Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.6 protezione degli animali |
Data: | 04/05/2006 |
Numero: | 865 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Formulari |
Art. 3. Specifiche tecniche dei formulari |
Art. 4. Compilazione dei formulari |
Art. 5. Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti |
Art. 6. Allegati ai formulari |
Art. 7. Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi |
Art. 8. Rilascio e uso dei documenti |
Art. 9. Spedizione di esemplari |
Art. 10. Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale |
Art. 11. Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63 |
Art. 12. Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti |
Art. 13. Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale |
Art. 14. Validità dei documenti di paesi terzi |
Art. 15. Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo |
Art. 16. Esemplari in transito nella Comunità |
Art. 17. Rilascio di certificati fitosanitari |
Art. 18. Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici |
Art. 19. Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti |
Art. 20. Domande |
Art. 21. Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 |
Art. 22. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore |
Art. 23. Trattamento presso l'ufficio doganale |
Art. 24. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore |
Art. 25. Trattamento presso l'ufficio doganale |
Art. 26. Domande |
Art. 27. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore |
Art. 28. Trattamento presso l'ufficio doganale |
Art. 29. Licenze prestampate per vivai |
Art. 30. Rilascio |
Art. 31. Uso |
Art. 32. Organo di gestione emittente |
Art. 33. Requisiti applicabili agli esemplari |
Art. 34. Domande |
Art. 35. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare |
Art. 36. Sostituzione |
Art. 37. Rilascio |
Art. 38. Uso |
Art. 39. Organo di gestione emittente |
Art. 40. Requisiti applicabili agli esemplari |
Art. 41. Domande |
Art. 42. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare |
Art. 43. Vendita di esemplari muniti di certificato |
Art. 44. Sostituzione |
Art. 45. Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale |
Art. 46. Organo di gestione emittente |
Art. 47. Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione) |
Art. 48. Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale) |
Art. 49. Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi) |
Art. 50. Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [...] |
Art. 51. Modifiche a licenze, notifiche e certificati |
Art. 52. Uso delle etichette |
Art. 53. Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione |
Art. 54. Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività |
Art. 55. Determinazione dell'ascendenza |
Art. 56. Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente |
Art. 57. Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici |
Art. 58. Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici |
Art. 59. Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento |
Art. 60. Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici |
Art. 61. Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97 |
Art. 62. Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97 |
Art. 63. Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97 |
Art. 64. Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità |
Art. 65. Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione |
Art. 66. Metodi di marcatura |
Art. 67. Metodi di marcatura non crudeli |
Art. 68. Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura |
Art. 69. Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni |
Art. 70. Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 |
Art. 71. Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione |
Art. 72. Misure transitorie |
Art. 73. Notifica delle disposizioni di applicazione |
Art. 74. Abrogazione |
Art. 75. Entrata in vigore |
§ 6.6.30 - Regolamento 4 maggio 2006, n. 865.
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(G.U.U.E. 19 giugno 2006, n. L 166).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
(2) Per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97, occorre stabilire condizioni e criteri dettagliati per la valutazione delle domande relative a licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. È pertanto opportuno definire i modelli a cui tali documenti devono attenersi.
(3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e sui criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.
(4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.
(5) È necessario stabilire le condizioni e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione uniforme delle deroghe generali ai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura degli esemplari di alcune specie, per facilitarne l'identificazione e garantire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 vengano rispettate.
(7) È necessario adottare disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97.
(8) Ai fini delle future modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo stato delle specie dal punto di vista biologico e commerciale, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.
(9) In occasione della dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Santiago del Cile dal 3 al 15 novembre 2002, sono state adottate varie risoluzioni, riguardanti tra l'altro procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati, un certificato speciale per favorire la circolazione di alcune categorie di esemplari che fanno parte di mostre itineranti, ulteriori deroghe sugli oggetti personali, prescrizioni aggiornate in materia di etichettatura dei contenitori di caviale e altre misure di natura ordinaria e tecnica, compresa la modifica dei codici utilizzati nelle licenze e nei certificati, nonché modifiche all'elenco delle opere di riferimento impiegate per determinare i nomi delle specie contenute nelle appendici della convenzione, altrettante risoluzioni di cui è necessario tenere conto.
(10) Dato l'onere amministrativo derivante dalla disciplina dell'esportazione e dell'importazione di animali vivi appartenenti a privati nati e allevati in cattività e di animali detenuti per finalità personali, introdotti nella Comunità prima che fossero applicabili il regolamento (CE) n. 338/97, il
(11) Occorre pertanto modificare sostanzialmente il
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, si applicano le definizioni seguenti:
1) «data di acquisizione» è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;
2) «discendenti della seconda generazione (F2)» e «discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)» sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato, da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione — F1);
3) «riserva riproduttiva» designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;
4) «ambiente controllato» è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;
5) «soggetto abitualmente residente nella Comunità» è un privato cittadino che abiti nella Comunità almeno 185 giorni ogni anno solare per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive;
6) «mostra itinerante» designa la collezione di campioni, il circo, il serraglio o la collezione botanica itineranti utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali;
7) «certificato per operazioni commerciali specifiche» è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido per operazioni commerciali specifiche effettuate unicamente all'interno del territorio dello Stato membro che lo rilascia;
8) il «certificato per esemplari specifici» è un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 48 diverso dal certificato per operazioni commerciali specifiche.
CAPO II
FORMULARI E DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 2. Formulari
1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.
2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.
3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.
4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.
5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.
Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni e autorizzazioni.
6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.
Art. 3. Specifiche tecniche dei formulari
1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/ m2.
2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.
3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:
a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare della licenza/del certificato;
c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;
d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.
4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.
5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.
6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.
Art. 4. Compilazione dei formulari
1. I formulari sono compilati con caratteri dattilografici.
Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.
2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I, i formulari 1 e 2 dell'allegato II, i formulari 1 e 2 dell'allegato III e i formulari 1 e 2 dell'allegato V, i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, non devono contenere cancellature né correzioni, a meno che non siano stati autenticati mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione.
Art. 5. Contenuto delle licenze, dei certificati e delle domande per il rilascio di tali documenti
Le informazioni e i riferimenti contenuti nelle licenze, nei certificati e nelle domande per il rilascio di tali documenti sono presentati nel modo seguente:
1) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato VII;
2) la quantità e la massa netta sono indicate utilizzando le unità di misura riportate nell'allegato VII;
3) i taxa a cui appartengono gli esemplari sono indicati a livello di specie, ad esclusione dei casi in cui le specie sono differenziate a livello di sottospecie negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 o qualora la conferenza delle parti della convenzione abbia ritenuto sufficiente la differenziazione ad un livello tassonomico superiore;
4) i nomi scientifici dei taxa sono indicati utilizzando la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento standard di cui all'allegato VIII;
5) ove richiesto, lo scopo dell'operazione commerciale è indicato utilizzando uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato IX;
6) l'origine degli esemplari è indicata utilizzando uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato IX, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.
Quando l'utilizzazione dei codici di cui al punto 6) è subordinata al rispetto dei criteri definiti nel regolamento (CE) n. 338/97 o nel presente regolamento, essi devono essere conformi a detti criteri.
Art. 6. Allegati ai formulari
1. Se a uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell'allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato interessati; su ogni pagina dell'allegato figurano inoltre:
a) numero della licenza o del certificato e data di rilascio;
b) firma e timbro o sigillo dell'organo di gestione emittente.
2. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla «quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata» e, ove opportuno, al «numero di animali deceduti durante il trasporto» per ciascuna specie oggetto della spedizione.
3. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.
4. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.
Art. 7. Licenze e certificati rilasciati da paesi terzi
1. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, punti 3), 4) e 5), nonché l'articolo 6 si applicano anche per le decisioni riguardanti l'accettabilità delle licenze e dei certificati rilasciati da paesi terzi per esemplari da introdurre nella Comunità.
2. Qualora le licenze e i certificati di cui al paragrafo 1 riguardino esemplari di specie soggette a quote di esportazione stabilite volontariamente o assegnate dalla conferenza delle parti della convenzione, tali licenze e certificati sono accettati soltanto se specificano il numero complessivo di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli indicati sulla licenza in questione, nonché della quota relativa alla specie interessata.
3. Inoltre, i certificati di riesportazione rilasciati da paesi terzi possono essere accettati soltanto se indicano chiaramente il paese di origine e il numero e la data di rilascio della relativa licenza di esportazione ed eventualmente il paese di ultima riesportazione, oltre al numero e alla data di rilascio del relativo certificato di riesportazione, o se l'omissione di tali informazioni è debitamente giustificata.
CAPO III
RILASCIO, USO E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI
Art. 8. Rilascio e uso dei documenti
1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità delle disposizioni e delle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 4.
Al fine di garantire il rispetto di detti regolamenti e delle relative norme nazionali di esecuzione, l'organo di gestione emittente può imporre clausole, condizioni e requisiti che i documenti in questione devono precisare.
