§ 80.5.314 – D.P.R. 1 luglio 1974, n. 421.
Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/07/1974
Numero:421


Sommario
Art. 1.      I ruoli della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII della legge 16 agosto 1962, n. 1291, ed alla tabella VI del decreto del [...]
Art. 2.      E' istituito il ruolo del personale della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella A annessa al presente decreto
Art. 3.      Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 1 sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.314 – D.P.R. 1 luglio 1974, n. 421.

Unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

(G.U. 16 settembre 1974, n. 241).

 

     Art. 1.

     I ruoli della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII della legge 16 agosto 1962, n. 1291, ed alla tabella VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono soppressi.

 

          Art. 2.

     E' istituito il ruolo del personale della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella A annessa al presente decreto.

     Le attribuzioni del personale appartenente al suddetto ruolo sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

     Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 1 sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui all'art. 2, conservando la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

     Gli inquadramenti disposti ai sensi del precedente comma sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati che conseguiranno, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la nomina alla qualifica di segretario principale nei ruoli di cui al precedente art. 1 mediante i relativi concorsi di passaggio di carriera.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella A

Ministero del tesoro Ragionerie provinciali dello stato.

(Omissis)