§ 6.6.28 - Regolamento 9 agosto 2005, n. 1332.
Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:09/08/2005
Numero:1332


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.6.28 - Regolamento 9 agosto 2005, n. 1332.

Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(G.U.U.E. 19 agosto 2005, n. L 215).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «Convenzione»), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell'ottobre 2004, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione.

     (2) Le specie Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides e Chrysalidocarpus decipiens sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione.

     (3) Le specie Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei e Vanda coerulea, la popolazione dello Swaziland di Ceratotherium simum simum (al fine esclusivo di permettere l'esportazione di trofei di caccia e di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili), la popolazione di Cuba di Crocodylus acutus e la popolazione della Namibia di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione.

     (4) Le annotazioni relative agli elenchi nell'appendice II della Convenzione, delle specie Loxodonta africana (popolazioni della Namibia e del Sudafrica), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola e Taxus wallichiana sono state modificate.

     (5) Le specie Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (attualmente nell'appendice III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, Aquilaria spp. (ad eccezione di A. malaccensis, già contenuta nell'appendice II), Gyrinops spp. e Gonystylus spp. (precedentemente contenuta nell'appendice III) sono state incluse nell'appendice II della Convenzione.

     (6) La specie Agapornis roseicollis è stata eliminata dall'appendice II della Convenzione.

     (7) A seguito della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione, le popolazioni della Cina delle specie Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis e Rafetus swinhoei sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione su richiesta della Cina.

     (8) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche.

     (9) In occasione della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono stati inoltre adottati nuovi riferimenti tassonomici; è quindi necessario rinominare e riclassificare alcune delle specie elencate nelle appendici della Convenzione.

     (10) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

     (11) Nonostante la specie Haliaeetus leucocephalus sia stata trasferita all'appendice II della Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ne giustifica la permanenza nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

     (12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Orcaella brevirostris figura già nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

     (13) Le specie Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum e T. undulatum, attualmente nell'allegato D dell'allegato dell regolamento (CE) n. 338/97, non sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportunoeliminare tali specie dall'allegato D.

     (14) D'altro canto, il volume di importazione nella Comunità di Selaginella lepidophylla, attualmente non compresa negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tale specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

     (15) La natura degli scambi commerciali di Harpagophytum spp., attualmente compresa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio per quanto riguarda il commercio sia di materiale vegetale morto sia di piante vive. È quindi opportuno modificare l'elenco di tale genere inserendo un'annotazione in tal senso.

     (16) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.

     (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

     1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

     a) secondo il nome delle specie; o

     b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

     2. L'abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.

     3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

     4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (direttiva “Uccelli”) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva “Habitat”).

     5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

     a) “ssp” designa le sottospecie;

     b) “var(s)” designa la/le varietà; e

     c) “fa” designa le forme.

     6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

     7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

     8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

     9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.

     10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

     11. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:

     #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

     b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e

     c) fiori recisi di piante propagate artificialmente.

     #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     a) semi e polline;

     b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

     c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

     d) derivati chimici e prodotti farmaceutici finiti.

     #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

     #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;

     b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

     c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

     d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e

     e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati da piante del genere Opuntia, sottogenere Opuntia, acclimatate o propagate artificialmente.

     #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

     #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

     #7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.

     #8 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     a) semi e polline (masse polliniche comprese);

     b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

     c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

     d) frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

     #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     quelli recanti l'etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.

     #10 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

     a) semi e polline; e

     b) prodotti finiti farmaceutici.

     12. Se dopo il nome di una specie o di un taxon superiore inclusi negli allegati B o C non figura alcuna annotazione, significa che sono comprese tutte le parti o i prodotti derivati facilmente identificabili.

     13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

     14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

     15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

     § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

     § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

     16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

     § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

 

     (Omissis)»