2. I documenti sono utilizzati fatta salva qualsiasi altra formalità relativa all'introduzione e alla circolazione delle merci nella Comunità o all'esportazione o riesportazione delle merci dalla Comunità, nonché al rilascio dei documenti utilizzati per l'espletamento di tali formalità.
3. Gli organi di gestione prendono una decisione sul rilascio delle licenze e dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa.
Tuttavia, qualora procedano alla consultazione di terzi, la decisione può essere presa soltanto a consultazione debitamente ultimata. I richiedenti sono informati in caso di ritardi significativi nella trattazione delle domande.
Art. 9. Spedizione di esemplari
Per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.
Art. 10. Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale
1. La validità delle licenze di importazione rilasciate a norma degli articoli 20 e 21 non può superare i dodici mesi. Le licenze non sono valide in assenza di un valido documento corrispondente emesso dal paese di esportazione o riesportazione.
2. La validità delle licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati a norma dell'articolo 26 non può superare i sei mesi.
3. La validità dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale rilasciati, rispettivamente, a norma degli articoli 30 e 37 non può superare i tre anni.
4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.
5. I certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale non sono più validi in caso di vendita, smarrimento, distruzione o furto dell'esemplare, se la proprietà dell'esemplare è trasferita in altro modo o, se gli esemplari sono vivi, in caso di morte, fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale.
6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante e dei certificati di proprietà personale scaduti, non utilizzati o non più validi.
Art. 11. Validità delle licenze di importazione utilizzate e dei certificati di cui agli articoli 47, 48, 49, 60 e 63
1. Le copie per il titolare di licenze di importazione già utilizzate non sono più valide nei seguenti casi:
a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 3, 6 o 8 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.
2. I certificati di cui agli articoli 47, 48, 49 e 63 non sono più validi nei seguenti casi:
a) morte degli esemplari vivi ivi indicati;
b) fuga o reintroduzione nell'ambiente naturale degli animali vivi ivi indicati;
c) distruzione degli esemplari ivi indicati;
d) qualora una delle indicazioni figuranti nelle caselle 2 e 4 di un certificato non rispecchi più la situazione di fatto.
3. I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono ad un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente.
L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare.
4. I certificati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 60 perdono la loro validità qualora le indicazioni figuranti nella casella 1 non rispecchino più la situazione di fatto.
Tali documenti sono restituiti tempestivamente all'organo di gestione emittente, il quale può eventualmente rilasciare, in conformità dell'articolo 51, un certificato che tenga conto delle variazioni intervenute.
Art. 12. Documenti annullati, smarriti, trafugati, distrutti o scaduti
1. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione di un documento annullato, smarrito, trafugato, distrutto ovvero — nel caso di una licenza o di un certificato di riesportazione — scaduto indicano nella casella «annotazioni particolari» il numero del documento sostituito e il motivo della sostituzione.
2. Se la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione sono stati annullati, smarriti, trafugati o distrutti, l'organo di gestione emittente ne informa l'organo di gestione del paese di destinazione e il segretariato della convenzione.
Art. 13. Presentazione dei documenti di importazione e (ri)esportazione e attribuzione a un regime doganale
1. Tenuto conto dell'articolo 8, paragrafo 3, le licenze di importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima dell'introduzione degli esemplari nella Comunità o prima della loro esportazione o riesportazione.
2. Non è consentita l'attribuzione degli esemplari a un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.
Art. 14. Validità dei documenti di paesi terzi
In caso di introduzione di esemplari nella Comunità, i prescritti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi e utilizzati a tal fine prima dell'ultimo giorno di validità, e unicamente se utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.
Tuttavia, i certificati di origine di esemplari di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio; i certificati per mostra itinerante e i certificati di proprietà personale possono essere utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità e ai fini della domanda dei rispettivi certificati, ai sensi degli articoli 30 e 37 del presente regolamento, fino a tre anni dalla data di rilascio.
Art. 15. Rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, e sempre che un importatore o un (ri)esportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/ 97 e quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A di detto regolamento, menzionati nell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo, può, in via eccezionale, essere rilasciata a titolo retroattivo.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica quando il competente organo di gestione dello Stato membro, eventualmente previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato che le eventuali irregolarità non sono imputabili all'esportatore o riesportatore o all'importatore e che la (ri)esportazione/importazione degli esemplari interessati è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97, della convenzione e della normativa applicabile del paese terzo.
3. Nelle licenze di esportazione e nei certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 1 è chiaramente menzionato il rilascio a titolo retroattivo e ne sono indicati i motivi.
Nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e dei certificati di riesportazione tale indicazione è annotata nella casella 23.
4. Il segretariato della convenzione è informato delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione rilasciati a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 16. Esemplari in transito nella Comunità
Gli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano, per analogia, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 in transito attraverso la Comunità, a condizione che il transito sia per il resto conforme a detto regolamento.
Art. 17. Rilascio di certificati fitosanitari
1. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento,
a) gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione;
b) al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da paesi terzi.
2. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1 contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica.
Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.
I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che «gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della convenzione CITES».
Art. 18. Procedure semplificate per alcuni tipi di commercio di campioni biologici
1. In caso di commercio non avente alcun impatto o avente un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate, è consentito applicare, per i campioni biologici del tipo e della dimensione indicati nell'allegato XI, procedure semplificate con un sistema di licenze e certificati prestampati, quando detti campioni siano richiesti con urgenza per gli usi previsti da detto allegato e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che essi possono commercializzare in base a tali procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
b) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
c) gli Stati membri autorizzano le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche sul recto della licenza o del certificato ove l'organo di gestione dello Stato membro interessato abbia inserito nella casella 23 o in uno spazio equivalente, o ancora in un allegato della licenza o del certificato:
i) un elenco delle caselle che le persone o gli organismi registrati sono autorizzati a compilare per ogni spedizione;
ii) uno spazio per la firma della persona che ha compilato il documento.
Se l'elenco di cui alla lettera c), punto i), comporta nomi scientifici, l'organo di gestione inserisce l'inventario delle specie approvate sul recto della licenza o del certificato, oppure in un allegato.
2. Le persone e gli organismi possono essere registrati per specie determinate solo dopo che un'autorità scientifica competente abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, che operazioni multiple aventi ad oggetto i campioni biologici di cui all'allegato XI del presente regolamento non presentano effetti dannosi per lo stato di conservazione delle specie in questione.
3. I contenitori utilizzati per la spedizione dei campioni biologici sono muniti di un'etichetta recante la dicitura «Muestras biológicas CITES» o «CITES Biological Samples» o ancora «Échantillons biologiques CITES» e il numero del documento CITES.
Art. 19. Procedure semplificate per l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti
1. In caso di esportazione o di riesportazione di esemplari morti delle specie elencate negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97, comprese eventuali parti o prodotti derivati, gli Stati membri possono predisporre procedure semplificate con un sistema di licenze di esportazione o certificati di riesportazione prestampati, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:
a) un'autorità scientifica competente deve dichiarare che le esportazioni o riesportazioni in questione non avranno alcun effetto negativo sulla conservazione delle specie interessate;
b) ciascuno Stato membro deve istituire e conservare un registro delle persone e degli organismi che possono avvalersi di procedure semplificate, di seguito «persone e organismi registrati», nonché delle specie che tali persone e organismi possono commercializzare in base a procedure semplificate, e deve garantire che l'organo di gestione verifichi detti registri ogni cinque anni;
c) gli Stati membri forniscono alle persone e agli organismi registrati licenze e certificati parzialmente compilati;
d) gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare le persone o gli organismi registrati a inserire informazioni specifiche nelle caselle 3, 5, 8 e 9 o 10 della licenza o del certificato a condizione che:
i) firmino la licenza o il certificato compilati nella casella 23;
ii) trasmettano immediatamente una copia della licenza o del certificato all'organo di gestione emittente;
iii) conservino un registro da presentare su richiesta all'organo di gestione competente, il quale contenga informazioni sugli esemplari venduti (nome della specie, tipo di esemplare, origine dell'esemplare, ecc.), le date di vendita e il nome e l'indirizzo delle persone alle quali sono stati venduti.
2. Diversamente, l'esportazione o la riesportazione di cui al paragrafo 1 sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 338/97.
CAPO IV
LICENZE DI IMPORTAZIONE
Art. 20. Domande
1. Il richiedente di una licenza d'importazione compila, se del caso, le caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 del formulario di domanda, nonché le caselle 1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.
2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro di destinazione, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per essere in grado di decidere in merito al rilascio della licenza, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
4. Per le licenze di importazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f), il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.
Art. 21. Licenze di esportazione rilasciate per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97
In caso di rilascio di una licenza di importazione per esemplari di specie iscritte nell'appendice I della convenzione ed elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, la copia per il paese di esportazione o riesportazione può essere restituita al richiedente per essere presentata all'organo di gestione del paese di esportazione o riesportazione, ai fini del rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento, l'originale è trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione, da parte del richiedente, della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione corrispondenti.
