§ 80.5.232 – L. 22 ottobre 1961, n. 1143.
Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/10/1961
Numero:1143


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai [...]
Art. 2.      Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'art. 1 della presente legge, anzianità [...]
Art. 3.      L'art. 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti [...]
Art. 5.      L'articolo 345 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 8.  [1]
Art. 9.      L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno [...]
Art. 11.      Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno [...]
Art. 12.      Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 90 giorni dalla data predetta, il [...]
Art. 13.      Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai [...]
Art. 14.      Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 [...]
Art. 15.      Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 [...]
Art. 16.      Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 [...]
Art. 17.      Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite [...]
Art. 18.      Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27%, ai fini della [...]
Art. 19.      Le percentuali di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o [...]
Art. 20.      I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio [...]
Art. 21.      Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di [...]
Art. 22. a
Art. 23.      Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con [...]
Art. 24.      La disposizione di cui all'art. 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle [...]
Art. 25.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie [...]
Art. 26.      Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F e L dell'allegato I alla legge 27 febbraio [...]
Art. 27.      I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del [...]
Art. 28. a
Art. 29.      Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la [...]
Art. 30. a
Art. 31. a
Art. 32.      Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche
Art. 33.      I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno [...]
Art. 34.      La presente legge si applica con decorrenza dal 1° luglio 1961
Art. 35.      All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 80.5.232 – L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(G.U. 8 novembre 1961, n. 276).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 174. (Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario). "I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario).— "La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

     La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

Art. 183. (Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto).— "I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

Art. 184. (Promozioni ad applicato ed archivista).— "La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica".

Art. 191. (Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente).— "I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".

Art. 192. (Promozione ad usciere e ad usciere capo). "La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

     La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta".

 

          Art. 2.

     Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'art. 1 della presente legge, anzianità minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle speciali disposizioni.

 

          Art. 3.

     L'art. 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 344. (Ruoli aggiunti). "I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

     per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

     per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

     per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;

     per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.

     Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

     Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

     La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

 

          Art. 4.

     Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'art. 10 della legge stessa:

     1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

     2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

     3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

     4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

 

          Art. 5.

     L'articolo 345 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 345. (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive).— "Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, semprechè a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

     Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.

     Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non può essere annesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta".

 

          Art. 6.

     L'articolo 346 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 346. (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario).— "Con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

     Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345".

 

          Art. 7.

     L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 347. (Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici).— "Nel casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto".

 

          Art. 8. [1]

     [Il quarto comma dell'art. 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi".]

 

          Art. 9.

     L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

Art. 147. (Adunanze del Consiglio di amministrazione).— "Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente".

 

          Art. 10.

     Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito la idoneità nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dell'art. 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

     Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

     1) idonei nei concorsi per merito distinto;

     2) idonei nei concorsi per esame speciale.

     Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'art. 370 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

 

          Art. 11.

     Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'art. 363 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

     Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

     1) idonei nei concorsi per esame;

     2) idonei nei concorsi per esame speciale.

     Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'art. 371 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

 

          Art. 12.

     Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 90 giorni dalla data predetta, il ricollocamento nei ruoli aggiunti con riconoscimento, a tutti gli effetti, dell'anzianità complessiva di servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse.

 

          Art. 14.

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

     La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

     non più del 10 per cento nel primo anno;

     non più del 9 per cento nel secondo anno;

     l'8 per cento nel terzo anno.

     I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi, e comunque, non oltre il terzo anno.

 

          Art. 15.

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

     La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

     non più del 10 per cento nel primo anno;

     non più del 9 per cento nel secondo anno;

     l'8 per cento nel terzo anno.

     I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

 

          Art. 16.

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesso capo e di commesso o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

     La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

     non più del 10 per cento nel primo anno;

     non più del 9 per cento nel secondo anno;

     l'8 per cento nel terzo anno.

     I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

 

          Art. 17.

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico, computando per intero la frazione di posto.

     La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

     non più del 10 per cento nel primo anno;

     non più del 9 per cento nel secondo anno;

     l'8 per cento nel terzo anno.

     I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.

 

          Art. 18.

     Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27%, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate.

 

          Art. 19.

     Le percentuali di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.

 

          Art. 20.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

     In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organici stabiliti da successive leggi; analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultino dall'applicazione della presente legge.

 

          Art. 21.

     Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

 

          Art. 22.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2a classe e di direttore capo di 2a classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenze e di direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

     Le disposizioni dell'art. 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 650, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23.

     Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme.

     La domanda per il collocamento deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

     Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 24.

     La disposizione di cui all'art. 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

 

          Art. 25.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 26.

     Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F e L dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     In corrispondenza del soprannumero, che consegue alla applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle G e M dello stesso allegato I alla citata legge n. 119.

 

          Art. 27.

     I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera. della carriera ausiliaria, nonchè per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti - traduttori della carriera di concetto, del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo.

 

          Art. 28.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2), lettera b), dell'art. 8 e dal n. 2), dell'art. 9, nonchè il concorso per esame previsto dal n. 2) dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1956, numero 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2a classe, a capo tecnico di 2a classe od a computista, anzichè per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) del n. 2) dell'art. 8 ed al n. 3) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

     L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita dalle disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

     I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano, secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascun ruolo.

     Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1a classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche corrispondenti.

 

          Art. 29.

     Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la promozione alla qualifica superiore mediante:

     a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 164 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto, rispettivamente, almeno nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto, nella qualifica di vice ispettore amministrativo, tre anni di effettivo servizio.

     Le promozioni a ispettore amministrativo, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei vice direttori amministrativi, dei consiglieri e dei vice consiglieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a vice ispettore amministrativo, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica anzidetta.

     Le promozioni a vice ispettore amministrativo, conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante esami di concorso per merito distinto o esame di idoneità, e quelle che saranno conferite, in applicazione della presente legge, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi stessi, hanno la medesima decorrenza, se più favorevole, con esclusione degli effetti economici, attribuita ai vincitori dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

     Gli impiegati di cui al precedente comma possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore amministrativo, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

 

          Art. 30.

     Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o perito principale di 2a classe mediante;

     a) scrutinio per merito comparativo;

     b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dall'anzianità.

     Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette.

 

          Art. 31.

     Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2a classe o a computista, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 32.

     Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche:

     primo ragioniere (coefficiente 271) e perito (coefficiente 271), rispettivamente, nel ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto;

     capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

     primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

     agente di controllo di 1a classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza;

     usciere capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera.

     Le promozioni a primo ragioniere e a perito sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio.

     Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1a classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio.

     La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

 

          Art. 33.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza ai soli effetti giuridici, dal giorno precedente a tale data.

 

          Art. 34.

     La presente legge si applica con decorrenza dal 1° luglio 1961.

 

          Art. 35.

     All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.