Div. II

gg. 120

(dalla data dell'addebito)

P.P.C.M. 3.3.1995, art. 25;

 

 

 

D.L.vo 29/93, art. 59

 

 

MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE

 

 

 

SPESE PER MISSIONI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

 

 

 

MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI

 

 

 

Liquidazione spese per missioni

R.D. 2440/23 - R.D. 941/26

Div. IV

gg. 60 (dalla data di ricezione della

 

D.P.R. 286/71 - D.P.R. 836/73

 

necessaria documentazione)

 

Legge 417/78 - D.P.R. 513/78

 

 

 

D.P.R. Tesoro 24.5.1990

 

 

 

D.P.R. Tesoro 11.4.1985

 

 

COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

 

 

 

Liquidazione spese per traduzioni e interpretariato

R.D. 2440/23

Div. IV

gg. 60 (dalla data

R.D. 827/24

 

di ricezione della

 

D.P.R. 153/91

 

necessaria

 

 

 

documentazione)

SPESE INERENTI AI RAPPORTI CON RAPPRESENTANZE E DELEGAZIONI STRANIERE

 

 

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA

 

 

 

Liquidazione spese di rappresentanza

R.D. 2440/23 - R.D. 827/24

Div. IV

gg. 60 (dalla data di ricezione della

 

D.P.R. 537/73

 

necessaria

 

D.P.R. 153/91

 

documentazione)

CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LE TARIFFE DOGANALI DI BRUXELLES

 

 

 

Liquidazione contributo

Legge 1016/52

Div. IV

gg. 60 (dalla data

 

Legge 407/80

 

di ricezione della

 

 

 

necessaria documentazione)

PROVVIDENZE E SERVIZI A FAVORE DEL PERSONALE, COMPRESO QUELLO DI QUIESCENZA, E DELLE LORO FAMIGLIE

 

 

 

Sussidi a favore del personale

R.D. 2440/23 - R.D. 827/24

Div. IV

gg. 120 (dalla data di scadenza

 

T.U. 10.1.1957 n. 3

 

di presentazione

 

D.M. 24.6.1982

 

delle domande)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

 

 

 

Liquidazione compensi ai membri di Comitati e Commissioni nonché di altre indennità ad estranei alla Amministrazione

R.D. 2440/23 - R.D. 827/24

Div. IV

gg. 60 (dalla data di ricezione della

Legge 888/50

 

necessaria

D.P.R. 487/94

 

documentazione)

D.P.C.M. 23.3.1995

 

 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO E PRIVILEGIATO

 

 

 

Cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza (solo se risulta definita la posizione giuridico-economica del cessando)

T.U. 1092/73 e succ. modif. e integr. D.P.R. 138/86, D.L.vo 503/92, Legge 537/93, Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni

Div. IV

gg. 120

Cessazione rapporto d'impiego per:

D.P.R. 3/1957, Legge 47/58

Div. IV

 

a) limiti di età,

T.U. 1092/73 e succ.

 

gg. 60

b) limiti di servizio,

modif. e integr., D.Lvo

 

gg. 60

c) dimissioni e recesso,

503/92, Legge

 

gg. 60

d) inabilità:

421/92, CCNL

 

 

- fino a richiesta accertamenti sanitari,

Dirigenti: Legge 335/95 e succ. modif.

 

gg. 30

- dal ricevimento esito accertamenti sanitari

e integrazioni, Legge 449/97

 

gg. 30

Liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario:

T.U. 1092/73, e succ. modif. e integr.;

Div. IV

 

a) comunicazione pensione

Legge 177/76,

 

gg. 60

provvisoria:

D.P.R. 138/86;

 

 

- liquidazione,

D.Lvo 503/92

 

 

- riliquidazione

Legge 537/93;

 

 

b) pensioni definitive:

Legge 724/94;

 

gg. 90 (dall'

- liquidazione,

Legge 335/95 e succ.