Se la copia per il paese di esportazione o riesportazione non è restituita al richiedente, a quest'ultimo è rilasciata dichiarazione scritta che la licenza di importazione sarà rilasciata, precisandone le condizioni.
Art. 22. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del presente regolamento, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato consegna all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i documenti seguenti:
1) l'originale della licenza di importazione (formulario n. 1);
2) la «copia per il titolare» (formulario n. 2);
3) ove specificato nella licenza di importazione, l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione.
Se del caso, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato indica nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Art. 23. Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 22 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 27 dell'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e della «copia per il titolare» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
L'originale della licenza d'importazione (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
CAPO V
NOTIFICHE DI IMPORTAZIONE
Art. 24. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'importatore
1. L'importatore o il suo rappresentante autorizzato compila, se del caso, le caselle da 1 a 13 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) e, salvo il disposto dell'articolo 25, consegna tali documenti, unitamente alla documentazione proveniente dall'eventuale paese di esportazione o riesportazione, all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione nella Comunità designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
2. In caso di notifiche di importazione riguardanti esemplari delle specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/ 97, l'ufficio doganale può, se necessario, trattenere gli esemplari in questione in attesa della verifica della validità dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.
Art. 25. Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 24 o, a seconda dei casi, di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 14 dell'originale della notifica di importazione (formulario n. 1) e della «copia per l'importatore» (formulario n. 2), restituisce quest'ultima all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
L'originale (formulario n. 1) e l'intera documentazione proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sono inoltrati a norma dell'articolo 45.
CAPO VI
LICENZE DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATI DI RIESPORTAZIONE
Art. 26. Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e 5 e da 8 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato soltanto un formulario di domanda, che in tal caso può riguardare più spedizioni.
2. I formulari, debitamente compilati, sono presentati all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari, corredati delle informazioni e dei documenti giustificativi che l'organo stesso ritiene necessari per decidere in merito al rilascio della licenza o del certificato in base al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza o di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
4. Per le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione riguardanti gli esemplari di cui all'articolo 65, il richiedente è tenuto a dimostrare all'organo di gestione il rispetto delle disposizioni in materia di marcatura di cui all'articolo 66.
5. Quando a corredo della domanda di rilascio di un certificato di riesportazione viene presentata la «copia per il titolare» di una licenza di importazione, la «copia per l'importatore» di una notifica di importazione o un certificato rilasciato sulla base di tali documenti, questi ultimi sono restituiti al richiedente soltanto previa modifica del numero delle specie per le quali il documento resta valido.
Tale documento non viene restituito al richiedente se il certificato di riesportazione è rilasciato per il numero complessivo degli esemplari per i quali è valido oppure se è stato sostituito in conformità dell'articolo 51.
6. L'organo di gestione, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, accerta la validità di ogni documento giustificativo.
7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 si applicano anche quando un certificato è presentato a corredo di una domanda di licenza di esportazione.
8. Quando, sotto la supervisione dell'organo di gestione di uno Stato membro, gli esemplari sono stati marcati individualmente per facilitare il riferimento ai documenti di cui ai paragrafi 5 e 7, questi ultimi non devono essere necessariamente acclusi alla domanda, purché ne sia indicato il numero.
9. In mancanza dei documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 5 a 8, l'organo di gestione accerta, se necessario previa consultazione di un organo di gestione di un altro Stato membro, se vi è stata introduzione o acquisizione legale nella Comunità degli esemplari da esportare o riesportare.
10. Quando l'organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti dei paragrafi da 3 a 9, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.
Art. 27. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte dell'esportatore o del riesportatore
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato consegna l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1), la «copia per il titolare» (formulario n. 2) e la «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/ 97.
L'esportatore o riesportatore o il suo rappresentante autorizzato indica eventualmente nella casella 26 il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
Art. 28. Trattamento presso l'ufficio doganale
L'ufficio doganale di cui all'articolo 27, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione (formulario n. 1) e la «copia per il titolare» (formulario n. 2) all'esportatore o riesportatore o al suo rappresentante autorizzato.
La «copia da restituire all'organo di gestione emittente» (formulario n. 3) è inoltrata a norma dell'articolo 45.
Art. 29. Licenze prestampate per vivai
Lo Stato membro che, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione, registra vivai che esportano esemplari riprodotti artificialmente delle specie dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, può mettere a disposizione di detti vivai, per le specie elencate negli allegati A o B, licenze di esportazione prestampate.
Nella casella 23 di tali licenze di esportazione prestampate figura il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura: «Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla risoluzione CITES conf. 11.11 (Rev. CoP13).
Valida esclusivamente per i seguenti taxa: … …».
CAPO VII
CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE
Art. 30. Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare i certificati per mostra itinerante per esemplari legalmente acquisiti, facenti parte di una mostra itinerante, e che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o essersi riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Nel caso di animali vivi, il certificato per mostra itinerante si riferisce ad un unico esemplare.
3. Al certificato per mostra itinerante è allegato un foglio aggiuntivo, da utilizzare ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.
4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III.
Art. 31. Uso
Un certificato per mostra itinerante può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97;
3) certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari.
Art. 32. Organo di gestione emittente
1. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato nella Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro dal quale parte la mostra.
2. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del relativo certificato è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.
3. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di un certificato per mostra itinerante partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
Art. 33. Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato per mostra itinerante deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione emittente;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66, nel caso di animali vivi, o deve essere altrimenti individuato in modo da consentire alle autorità di ciascuno Stato membro in cui viene introdotto di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato.
2. Nel caso di certificati per mostra itinerante rilasciati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 20 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido solo se accompagnato dall'originale del certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo».
Art. 34. Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 3 e da 9 a 18 del formulario di domanda (formulario n. 3), nonché le caselle 3 e da 9 a 18 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso indicato all'articolo 32, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di licenza si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Art. 35. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
1. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e a una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, a un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, provvede a vistare la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
2. In caso di certificato per mostra itinerante rilasciato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato presenta inoltre, a fini di verifica, l'originale del certificato e il foglio aggiuntivo rilasciati dal paese terzo.
Dopo aver compilato entrambi i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata dei fogli aggiuntivi, a norma dell'articolo 45.
Art. 36. Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».
CAPO VIII
CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE
Art. 37. Rilascio
1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, che rispondano a uno dei criteri seguenti:
a) essere nati ed esser stati allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55;
b) esser stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero loro applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82, o ancora negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Ogni certificato di proprietà personale si riferisce a un unico esemplare.
3. Al certificato di proprietà personale è allegato un foglio aggiuntivo da utilizzare ai sensi dell'articolo 42 del presente regolamento.
Art. 38. Uso
A condizione che l'esemplare cui si riferisce il certificato sia accompagnato dal suo proprietario, il certificato può essere utilizzato come:
1) licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2) licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, con l'assenso del paese di destinazione.
Art. 39. Organo di gestione emittente
1. Se l'esemplare è originario della Comunità, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello sul cui territorio si trova l'esemplare.
2. Se l'esemplare è introdotto dal territorio di un paese terzo, l'organo di gestione competente per il rilascio del certificato di proprietà personale è quello dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un documento equivalente rilasciato dal paese terzo in questione.
3. Nella casella 23 del certificato di proprietà personale o in un apposito allegato figura la seguente dicitura: «Valido per movimenti transfrontalieri multipli a condizione che l'esemplare sia accompagnato dal suo proprietario. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.
L'esemplare al quale si riferisce il presente certificato non può essere venduto né altrimenti trasferito se non alle condizioni stabilite dall'articolo 43 del
Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo, che deve essere timbrato e firmato da un funzionario doganale ad ogni passaggio di frontiera.
Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili alla detenzione o al possesso di animali vivi».
4. Se durante il soggiorno in uno Stato membro un animale munito di certificato di proprietà personale partorisce, l'organo di gestione di tale Stato membro ne viene informato e rilascia, a seconda dei casi, una licenza o un certificato.
Art. 40. Requisiti applicabili agli esemplari
1. Un esemplare munito di certificato di proprietà personale deve soddisfare i requisiti seguenti:
a) l'esemplare deve essere registrato dall'organo di gestione dello Stato membro in cui il proprietario ha la sua residenza abituale;
b) l'esemplare deve rientrare nello Stato membro in cui è registrato prima della data di scadenza del certificato;
c) l'esemplare non può essere utilizzato a fini commerciali, se non alle condizioni previste dall'articolo 43;
d) l'esemplare deve essere munito di marcatura individuale e permanente a norma dell'articolo 66.
2. Nel caso di certificati di proprietà personale rilasciati a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, non si applica il disposto delle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo.
In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:
«Il presente certificato è valido soltanto se accompagnato dall'originale del certificato di proprietà personale rilasciato da un paese terzo e se l'esemplare al quale si riferisce è accompagnato dal suo proprietario».
