§ 80.5.175 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4.
Avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, [...]
Art. 2.      I concorsi per esame speciale di cui al precedente articolo sono banditi semestralmente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore [...]
Art. 3.      Oltre che per i posti determinati in applicazione del precedente articolo, le promozioni agli anzidetti gradi mediante esame speciale di concorso sono conferite, ove [...]
Art. 4.      Sono ammessi agli esami speciali di concorso di cui al precedente art. 1
Art. 5.      Ai soli fini della partecipazione ai predetti concorsi per esame speciale è data facoltà agli impiegati non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, [...]
Art. 6.      Le promozioni conferite in applicazione del presente decreto saranno riportate, con esclusione degli effetti economici, fino alla data in cui i promossi hanno compiuto [...]
Art. 7.      Le promozioni conseguite in applicazione del presente decreto dagli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo almeno al 23 marzo 1939 sono conferite con la stessa [...]
Art. 8.      Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui avrebbero diritto di partecipare ai termini dei precedenti [...]
Art. 9.      Gl'impiegati che hanno conseguita la idoneità in un concorso per esame speciale hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame [...]
Art. 10.      Gli impiegati che hanno conseguito l'idoneità negli esami per la promozione ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C eventualmente espletati alla data [...]
Art. 11.      I periodi di permanenza eventualmente prescritti dalle norme in vigore per l'accesso ai gradi 7° di gruppo A, 8° di gruppo B e 10° di gruppo C sono ridotti, nei [...]
Art. 12.      Ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C del personale che non si trova nelle [...]
Art. 13.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per i passaggi dai gradi 9° e superiore di gruppo B al grado 8° di gruppo A, che i vigenti ordinamenti di talune [...]
Art. 14.      Per il procedimento degli esami di concorso previsti dal presente decreto si osservano, in quanto non modificate dai precedenti articoli, le altre disposizioni vigenti [...]
Art. 15.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai ruoli del personale delle Amministrazioni, i cui vigenti ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di [...]
Art. 16.      In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e [...]
Art. 17.      Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili [...]
Art. 18.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.175 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4. [1]

Avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

     Art. 1.

     Le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono conferite mediante concorso per esame speciale nei casi previsti dalle disposizioni seguenti.

     L'esame speciale consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione cui appartiene il candidato.

 

          Art. 2.

     I concorsi per esame speciale di cui al precedente articolo sono banditi semestralmente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto l'anno 1957 per il gruppo A, 1959 per il gruppo B e 1958 per il gruppo C.

     Il numero dei posti da mettere a concorso sarà determinato di volta in volta sulla base delle disponibilità dei posti di organico negli anzidetti gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo per partecipare ai concorsi predetti ed il restante personale che ha maturato l'anzianità prescritta dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento ai gradi medesimi mediante esami di concorso per merito distinto ed esami di idoneità per i gruppi A e B, e concorso per esame, nonchè per anzianità congiunta al merito per il gruppo C.

     Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma si tien conto anche dei posti relativi a concorsi per la promozione ai predetti gradi banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e le cui prove non siano ancora iniziate alla data stessa. Tali concorsi saranno nuovamente banditi per il numero di posti disponibili in applicazione del richiamato secondo comma.

 

          Art. 3.

     Oltre che per i posti determinati in applicazione del precedente articolo, le promozioni agli anzidetti gradi mediante esame speciale di concorso sono conferite, ove occorra, anche in soprannumero, nel limite massimo del 15% della dotazione organica prevista per i gradi 8°, 9° e 11° dei ruoli appartenenti rispettivamente ai gruppi A, B e C dall'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

     Per gli impiegati ex combattenti, invalidi di guerra di cui agli articoli 1e2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, vedove di guerra non rimaritate ed orfani di guerra che, per il posto occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non conseguano la promozione ai posti stabiliti dal precedente art. 2 e dal primo comma del presente articolo, è riservata un'aliquota di posti in soprannumero in ragione del 20% dei posti di organico previsti per gli anzidetti gradi.

     In corrispondenza dei soprannumeri derivanti in applicazione del presente articolo, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado iniziale dei singoli ruoli.

 

          Art. 4.

     Sono ammessi agli esami speciali di concorso di cui al precedente art. 1:

     a) gli impiegati nominati in ruolo organico entro il 31 dicembre 1951, che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio effettivo, compreso quello di prova, pari a 2/3 dell'anzianità di servizio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesta per l'avanzamento mediante esami di idoneità ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito per l'accesso al grado 11° di gruppo C.

     b) fermi i limiti di servizio di cui alla precedente lettera a), gl'impiegati nominati in ruolo dopo il 31 dicembre 1951, in base a concorsi banditi entro tale data;

     c) gl'impiegati nominati nel ruolo di appartenenza anche dopo il 31 dicembre 1951, purchè alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano maturata l'anzianità prescritta dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per gli esami di merito distinto per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A e 9° di gruppo B e per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo C.