 

acquisizione dei

- riliquidazione

modif. e integrazioni,

 

dati definitivi sul

 

Legge 449/97

 

trattamento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio)

Liquidazione e/o riliquidazione pensioni privilegiate

T.U. 1092/73 e succ. modif. e integrazioni,

Div. IV

gg. 90 (dalla data del decreto

 

Legge 312/80, Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni

 

definitivo di riconoscimento della causa di servizio e dal possesso di tutta la documentazione necessaria)

Pensioni di inabilità:

 

 

 

- liquidazione pensione provvisoria

Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni D.M.T. 187/97

Div. IV

gg. 30 (dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità)

- liquidazione pensione definitiva

 

 

gg. 90 (dall'acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio)

Adempimenti finalizzati alla liquidazione del trattamento buonuscita ENPAS

D.P.R. 1032/73,

Div. IV

gg. 60

Legge 87/94,

 

 

Legge 140/97,

 

 

Adempimenti finalizzati alla riliquidazione del trattamento buonuscita ENPAS

D.P.R. 1032/73,

Div. IV

gg. 60 (dalla

Legge 87/94,

 

acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico economico)

Provvedimento di liquidazione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati:

art. 1224 C.C.

Div. IV

 

Legge 724/93

 

 

Legge 448/98

 

 

a) fino all'emanazione del provvedimento,

 

 

gg. 90 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

b) fino alla richiesta fondi,

 

 

gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo)

c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento

 

 

gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

Liquidazione indennità UNA

Legge 322/58

Div. IV

 

TANTUM e costituzione posizione assicurativa presso l'INPS:

T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni

 

 

a) fino all'invio all'INPS degli atti per il benestare

Legge 177/76

 

gg. 90 (dall'arrivo

D.Lvo 503/92

 

di ogni

 

Legge 724/94

 

provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa)

b) fino all'emanazione del provvedimento

 

 

gg. 30 (dall'arrivo del benestare INPS)

c) fino alla richiesta dei fondi al Tesoro

 

 

gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti)

d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento

 

 

gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

Liquidazione di indennità UNA TANTUM in luogo di pensioni da versa ad altri Enti previdenziali:

T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni

Div. IV

 

a) fino alla richiesta di ricongiunzione

Legge 177/76

 

gg. 30

D.Lvo 503/92

 

 

b) fino all'emanazione del provvedimento

Legge 724/94

 

gg. 40 (dall'arrivo di ogni

 

 

 

provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa)

c) fino alla richiesta dei fondi

 

 

gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti)

d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento

 

 

gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

Liquidazione dell'indennità di cessazione agli estranei all'Amministrazione:

D.L.C.P.S. 207/47

Div. IV

 

D.P.R. 246/48

 

 

T.U. 1092/73 e

 

 

a) fino all'emissione del provvedimento

successive modif. e integrazioni

 

gg. 60 (dalla data di ricezione

 

Legge 297/82

 

necessaria

 

Legge 482/83

 

documentazione)

b) fino alla richiesta fondi

Legge 87/94

 

gg. 30 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti)

c) dalla data di disponibilità dei fondi

 

 

gg. 30

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO E DELLE SPESE DI CURA, RICOVERI E PROTESI

 

 

 

Riconoscimento di indennità come dipendente da causa di servizio

D.P.R. 3/57 - D.P.R. 686/57 - T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni - Legge 834/81 - Legge 472/87 - D.P.R. 349/94

Div. IV

gg. 450 (termine finale indicato dall'art. 9 del D.P.R. 349/94)

Provvedimento di equo indennizzo

D.P.R. 3/57 - D.P.R. 686/57 - T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni - Legge 472/87 - Legge 312/80 - D.P.R. 349/94 - Legge 724/94 - Legge 662/96

Div. IV

gg. 30 (dal ricevimento del parere del Comitato Pensioni privilegiate ordinarie)

Liquidazione delle spese di cura, ricoveri e protesi:

D.P.R. 686/57

Div. IV

 

T.U. 1092/73 e

 

 

a) dal decreto di riconoscimento di causa di servizio e fino alla richiesta fondi

successive modif. e integrazioni

 

gg. 30

b) dalla data di disponibilità dei fondi

 

 

gg. 30

RICONOSCIMENTO SERVIZI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

 

 

 

Riscatti e computi ai fini pensionistici:

T.U. 1092/73 e successive modif. e

Div. IV

 

a) periodo studi universitari

integrazioni

 

gg. 120 (dalla

b) servizio non di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici

Legge 29/79

 

data di ricezione

Legge 544/88

 

della

c) periodi assicurativi Legge

Legge 45/90

 

documentazione

29/79

D.P.R. 104/93

 

necessaria da

d) ricongiunzione ex art. 113 e seguenti T.U. 1092/73

D.Lvo 564/96

 

parte di altri

D.Lvo 184/97

 

Uffici,

e) ricongiunzione ex leggi 544/88 e 45/90

D.Lvo 278/98

 

Amministrazioni

 

 

od Enti

f) riscatti periodi non coperti da contribuzioni

 

 

previdenziali)

Adempimenti finalizzati al riscatto ai fini previdenziali:

D.P.R. 1032/73

Div. IV

gg. 120 (dalla

Legge 958/86

 

data di ricezione

a) servizio non di ruolo

Legge 87/94

 

della

b) studi universitari

 

 

documentazione

c) servizio militare

 

 

necessaria da

 

 

 

parte di altri Ufffici, Amministrazioni od Enti)

Liquidazione del trattamento di fine rapporto con trasferimento fondi all'INPDAP (gestione ex ENPAS)

Legge 70/75

Div. IV

gg. 180 (termine

Legge 554/88

 

indicato dall'art.

D.P.R. 104/93

 

15 del D.P.R. 104/93)

Riliquidazione del trattamento di fine rapporto con corresponsione agli interessati o con trasferimento fondi all'Ente previdenziale di destinazione:

Legge 70/75

Div. IV

 

Legge 75/80

 

 

Legge 482/83

 

 

Legge 87/94

 

 

a) fino all'emanazione del provvedimento

 

 

gg. 30 (dall'acquisizione dei dati definitivi del trattamento giuridico - economico)

b) fino alla richiesta fondi

 

 

gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo)

c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento

 

 

gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

 

     Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

 

Procedimento

Fonte normativa

Ufficio responsabile del procedimento

Termine

Definizione dei ricorsi contro il diniego di iscrizione o cancellazione degli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli

L. 25.1.66, n. 31

DIV. I

120 gg.

Autorizzazione alle case di spedizione per la rappresentanza degli esportatori iscritti agli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli

L. 25.1.66, n. 31

DIV. I

120 gg.

SETTORE AGRO-ALIMENTARE

 

 

 

Svincolo e decreto di incameramento di cauzioni relative a certificati di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85

DIV. II

90 gg.

Decreto di revoca del Decreto di incameramento della cauzione

Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85

DIV. II

90 gg.

Annullamento degli obblighi derivanti dai certificati di importazione e di esportazione a segeuito del riconoscimento di causa di forza maggiore

Reg. CEE 3719/88

DIV .II

90 gg.

Proroga della validità del certificato di importazione e di esportazione a seguito del riconoscimento di causa di forza maggiore

Reg. CEE 3719/88

DIV. II

15 gg.

SETTORE TEMPORANEE

 

 

 

Autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni)

Reg. (CE) 2913 del 12.10.92

DIV. III

40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e

Reg. (CE) 2454 del 2.7.93

 

TE, altrimenti 10 gg. ca.

T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 modificato con D.P.R. 5.8.81, n. 499

 

 

Autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni)

Reg. (CE) 2913 del 12.10.92

DIV. III

40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e

Reg. (CE) 2454 del 2.7.93

 

TE, altrimenti 10 gg. ca.

T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 e modifiche

 

 

SETTORE MATERIALE AD ELEVATA TECNOLOGIA

 

 

 

Autorizzazioni all'esportazione e al transito dei prodotti ad alta tecnologia catch-all

D.Leg.vo 89/97 del 24.2.97

Div. IV

150 gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato)

Autorizzazione all'importazione di prodotti chimici in tab. 1 (Convenzione armi chimiche)

Legge n. 496/95 del 18.11.95

Div. IV

150 gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato)

Autorizzazione e relativa iscrizione nel "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale"

D.M. 12.6.98 n. 289

Div. IV

60 gg.

Rilascio certificati di importazione

Circ. Mincomes 5.6.91

Div. IV

15 gg

Consultazioni

Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94)

Div. IV

10 gg.