Art. 41. Domande
1. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 4 e da 6 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 4 e da 6 a 22 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Art. 42. Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
1. In caso di importazione, esportazione o riesportazione di un esemplare munito di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, il titolare del certificato consegna l'originale del certificato stesso (formulario n. 1) insieme all'originale e ad una copia del foglio aggiuntivo, a fini di verifica, ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce i documenti originali al titolare, vista la copia del foglio aggiuntivo e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45, del presente regolamento.
2. Nel caso di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.
Dopo aver compilato il foglio aggiuntivo, l'ufficio doganale restituisce l'originale dei documenti al titolare e trasmette all'organo di gestione nazionale che ha rilasciato il certificato una copia vistata del foglio aggiuntivo, a norma dell'articolo 45.
Art. 43. Vendita di esemplari muniti di certificato
Il titolare di un certificato di proprietà personale rilasciato a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento, che intenda vendere l'esemplare cui il certificato si riferisce, deve dapprima restituire il certificato all'organo di gestione emittente e, ove l'esemplare appartenga a una specie elencata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, chiedere all'organo di gestione competente il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento.
Art. 44. Sostituzione
Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di proprietà personale smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Il presente certificato è una copia conforme all'originale».
CAPO IX
PROCEDURA DOGANALE
Art. 45. Trasmissione dei documenti presentati all'ufficio doganale
1. Gli uffici doganali trasmettono immediatamente ai competenti organi di gestione del proprio paese l'intera documentazione presentata loro a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.
CAPO X
CERTIFICATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2,
LETTERA B), E PARAGRAFI 3 E 4, DALL'ARTICOLO 8,
PARAGRAFO 3, E DALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2,
LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97
Art. 46. Organo di gestione emittente
I certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare, previa presentazione di una domanda in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento.
Art. 47. Certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per l'esportazione o la riesportazione)
I certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 338/97 precisano quale delle seguenti ipotesi ricorre per gli esemplari relativi:
1) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente nello Stato membro di origine;
2) gli esemplari abbandonati o fuggiti sono stati recuperati in osservanza della normativa vigente nello Stato membro in cui è avvenuto il recupero;
3) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;
4) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° giugno 1997 in osservanza del regolamento (CEE) n. 3626/82;
5) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1° gennaio 1984 in osservanza delle disposizioni della convenzione;
6) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui al punto 3) o 4) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o diventassero applicabili in tale Stato membro.
Art. 48. Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)
1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati dall'ambiente naturale in osservanza della normativa vigente sul suo territorio;
c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da essi derivati;
d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97.
2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può considerare accettabile una licenza di importazione quale un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
Art. 49. Certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 (certificato per lo spostamento di esemplari vivi)
I certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A di detto regolamento dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.
Art. 50. Domanda di rilascio dei certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97
1. Per i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda, nonché le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato ad un organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che tale organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio di un certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Art. 51. Modifiche a licenze, notifiche e certificati
1. Quando una spedizione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione o di un certificato è frazionata, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non corrispondono più alla situazione di fatto, l'organo di gestione può prendere uno dei provvedimenti seguenti:
a) effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;
b) rilasciare uno o più certificati corrispondenti, per le finalità indicate agli articoli 47 e 48.
Ai fini della lettera b), l'organo di gestione deve preventivamente accertare la validità del documento da sostituire, se del caso previa consultazione dell'organo di gestione di un altro Stato membro.
2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione o della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, o ancora di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento è trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.
3. Solo l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire le licenze, le notifiche o i certificati smarriti, trafugati o distrutti.
4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo è tenuto a rispondere entro una settimana.
CAPO XI
ETICHETTE
Art. 52. Uso delle etichette
1. Le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.
2. Ai ricercatori e agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione.
Tale numero di registrazione è formato da cinque caratteri, di cui i primi due sono costituiti dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e gli ultimi tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.
3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, forniscono immediatamente all'organo di gestione presso il quale sono registrati tutti i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.
CAPO XII
DEROGHE ALLE PROCEDURE DOGANALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 338/97
Art. 53. Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
1. Quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge a un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia onde essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, i controlli e la presentazione dei documenti di importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.
2. Ove una spedizione sia stata controllata presso un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, e venga successivamente inoltrata a un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della «copia per il titolare» (formulario n. 2) di una licenza di importazione, completata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento, oppure la presentazione della «copia per l'importatore» (formulario n. 2) di una notifica di importazione, completata a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
CAPO XIII
ESEMPLARI NATI E ALLEVATI IN CATTIVITÀ ED ESEMPLARI RIPRODOTTI ARTIFICIALMENTE
Art. 54. Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.
Art. 55. Determinazione dell'ascendenza
Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo le modalità stabilite dall'autorità medesima.
Art. 56. Esemplari delle specie vegetali riprodotti artificialmente
1. Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:
a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;
c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;
d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).
Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.
2. Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1.
CAPO XIV
OGGETTI PERSONALI O DOMESTICI
Art. 57. Introduzione e reintroduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.
Tale deroga si applica unicamente a esemplari, compresi i trofei di caccia,
a) facenti parte del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo;
b) facenti parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo alla Comunità;
c) che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.
2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, non si applica agli esemplari delle specie ivi elencate all'allegato A, qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.
3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/ 97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione o riesportazione.
Le autorità doganali inoltrano l'originale a norma dell'articolo 45 del presente regolamento e restituiscono la copia vistata al titolare.
4. Per la reintroduzione nella Comunità, da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione purché, a scelta:
a) venga presentata la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
b) venga presentata la copia del documento di (ri)esportazione di cui al paragrafo 3;
c) venga fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:
a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 250 grammi per persona;
b) «bastoni della pioggia» di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;
c) esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
d) conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona.
Art. 58. Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, nel caso di oggetti personali e domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento non si applica agli esemplari utilizzati a scopo di lucro, venduti, esposti a fini commerciali o detenuti, offerti o trasportati a fini di vendita.
Tale deroga si applica unicamente a esemplari che facciano parte:
a) del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo;
b) dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il suo luogo abituale di residenza dalla Comunità a un paese terzo.
2. In caso di esportazione, la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per gli oggetti personali e domestici, non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B di detto regolamento.
3. Per la riesportazione, da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità, di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione ove venga presentata:
a) la «copia per il titolare» (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata;
b) la copia di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
c) la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a d), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.
CAPO XV
ESENZIONI E DEROGHE
Art. 59. Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 previste dall'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento
1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente di aver rispettato tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento.
3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono state soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo e dall'articolo 48 del presente regolamento.
4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.
5. L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.
Art. 60. Deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per gli istituti scientifici
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:
1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;
2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.
Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.
Art. 61. Esenzioni dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto ivi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, in relazione all'acquisto, all'offerta di acquisto o all'acquisizione a fini commerciali di esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, nonché le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti sono concesse mediante il rilascio caso per caso di un certificato, non si applicano agli esemplari che rispondono a uno dei seguenti criteri:
1) gli esemplari sono muniti di uno dei certificati per esemplari specifici di cui all'articolo 48 del presente regolamento;
2) gli esemplari sono ammessi a beneficiare di una delle esenzioni generali di cui all'articolo 62 del presente regolamento.
Art. 62. Esenzioni generali dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 338/97
Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:
1) esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;
2) esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
3) esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
Art. 63. Certificati prestampati a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 338/97
1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a tale scopo da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento, da presentare su richiesta all'organo di gestione competente.
Tali certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura:
«Certificato valido unicamente per i seguenti taxa: …».
2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari morti, legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:
a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione, contenente informazioni dettagliate sugli esemplari o sulle specie venduti, sulle cause della loro morte (se note), nonché sulle persone dalle quali sono stati acquistati e quelle cui sono stati venduti;
b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione nella quale siano specificate le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.
CAPO XVI
MARCATURA
Art. 64. Marcatura di esemplari a fini di importazione e attività commerciali nella Comunità
1. Le licenze di importazione per gli esemplari indicati qui di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono stati marcati individualmente in conformità dell'articolo 66, paragrafo 6:
a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento (ranching) approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti abbia approvato una quota di esportazione;
d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso pari o superiore a 1 kg;
e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene e altre parti di coccodrilli, grezze, conciate o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità, nonché pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti riesportati nella Comunità;
f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti a una mostra itinerante;
g) tutti i contenitori di caviale Acipenseriformes spp. inclusi barattoli, vasi o scatole in cui il caviale. sia direttamente imballato.
2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97 tutti i contenitori di caviale specificati al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono marcati a norma dell'articolo 66, paragrafo 6, del presente regolamento, fatte salve le disposizioni supplementari di cui all'articolo 66, paragrafo 7.
Art. 65. Marcatura di esemplari a fini di esportazione e riesportazione
1. I certificati di riesportazione per gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), che non siano stati modificati in modo sostanziale, vengono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.
2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati o finiti, sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che le targhette o i contrassegni originali sono intatti o, se quelli originali sono rimossi o perduti, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.
3. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione per tutti i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), vengono rilasciati solo se ciascuna marcatura del contenitore è conforme all'articolo 66, paragrafo 6.
4. Le licenze di esportazione sono rilasciate per i vertebrati vivi delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/ 97 soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.
Art. 66. Metodi di marcatura
1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli uccelli nati e allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 8 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).
3. I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.
4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.
In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.
Per questi esemplari non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.
5. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1° gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 3 prima del 1° giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 6 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità dei paragrafi 2 e 3.
6. Gli esemplari di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e all'articolo 65 sono marcati in conformità del metodo approvato o raccomandato dalla conferenza delle parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario.
7. Sono autorizzati a trattare e confezionare o riconfezionare il caviale a fini di esportazione, riesportazione o commercio intracomunitario solo gli impianti di confezionamento o riconfezionamento che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'organo di gestione di uno Stato membro.
Gli impianti autorizzati sono tenuti a conservare registri dei quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in loco o immagazzinati, a seconda dei casi. I registri sono tenuti a disposizione dell'organo di gestione dello Stato membro interessato a fini di ispezione.
L'organo di gestione assegna a ciascuno dei suddetti impianti un unico numero di registrazione.
8. Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale.
Tale inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata.
Art. 67. Metodi di marcatura non crudeli
Qualora sul territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di una targhetta, un nastro, un anello o altro dispositivo, o ancora la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, tale operazione è eseguita tenendo nella dovuta considerazione il benessere e il comportamento naturale degli esemplari e la necessità di assicurare un trattamento non crudele.
Art. 68. Riconoscimento reciproco dei metodi di marcatura
1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura conformi all'articolo 66 approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.
CAPO XVII
RAPPORTI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE
Art. 69. Rapporti sulle importazioni, esportazioni e riesportazioni
1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità avvenute sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri trasmettono questa informazione alla Commissione, con riferimento a un anno civile, secondo il calendario fissato al paragrafo 4 del presente articolo, per le specie di cui agli allegati A, B e C di detto regolamento, in forma computerizzata, conformemente agli orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES emanati dal segretariato della convenzione.
I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in due parti distinte:
a) una prima parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
b) una seconda parte, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D del regolamento medesimo.
3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, i dati relativi alle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.
4. Per ciascun anno civile, i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono comunicati alla Commissione, suddivisi per specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.
5. Le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificare le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a indicare:
a) le persone e gli organismi registrati ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
b) gli istituti scientifici registrati ai sensi dell'articolo 60 del presente regolamento;
c) gli allevatori autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento;
d) gli impianti di confezionamento o riconfezionamento del caviale autorizzati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 7, del presente regolamento;
e) l'utilizzo dei certificati fitosanitari ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.
Art. 70. Modifiche degli allegati al regolamento (CE) n. 338/97
1. Ai fini delle modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 previste all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo, con riferimento alle specie già iscritte e a quelle che potrebbero esservi iscritte, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni riguardanti gli aspetti seguenti:
a) lo stato biologico e commerciale delle specie;
b) gli usi cui sono destinati gli esemplari;
c) i metodi di controllo degli esemplari in commercio.
2. Su ogni progetto di modifica degli allegati B o D del regolamento (CE) n. 338/97 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), ovvero paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento, prima di sottoporlo al comitato, la Commissione consulta il gruppo di consulenti scientifici di cui all'articolo 17 del regolamento suddetto.
CAPO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71. Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione
1. Dal momento in cui viene decisa una restrizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 e fino alla data della sua revoca, gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di esemplari esportati dai paesi di origine interessati.
2. In deroga al paragrafo 1, una licenza di importazione può essere rilasciata altresì se la domanda di licenza di importazione è stata presentata prima dell'introduzione della restrizione e se l'organo di gestione competente dello Stato membro ha accertato l'esistenza di un contratto o di un ordine in forza del quale sia già stato eseguito il pagamento o gli esemplari siano già stati spediti.
3. La validità delle licenze di importazione rilasciate in forza del paragrafo 2 non può superare un mese.
4. Salvo espressa disposizione contraria, le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli esemplari:
a) nati e allevati in cattività ai sensi degli articoli 54 e 55 o riprodotti artificialmente ai sensi dell'articolo 56;
b) importati ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) o g), del regolamento (CE) n. 338/97;
c) vivi o morti e facenti parte degli oggetti domestici di persone che si trasferiscono nella Comunità per stabilirvi la propria residenza.
Art. 72. Misure transitorie
1. I certificati rilasciati a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3626/82 e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione possono continuare a essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b), c) e d), e paragrafo 4, nonché dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e da d) a h), del regolamento (CE) n. 338/97.
2. Le deroghe ai divieti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 restano in vigore fino all'ultimo giorno di validità, ove specificato.
3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nella forma indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/ 2001 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 73. Notifica delle disposizioni di applicazione
Gli Stati membri notificano alla Commissione e al segretariato della convenzione le disposizioni per l'esecuzione del presente regolamento, nonché tutti i provvedimenti e strumenti giuridici adottati per la sua effettiva applicazione. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Art. 74. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento e sono interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Art. 75. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
E Didattico
G Giardini botanici
H Trofei di caccia
L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
P Personale
Q Circhi e mostre itineranti
S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo
15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
E Didattico
G Giardini botanici
H Trofei di caccia
L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
P Personale
Q Circhi e mostre itineranti
S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo
15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di esportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione competente che li ha rilasciati. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di esportazione o riesportazione sia stato utilizzato per l'esportazione o la riesportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nella Comunità avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato — ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto — è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
E Didattico
G Giardini botanici
H Trofei di caccia
L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
P Personale
Q Circhi e mostre itineranti
S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo
15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/esportatore/riesportatore o il suo rappresentante devono indicare il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nella Comunità, ovvero dell'ufficio doganale di esportazione o riesportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) dev'essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) dev'essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) dev'essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) all'esportatore/riesportatore.
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'esportatore o riesportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. Non rileva.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
8. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
9/10. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere riesportati/esportati/importati:
B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
E Didattico
G Giardini botanici
H Trofei di caccia
L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
P Personale
Q Circhi e mostre itineranti
S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo
15-17. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dalla Comunità. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese non comunitario di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
ALLEGATO II
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività, oppure sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione dev'essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nella Comunità l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di esportazione o riesportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la «copia per l'importatore» (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
ALLEGATO III
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.
5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità del paese in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo ove siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione, nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
U Origine sconosciuta (deve essere motivata).
O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).
15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.
20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.
Nonostante quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.
Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario, il certificato non è valido.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali, ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponde all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II, o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Indicare l'allegato (A, B o C) del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
U Origine sconosciuta (deve essere motivata).
O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).
15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro della Comunità sono esportati a partire da un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto lo Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nella Comunità prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.
ALLEGATO IV
(Omissis)
ALLEGATO V
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.
Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).