     I periodi di servizio stabiliti dalla lettera a del precedente comma sono ridotti di due anni per gli impiegati che rivestono la qualifica di ex combattente, invalido di guerra di cui agli articoli 1e2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, vedova di guerra non rimaritata e orfano di guerra o, per gli ex combattenti, del servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo se più favorevole.

     Nell'applicazione dei precedenti commi si osservano i limiti minimi di permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.

 

          Art. 5.

     Ai soli fini della partecipazione ai predetti concorsi per esame speciale è data facoltà agli impiegati non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, attualmente inquadrati nei ruoli speciali transitori in applicazione dell'art. 13, 1° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, di chiedere di essere ammessi nei gradi iniziali dei ruoli organici, con la decorrenza, secondo i limiti e alle condizioni stabiliti dal successivo terzo comma del citato art. 13.

 

          Art. 6.

     Le promozioni conferite in applicazione del presente decreto saranno riportate, con esclusione degli effetti economici, fino alla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta dal precedente art. 4 per partecipare al concorso. La cennata retrodatazione, fermo l'ordine di graduatoria del concorso, non può essere anteriore al 31 dicembre 1951, e, in ogni caso, alla data di decorrenza delle promozioni agli anzidetti gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C conferite dopo il 31 dicembre 1951 mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

     Coloro i quali conseguano la promozione con decorrenza retroattiva in base alle disposizioni di cui al precedente comma non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore sino a quando non avranno raggiunta l'anzianità prescritta per la promozione medesima i pari grado che li precedono nell'ordine di ruolo.

 

          Art. 7.

     Le promozioni conseguite in applicazione del presente decreto dagli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo almeno al 23 marzo 1939 sono conferite con la stessa decorrenza stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1955, n. 448 , e nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

 

          Art. 8.

     Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui avrebbero diritto di partecipare ai termini dei precedenti articoli o al concorso successivo quando sia stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, oppure, partecipandovi, non conseguano la idoneità, non possono ulteriormente avvalersi delle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Gl'impiegati che hanno conseguita la idoneità in un concorso per esame speciale hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata nel concorso cui hanno partecipato.

     Coloro che conseguono la promozione agli anzidetti gradi mediante concorso per esame speciale sono collocati in ruolo dopo coloro che tale promozione conseguono quali vincitori di concorso per merito distinto espletato nello stesso anno, salvo che per effetto della applicazione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 la promozione per esame speciale venga riportata ad una data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso per merito distinto.

 

          Art. 10.

     Gli impiegati che hanno conseguito l'idoneità negli esami per la promozione ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C eventualmente espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno promossi ai predetti gradi, anche in soprannumero, con la stessa data di decorrenza dei vincitori del primo concorso per esame speciale e collocati in ruolo prima dei vincitori stessi, purchè abbiano a tale data maturata l'anzianità di servizio stabilita dal precedenteart. 4.

     Gli eventuali soprannumeri risultanti dall'applicazione del precedente comma si intendono stabiliti in aggiunta alle aliquote di soprannumero previste dal precedente art. 3.

     Per le promozioni conferite ai sensi del presente articolo si osservano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 6 e 7.

 

          Art. 11.

     I periodi di permanenza eventualmente prescritti dalle norme in vigore per l'accesso ai gradi 7° di gruppo A, 8° di gruppo B e 10° di gruppo C sono ridotti, nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1° gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente mediante esami di concorso.

     La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante esami di merito distinto o di idoneità espletati successivamente al 1° gennaio 1952.

 

          Art. 12.

     Ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C del personale che non si trova nelle posizioni previste dal presente decreto, gli impiegati nei cui confronti il decreto medesimo trova applicazione possono anche avvalersi delle richiamate disposizioni, per la promozione ai predetti gradi.

     I concorsi per esame di merito distinto debbono essere banditi annualmente.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per i passaggi dai gradi 9° e superiore di gruppo B al grado 8° di gruppo A, che i vigenti ordinamenti di talune amministrazioni prevedono mediante esame di concorso per il personale munito di laurea appartenente ai dipendenti ruoli provinciali e che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4.

     Ai candidati che rivestono la qualifica di ex combattente, invalido militare o civile per fatti di guerra, vedova di guerra non rimaritata e orfano di guerra sono estese le disposizioni di cui al precedente art. 6.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano a coloro che hanno conseguito la promozione al grado 9° di gruppo B mediante l'esame speciale previsto dal presente decreto.

 

          Art. 14.

     Per il procedimento degli esami di concorso previsti dal presente decreto si osservano, in quanto non modificate dai precedenti articoli, le altre disposizioni vigenti per l'avanzamento mediante esami ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai ruoli del personale delle Amministrazioni, i cui vigenti ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a gradi diversi da quelli menzionati nei precedenti articoli, operando la riduzione di anzianità prevista dal precedente art. 4 sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti.

 

          Art. 16.

     In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

 

          Art. 17.

     Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla entrata in vigore del presente decreto avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per la eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.

 

          Art. 18.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.