Notifiche dinieghi

Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94) e LINEE GUIDA MTCR-NSG- G.A.-WA

Div. IV

60 gg.

Procedimento d'autorizzazione all'esport verso IRAQ (OIL for food)

Reg. (CE) n. 2465/96 del 17.12.96 - Risoluzione ONU 661/90 e 986/95

Div. IV

60 gg. (salvo tempi maggiori richiesti dall'Amm.ne o dall'ONU)

Procedimento autorizzatorio in attuazione d'embarghi decretati da fonti internazionali comunitarie o nazionali

Reg. (CE) n. 2111/99 del 4.10.99 e reg. (CE) n. 1294/99 del 15.6.99

Div. IV

60 gg. (se non espressamente previsto dalle norme di riferimento)

 

Settore CITES

 

Procedimento

Fonte normativa

Ufficio responsabile del procedimento

Termine

 

 

 

 

Autorizzazioni all'importazione nel quadro della Convenzione di Washington (CITES) concernente il commercio della flora e della fauna minacciata di estinzione

Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996 (GUCE L 61 del 3 marzo 1997)

 

 

 

Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 agosto 2005 (GUCE L 215 del 19 agosto 2005)

 

 

 

Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 (GUCE L 107 del 20 aprile 2006)

 

 

 

Regolamento (CE) n. 865/2006 del 4 maggio 2006, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1808/2001 (GUCE L 166 del 19 giugno 2006)

 

 

 

Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992)

Divisione VIII

30 giorni * * in caso di consultazione di terzi, i termini si interrompono fino a consultazione ultimata

 

     Direzione generale promozione scambi e internazionalizzazione imprese

 

Procedimento

Fonte normativa

Unità organica

Termine

Pareri sulla validità promozionale della attività di Enti locali e territoriali

Legge 59/97; D.L.vo 112/98; Circolare Minindustria 577784 del 14.5.98

Div. II

gg. 30

Approvazione Delibere ICE relative al programma promozionale, alla rete e al funzionamento

Legge 68/97

Div. II

gg. 30 (45 se è necessario un concerto)

Concessione dei contributi ad Istituti, Enti e Associazioni: per i progetti presentati e relativi all'anno di riferimento:

Legge 1083/54

Div. III

 

a) affidamento;

 

 

prima dell'inizio della manifestazione

b) decreti di impegno;

 

 

entro l'anno in cui si tiene l'iniziativa

c) decreti di liquidazione;

 

 

entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto

Concessione dei contributi annuali a consorzi e società consortili all'esportazione:

Legge 83/89

Div. III

 

a) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento;

 

 

entro il 30 giugno

b) decreti di liquidazione

 

 

entro il 30 novembre

Concessione dei contributi annuali a consorzi agro alimentari e turistico alberghieri:

Legge 394/81, art. 10

Div. III

 

- decreti di liquidazione del contributo riferito a progetti realizzati e approvati nell'anno precedente

 

 

entro il 30 novembre

Concessione dei contributi annuali alle Camere di commercio italiane all'estero:

Legge 518/70

Div. III

 

a) decreti di riconoscimento;

 

 

entro 180 giorni dal ricevimento della domanda

b) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento;

 

 

entro 30 giorni dalla ricezione della domanda

c) decreti di liquidazione dei contributi per i progetti realizzati e approvati nell'anno precedente

 

 

entro il 30 novembre

Decreti di iscrizione all'Albo delle Camere di commercio italo estere in Italia

Legge 580/93

Div. III

entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione

Collaborazione con i Paesi

Legge 212/92

Div. IV

 

PECO:

D.M. 319/99

 

 

a) decreti di concessione;

- art. 5

 

entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della gestione dei fondi assegnati in bilancio

b) decreti di anticipazione;

- art. 7, punto 4

 

entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza

c) decreti di liquidazione

D.M. 394/97

 

entro 120 giorni dalla presentazione del rendiconto

 

     Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive

 

Procedimento

Fonte normativa

Unità organica

Termine

Liquidazione spese per acquisto libri e pubblicazioni

Legge annuale di bilancio

Div. IV

gg. 60

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 e dall'art. 2 del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273.

[2] Allegato modificato dall'art. 1 del D.M. 18 settembre 1997, n. 394 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 391.