4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data del rilascio del certificato.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
(Omissis)
Istruzioni e spiegazioni
1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
4. La descrizione dev'essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del
5/6. Indicare la quantità o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie era iscritta alla data della domanda.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie era iscritta alla data della domanda.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
10-12. Il paese d'origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del
18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
ALLEGATO VI
(Omissis)
ALLEGATO VII
Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, lettere a) e b), per la descrizione degli esemplari
Descrizione |
Codice |
Unità raccomandate |
Altre unità |
Spiegazione |
Corteccia |
BAR |
kg |
|
Corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata) |
Corpo |
BOD |
n. |
kg |
Corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati, ecc. |
Ossa |
BON |
kg |
n. |
Ossa, comprese le mascelle |
Calipee |
CAL |
kg |
|
Calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe) |
Carapace |
CAP |
n. |
kg |
Corazze intere grezze o non lavorate della specie Testudinata |
Scultura |
CAR |
kg |
m3 |
Sculture (anche in legno, compresi prodotti finiti in legno come mobili, strumenti musicali e prodotti artigianali). NB: per alcune specie è possibile scolpire più di un tipo di prodotto (ad es. corna e ossa); pertanto se necessario la descrizione deve indicare il tipo di prodotto (ad es. sculture in corno) |
Caviale |
CAV |
kg |
|
Uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione» |
Trucioli |
CHP |
Kg |
|
Trucioli di legno, soprattutto di Aquilaria malaccensis e Pterocarpus santalinus |
Artiglio |
CLA |
n. |
kg |
Artigli, ad es. di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli) |
Tessuto |
CLO |
m2 |
kg |
Tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI». |
Corallo (grezzo) |
COR |
kg |
n. |
Corallo morto e pietrificato. NB: il commercio va registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua |
Coltura |
CUL |
n. di provette, ecc. |
|
Colture di piante riprodotte artificialmente |
Derivati |
DER |
kg/l |
|
Derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella) |
Pianta secca |
DPL |
n. |
|
Piante secche — ad es. esemplari da erbario |
Orecchio |
EAR |
n. |
|
Orecchie, di solito di elefante |
Uovo |
EGG |
n. |
kg |
Uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale») |
Uovo (vivo) |
EGL |
n. |
kg |
Uova vive, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati |
Uovo (guscio) |
SHE |
g/kg |
|
Gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere |
Estratto |
EXT |
kg |
L |
Estratto, di solito estratti vegetali |
Penna |
FEA |
kg/n. di ali |
n. |
Penne — nel caso di oggetti (ad es. quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti |
Fibra |
FIB |
kg |
m |
Fibre — ad es. fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis |
Pinna |
FIN |
kg |
|
Pinne o parti di pinne fresche, congelate o essiccate |
Novellame |
FIG |
kg |
n. |
Novellame di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio |
Fiore |
FLO |
kg |
|
Fiori |
Vaso da fiori |
FPT |
n. |
|
Vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di ciateacee (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori) |
Zampe di rana |
LEG |
kg |
|
Zampe di rana |
Frutta |
FRU |
kg |
|
Frutta |
Zampa |
FOO |
n. |
|
Zampe — ad es. elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo, ecc. |
Bile |
GAL |
kg |
|
Bile |
Cistifellea |
GAB |
n. |
kg |
Cistifellea |
Articolo di abbigliamento |
GAR |
n. |
|
Articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature |
Genitali |
GEN |
kg |
n. |
Peni asportati ed essiccati |
Talea innestata |
GRS |
n. |
|
Talea innestata (senza gli innesti) |
Pelo |
HAI |
kg |
g |
Pelo — compresi tutti i peli di animali, ad es. di elefante, yak, vigogna, guanaco |
Corna |
HOR |
n. |
kg |
Corna, comprese le corna a palchi |
Lavori in cuoio (piccoli) |
LPS |
n. |
|
Piccoli manufatti di pelletteria, come cinghie, cinture, braccialetti, selle di bicicletta, portassegni, portacarte (anche di credito), orecchini, borsette, portachiavi, libretti per appunti, borsette, calzature, sacchetti per tabacco, portafoglio, cinturini |
Lavori in cuoio (grandi) |
LPL |
n. |
|
Grandi lavori in cuoio — ad es. portadocumenti, mobili, valigie, bauli da viaggio |
Esemplare vivo |
LIV |
n. |
|
Animali e piante vivi. Gli esemplari di corallo vivo trasportati in acqua vanno registrati soltanto per numero di pezzi |
Foglia |
LVS |
n. |
kg |
Foglie |
Tronchi |
LOG |
m3 |
|
Tutto il legno grezzo, privato o no della corteccia e dell'alburno, o squadrato, destinato ad essere trasformato in particolare in legno segato, pasta di legno o fogli di compensato. NB: il commercio di tronchi di legno per usi speciali commerciati in peso (ad es. Lignum vitae, Guaiacum spp.) va registrato in kg |
Carne |
MEA |
kg |
|
Carne, compresa di pesci se non interi (cfr. «corpo») |
Medicina |
MED |
kg/l |
|
Medicina |
Muschio |
MUS |
g |
|
Muschio |
Olio |
OIL |
kg |
l |
Olio — ad es. di tartaruga, foca, balena, pesce, piante varie |
Osso (pezzi) |
BOP |
kg |
|
Pezzi di osso non lavorati |
Corna (pezzi) |
HOP |
kg |
|
Pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami |
Avorio (pezzi) |
IVP |
kg |
|
Pezzi di avorio non lavorati, compresi i cascami |
Pelle lisciata |
PLA |
m2 |
|
Pellicce, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli |
Polvere |
POW |
kg |
|
Polvere |
Radice |
ROO |
n. |
kg |
Radici, bulbi, corni o tuberi |
Legno segato |
SAW |
m3 |
|
Legno semplicemente segato per la lunghezza o prodotto mediante un processo di scalpellatura; supera di norma i 6 mm di spessore. NB: il commercio di legno segato prodotto a partire da legno per usi speciali commerciato in peso (ad es. Lignum vitae, Guaiacum spp.) va registrato in kg |
Scaglia |
SCA |
kg |
|
Scaglia — ad es. di tartaruga, altri rettili, pesci, pangolini |
Seme |
SEE |
kg |
|
Semi |
Guscio |
SHE |
n. |
kg |
Guscio di molluschi grezzi o non lavorati |
Fianchi |
SID |
n. |
|
Parti o fianchi di pelli; non comprende le «Tinga frames» di coccodrillo (cfr. «pelle») |
Scheletro |
SKE |
n. |
|
Scheletri sostanzialmente interi |
Pelle |
SKI |
n. |
|
Pelli gregge o conciate (comprese le «Tinga frames» di coccodrillo) sostanzialmente intere |
Pelle (pezzi) |
SKP |
n. |
|
Pezzi di pelle, compresi cascami, grezzi o conciati |
Cranio |
SKU |
n. |
|
Crani |
Zuppa |
SOU |
kg |
l |
Zuppa — ad es. di tartaruga |
Esemplare (scientifico) |
SPE |
kg/l/ml |
|
Esemplari scientifici: comprende sangue, tessuti (ad es. reni, milza), preparati istologici, ecc. |
Fusto o stelo |
STE |
n. |
kg |
Steli o fusti di piante |
Vescica natatoria |
SWI |
kg |
|
Organo idrostatico, comprese colla di pesce/colla di storione |
Coda |
TAI |
n. |
kg |
Code — ad es. di caimano (per il cuoio) o di volpe (per la decorazione di vestiti, colletti, boa, ecc.) |
Dente |
TEE |
n. |
kg |
Denti — ad es. di balena, leone, ippopotamo, coccodrillo, ecc. |
Legno |
TIM |
m3 |
kg |
Legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato |
Trofeo |
TRO |
n. |
|
Trofeo — tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unico animale se esportate insieme: ad es. corna (due), cranio, collare, groppa, coda e zampe (cioè dieci esemplari) costituiscono un trofeo. Tuttavia, se ad esempio il cranio e le corna sono gli unici esemplari di un animale che vengono esportati, questi oggetti, considerati nell'insieme, devono essere registrati come un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essere registrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero è registrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI |
Zanna |
TUS |
n. |
kg |
Zanne sostanzialmente intere, lavorate o no, comprese le zanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma non altre zanne |
Piallaccio — sfogliato — tranciato |
VEN |
m3, m2 |
kg |
Strati sottili o fogli di legno di spessore uniforme, di norma pari o inferiore a 6 mm, generalmente sfogliati o tranciati, usati per produrre compensato, per impiallacciare mobili, recipienti, ecc. |
Cera |
WAX |
kg |
|
Cera, compresa l'ambra grigia |
Intero |
WHO |
kg |
n. |
Animale o pianta interi (morti o vivi) |
Legenda delle unità di misura (possono essere utilizzate unità di misura non metriche equivalenti)
g = grammi
kg = chilogrammi
l = litri
cm3 = centimetri cubi
ml = millilitri
m = metri
m2 = metri quadrati
n. = numero di esemplari
ALLEGATO VIII
Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, punto 4)
a) Mammalia
Wilson, D. E. e Reeder, D. M., 1993, Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Seconda edizione. Smithsonian Institution Press, Washington. [Per tutti i mammiferi, ad esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]
Alperin, R., 1993, «Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies», Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [Per Callithrix marcai]
Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. e van Helden, A. L., 2002, «A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences», Marine Mammal Science 18: 577-608. [Per Mesoplodon perrini]
Ferrari, S. F. e Lopes, M. A., 1992, «A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia», Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [Per Callithrix nigriceps]
Flannery, T. F. e Groves, C. P., 1998, «A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies», Mammalia 62: 367-396. [Per Zaglossus attenboroughi]
Groves, C. P., 2000, «The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs», International Journal of Primatology 21: 943-962. [Per Cheirogaleus minusculus e Cheirogaleus ravus]
van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. e Baker, C. S., 2002, «Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas e Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae)», Marine Mammal Science 18: 609-621. [Per Mesoplodon traversii]
Honess, P. E. e Bearder, S. K., 1997, «Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania», African Primates 2: 75-79. [Per Galagoides rondoensis e Galagoides udzungwensis]
Kingdon, J., 1997, The Kingdon fieldguide to African mammals, London, Academic Press. [Per Miopithecus ogouensis]
Kobayashi, S. e Langguth, A., 1999, «A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae)», Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [Per Callicebus coimbrai]
Mittermeier, R. A., Schwarz, M. e Ayres, J. M., 1992, «A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia», Goeldiana Zoologia 14: 1-17. [Per Callithrix mauesi]
Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. e Ganzhorn, J. U., 2000, «Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar», International Journal of Primatology 21: 963-1019. [Per Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis e Microcebus tavaratra]
Rice, D. W., 1998, Marine Mammals of the World. Systematics and distribution, Special Publication Number 4: i-ix, 1-231, The Society for Marine Mammals. [Per Balaenoptera]
Richards, G. C. e Hall, L. S., 2002, «A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia», Australian Zoologist 32: 69-75. [Per Pteropus banakrisi]
van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e Rylands, A. B., 2000, «Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil», Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [Per Callicebus bernhardi e Callicebus stephennashi]
van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e da Fonseca, G. A. B., 1998, «A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia», Goeldiana Zoologia 22: 1-27. [Per Callithrix humilis]
van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. e Rylands, A. B., 2000, «Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil», Neotropical Primates 8: 2-18. [Per Callithrix acariensis e Callithrix manicorensis]
Schwartz, J. H., 1996, «Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate», Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. [Per Pseudopotto martini]
Silva Jr, J. e Noronha, M., 1996, «Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon», Neotropical Primates 4: 58‑59. [Per Callithrix saterei]
Thalmann, U. e Geissmann, T., 2000, «Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor)», International Journal of Primatology 21: 915-941. [Per Avahi unicolor]
Wang, J. Y., Chou, L.-S. e White, B. N., 1999, Molecular Ecology 8: 1603-1612. [Per Tursiops aduncus]
Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. e Radespiel, U., 1998, «Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis)», Folia Primatologica 69: 106-114. [Per Microcebus ravelobensis]
b) Aves
Morony, J. J., Bock, W. J. e Farrand, J., Jr., 1975. A Reference List of the Birds of the World, American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]
Sibley, C. G. e Monroe, B. L., Jr., 1990, Distribution and Taxonomy of Birds of the World, Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. e Monroe, B. L., Jr., 1993, Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World, Yale University Press, New Haven. [Per le specie di uccelli, ad esclusione di Psittaciformes e Trochilidae]
Collar, N. J., 1997, «Family Psittacidae (Parrots)», pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), Handbook of the Birds of the World, Vol. 4, Sandgrouse to Cuckoos, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Psittacidae]
Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. e Hofling, E., 2002, «Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil», Auk 119: 815-819. [Per Pionopsitta aurantiocephala]
Howell, S. N. G. e Robbins, M. B., 1995, «Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex», Wilson Bulletin 107: 7-25. [Per Glaucidium parkeri]
Lafontaine, R. M. e Moulaert, N., 1998, «A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status», Journal of African Zoology 112: 163-169. [Per Otus moheliensis]
Lambert, F. R. e Rasmussen, P. C., 1998, «A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia», Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. [Per Otus collari]
Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. e Trost, S., 2002, «A new Ninox owl from Sumba, Indonesia», Emu 102: 223-231. [Per Ninox sumbaensis]
Rasmussen, P. C., 1998, «A new scops-owl from Great Nicobar Island», Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. [Per Otus alius]
Rasmussen, P. C., 1999, «A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia», Wilson Bulletin 111: 457-464. [Per Ninox ios]
Robbins, M. B. e Stiles, F. G., 1999, «A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes», Auk 116: 305-315. [Per Glaucidium nubicola]
Rowley, I., 1997, «Family Cacatuidae (Cockatoos)», pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), Handbook of the Birds of the World, Vol. 4, Sandgrouse to Cuckoos, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Cacatuidae=Psittacidae]
Schuchmann, K. L. 1999, «Family Trochilidae (Hummingbirds)», pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. e Sargatal, J. (a cura di), Handbook of the Birds of the World, Vol. 5, Barn-owls to Hummingbirds, Lynx Edicions, Barcelona. [Per Trochilidae]
da Silva, J. M. C., Coelho, G. e Gonzaga, P., 2002, «Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil», Ararajuba 10 (2): 123-130 [Per Glaucidium mooreorum]
Whittaker, A., 2002, «A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the
Atlantic rainforests of Brazil», Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [Per Micrastur mintoni]
c) Reptilia
Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. e Randrianirina, J. E., 2001, «Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae)», Herpetological Journal 11: 53-68. [Per Calumma vatosoa e Calumma vencesi]
Avila Pires, T. C. S., 1995, «Lizards of Brazilian Amazonia», Zool. Verh. 299: 706 pp. [Per Tupinambis]
Böhme, W., 1997, «Eine neue Chamäleonart aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost‑Madagaskars», Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Per Calumma glawi]
Böhme, W., 2003, «Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae)», Zoologische Verhandelingen, Leiden 341: 1-43. [Per Varanidae]
Broadley, D. G., 2002, CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), preparato per il comitato CITES per la nomenclatura, CoP12 Inf. 14. [Per Cordylus]
Cei, J. M., 1993, «Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa», Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per Tupinambis]
Colli, G. R., Péres, A. K. e da Cunha, H. J., 1998, «A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus», Herpetologica 54: 477-492. [Per Tupinambis cerradensis]
Dirksen, L., 2002, Anakondas, NTV Wissenschaft. [Per Eunectes beniensis]
Hallmann, G., Krüger, J. e Trautmann, G., 1997, Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma, 1-229, Natur & Tier-Verlag, ISBN 3‑931587‑10-X. [Per il genere Phelsuma]
Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. e Chippindale, P. T., 2000, «Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species», Herpetological Monographs 14: 139-185. [Per Morelia clastolepis, Morelia nauta e Morelia tracyae, ed elevazione al livello di specie di Morelia kinghorni]
Hedges, B. S., Estrada, A. R. e Diaz, L. M., 1999, «New snake (Tropidophis) from western Cuba», Copeia, 1999(2): 376-381. [Per Tropidophis celiae]
Hedges, B. S. e Garrido, O., 1999, «A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba», Journal of Herpetology 33: 436‑441. [Per Tropidophis spiritus]
Hedges, B. S., Garrido, O. e Diaz, L. M., 2001, «A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba», Journal of Herpetology 35: 615-617. [Per Tropidophis morenoi]
Hedges, B. S. e Garrido, O., 2002, Journal of Herpetology 36: 157-161. [Per Tropidophis hendersoni]
Jacobs, H. J., 2003, «A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae)», Salamandra 39(2): 65-74. [Per Varanus boehmei]
Jesu, R., Mattioli, F. e Schimenti, G., 1999, «On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae), Doriana 7(311): 1-14. [Per Furcifer nicosiai]»
Karl, H.-V. e Tichy, G., 1999, Mauritiana 17: 277-284. [Per tartarughe e testuggini]
Keogh, J. S., Barker, D. G. e Shine, R., 2001, «Heavily exploited but poorly known: systematics e biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia», Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [Per Python breitensteini e Python brongersmai]
Klaver, C. J. J. e Böhme, W., 1997, «Chamaeleonidae», Das Tierreich 112: 85 pp. [Per Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo e Furcifer — ad esclusione del riconoscimento di Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi e C. marojezensis come specie valide]
Manzani, P. R. e Abe, A. S., 1997, «A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil», Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Per Tupinambis quadrilineatus]
Manzani, P. R. e Abe, A. S., 2002, Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Per Tupinambis palustris]
Massary, J.-C. de e Hoogmoed, M., 2001, «The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae)», Journal of Herpetology 35: 353-357. [Per Crocodilurus amazonicus]
McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. e Shaffer, H. B., 2000, «A new genus of Geoemydid turtle from Asia», Hamadryad 25: 86-90. [Per Leucocephalon]
McCord, W. P. e Pritchard, P. C. H., 2002, «A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java)», Hamadryad 27 (1): 11-56. [Per Chitra vandijki]
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. e Touré, T. A., 1999, Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, volume 1, The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae e Viperidae — ad eccezione dei generi Acrantophis, Sanzinia, Calabaria e Lichanura per i quali si continuano ad utilizzare tali nomi e del riconoscimento di Epicrates maurus come specie valida]
Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. e Ramanamanjato, J. B., 2000, «New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar», Copeia 2000: 763-770. [Per Phelsuma malamakibo]
Perälä, J., 2001, «A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation», Journal of Herpetology 35: 567-582. [Per Testudo werneri]
Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. e Wells, K. D., 1998, Herpetology. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei Sauria]
Rösler, H., Obst, F. J. e Seipp, R., 2001, «Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae)», Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Per Phelsuma hielscheri]
Slowinski, J. B. e Wüster, W., 2000, «A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma)», Herpetologica 56: 257-270. [Per Naja mandalayensis]
Tilbury, C., 1998, «Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia», Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Per Chamaeleo balebicornutus e Chamaeleo conirostratus]
Webb, R. G., 2002, «Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species», Hamadryad 27 (1): 99-107. [Per Pelochelys signifera]
Wermuth, H. e Mertens, R., 1996 (ristampa), Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen, Gustav Fischer Verlag, Jena. [Per Crocodylia, Testudinata e Rhynchocephalia]
Wilms, T., 2001, Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142, Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere Uromastyx]
Wüster, W., 1996, «Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex», Toxicon 34: 339-406. [Per Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix e Naja sumatrana]
d) Amphibia
Frost, D. R. (a cura di), 2002, Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html al 23 agosto 2002
e) Elasmobranchii, Actinopterygii e Sarcopterygii
Eschmeier, W. N., 1998, Catalog of Fishes, 3 volumi, California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]
Horne, M. L., 2001, «A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef», Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Per Hippocampus]
Kuiter, R. H., 2001, «Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species», Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Per Hippocampus]
Kuiter, R. H., 2003, «A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island», Records of the Australian Museum 55: 113-116. [Per Hippocampus]
Lourie, S. A. e Randall, J. E., 2003, «A new pygmy seahorse Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific», Zoological Studies 42: 284-291. [Per Hippocampus]
Lourie, S. A., A. C. J. Vincent e H. J. Hall, 1999, Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation, Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM). [Per Hippocampus]
f) Arachnida
Lourenço, W. R. e Cloudsley-Thompson, J. C., 1996, «Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention», Biogeographica 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere Pandinus]
Platnick, N. I., 2004 e aggiornamenti, The World Spider Catalog, Edizione online disponibile al seguente URL: http:// research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [Per gli aracnidi del genere Brachypelma]
g) Insecta
Matsuka, H., 2001, Natural History of Birdwing Butterflies:1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo, ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle «birdwing» dei generi Ornithoptera, Trogonoptera e Troides]
FLORA
The Plant-Book, seconda edizione, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ristampato con correzioni nel 1998). [Per i nomi generici di tutte le piante elencate nelle appendici della convenzione, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti]
A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8a edizione, J. C. Willis, rivisto da H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press. [Per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla conferenza delle parti come indicato nei paragrafi successivi]
«A World List of Cycads», D. W. Stevenson, R. Osborne e K. D. Hill, 1995, in: P. Vorster (a cura di), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae.
CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie Cyclamen (Primulaceae), Galanthus e Sternbergia (Liliaceae).
CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione (1999, redatta dai D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle Cactaceae.
CITES Carnivorous Plant Checklist, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie Dionaea, Nepenthes e Sarracenia.
CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera, in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Aloe e Pachypodium.
World Checklist and Bibliography of Conifers, A. Farjon, 2001, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Taxus.
CITES Orchid Checklist (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (volume 2, 1997); e Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides e Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda e Vandopsis (volume 3, 2001).
The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), seconda edizione (S. Carter e U. Eggli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) dopo la notifica della sua pubblicazione e i commenti delle parti, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di euphorbie succulente.
Dicksonia species of the Americas (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) dopo la notifica della sua pubblicazione e i commenti delle parti, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie Dicksonia.
La Checklist of CITES species (2005 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla conferenza delle parti per le specie animali che figurano nelle appendici alla convenzione e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura CITES.
ALLEGATO IX
1. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dell'operazione commerciale [articolo 5, punto 5)]
B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
E Didattico
G Giardini botanici
H Trofei di caccia
L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
P Personale
Q Circhi e mostre itineranti
S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo
2. Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l'origine degli esemplari [articolo 5, punto 6)]
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
R Esemplari aventi origine da un'operazione di allevamento (ranching)
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del
C Animali dell'allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/ 2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del
I Esemplari confiscati o sequestrati (1)
O Esemplari pre-convenzione (1)
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
(1) Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.
ALLEGATO X
SPECIE ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PUNTO 1)
AVES
ANSERIFORMI
Anatidae
Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
GALLIFORMI
Phasianidae
Catreus wallichi
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophurus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron emphanum
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
COLUMBIFORMI
Columbidae
Columba livia
PSITTACIFORMI
Psittacidae
Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
PASSERIFORMI
Fringillidae
Carduelis cucullata
ALLEGATO XI
Tipi di campioni biologici di cui all'articolo 18 e relativo uso
Tipo di campione |
Dimensione normale del campione |
Tipo di campione |
sangue liquido |
gocce o 5 ml di sangue intero in provetta con anticoagulante; può deteriorarsi in 36 ore |
ematologia e analisi biochimiche standard a fini di diagnosi; ricerca tassonomica; ricerca biomedica |
sangue secco (striscio) |
una goccia di sangue su un vetrino per microscopio, in genere fissato con un agente chimico |
conteggio delle cellule ematiche e screening di parassiti patogeni |
sangue coagulato (siero) |
5 ml di sangue in provetta con o senza coagulo |
sierologia e ricerca di anticorpi per accertare eventuali patologie; ricerca biomedica |
tessuti, fissati |
5 mm3 di pezzi di tessuto con agente fissatore |
istologia e microscopio elettronico per individuare segni di patologie; ricerca tassonomica; ricerca biomedica |
tessuti, freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni) |
5 mm3 di pezzi di tessuto, a volte congelato |
microbiologia e tossicologia per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica |
tamponi |
minuscoli pezzi di tessuto in provetta su tampone |
per colture di batteri, funghi, ecc. a scopo diagnostico |
peli, pelle, penne, scaglie |
pezzi piccoli, a volte minuscoli, di superficie cutanea in provetta (volume massimo 10 ml) con o senza fissatore |
test genetici e medico-legali e rilevamento di parassiti e agenti patogeni e altri test |
linee cellulari e colture di tessuti |
nessun limite alla dimensione dei campioni |
le linee cellulari sono prodotti artificiali in coltura o come linee cellulari primarie o come linee cellulari continue, ampiamente utilizzate per testare la produzione di vaccini o di altri prodotti medici e a fini di ricerca tassonomica (ad esempio studio dei cromosomi ed estrazione del DNA) |
DNA |
piccole quantità di sangue (fino a 5 ml), peli, follicoli di penne, tessuto muscolare o di organi (come fegato, cuore ecc.), DNA purificato ecc. |
determinazione del sesso; identificazione; indagini medico-legali; ricerca tassonomica; ricerca biomedica |
secrezioni (saliva, veleno, latte) |
1-5 ml in fiale |
ricerca filogenetica, produzione di sieri antiveleno, ricerca biomedica |
ALLEGATO XII
Tavola di concordanza
Presente regolamento |
|
Articolo 1, lettere a) e b) |
Articolo 1, punti 1) e 2) |
Articolo 1, lettera c) |
— |
Articolo 1, lettere d), e) e f) |
Articolo 1, punti 3), 4) e 5) |
— |
Articolo 1, punti 6), 7) e 8) |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 2, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 5, primo comma, punti 1) e 2) |
— |
Articolo 5, primo comma, punto 3) |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c), d) ed e) |
Articolo 5, primo comma, punti 4), 5) e 6) |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 7, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 12 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 16 |
Articolo 8, paragrafi 6 e 7 |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18-19 |
Articolo 9 |
Articolo 20 |
Articolo 10 |
Articolo 21 |
Articolo 11 |
Articolo 22 |
Articolo 12 |
Articolo 23 |
Articolo 13 |
Articolo 24 |
Articolo 14 |
Articolo 25 |
Articolo 15 |
Articolo 26 |
Articolo 16 |
Articolo 27 |
Articolo 17 |
Articolo 28 |
Articolo 18 |
Articolo 29 |
— Articoli 30-44 |
|
Articolo 19 |
Articolo 45 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 46 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 47 |
Articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 48, lettere a) e b) |
Articolo 20, paragrafo 3, lettera c) |
— |
Articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e) |
Articolo 48, paragrafo 1, lettere c) e d) |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 49 |
Articolo 20, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 50, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 21 |
Articolo 51 |
Articolo 22 |
Articolo 52 |
Articolo 23 |
Articolo 53 |
Articolo 24 |
Articolo 54 |
Articolo 25 |
Articolo 55 |
Articolo 26 |
Articolo 56 |
Articolo 27, paragrafo 1, primo e secondo trattino e testo successivo |
Articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b) |
Articolo 57, paragrafo 5, lettere a) e b) |
— |
Articolo 57, paragrafo 5, lettere c) e d) |
Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo trattino |
Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 28, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 58, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b) |
Articolo 58, paragrafo 4 |
Articolo 29 |
Articolo 59 |
Articolo 30 |
Articolo 60 |
Articolo 31 |
Articolo 61 |
Articolo 32 |
Articolo 62 |
Articolo 33 |
Articolo 63 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
— |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a f) |
Articolo 64, paragrafo 1, lettere da a) a f) |
Articolo 34, paragrafo 2, lettere g) e h) |
Articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 65, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 65, paragrafo 3 |
— |
Articolo 65, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 66, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 66, paragrafi 5 e 6 |
— |
Articolo 66, paragrafo 7 |
Articolo 36, paragrafo 5 |
Articolo 66, paragrafo 8 |
Articolo 37 |
Articolo 67 |
Articolo 38 |
Articolo 68 |
Articolo 39 |
Articolo 69 |
Articolo 40 |
Articolo 70 |
Articolo 41 |
Articolo 71 |
Articolo 42 |
Articolo 74 |
Articolo 43 |
Articolo 72 |
Articolo 44 |
Articolo 73 |
Articolo 45 |
Articolo 75 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
Allegato III |
Allegato V |
Allegato IV |
Allegato VI |
Allegato V |
Allegato VII |
Allegato VI |
Allegato VIII |
Allegato VII |
Allegato IX |
Allegato VIII |
Allegato X |
— |
Allegato XI |
— |
Allegato XII |