§ 80.9.15a - Legge 30 giugno 1956, n. 775.
Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/06/1956
Numero:775


Sommario
Art. 1.  Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Art. 2.      Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato ne seguenti gruppi
Art. 3.      Non può far parte del ruolo istituito dall'art. 1 della presente legge
Art. 4.      Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello [...]
Art. 5.      Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi [...]
Art. 6.      Il personale di cui all'art. 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia compiuto o compia nel ruolo [...]
Art. 7.      Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso [...]
Art. 8.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge degli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici [...]
Art. 9.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente art. 1 in servizio da data [...]
Art. 10.      Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al [...]
Art. 11.      Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni
Art. 12.      Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia [...]
Art. 13.      Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento [...]
Art. 14.      Gli impiegati locali di 4 categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4 [...]
Art. 15.      L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato [...]
Art. 16.      Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico [...]
Art. 17.      Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767 si intendono assorbite negli assegni di [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.9.15a - Legge 30 giugno 1956, n. 775.

Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri.

(G.U. 1 agosto 1956, n. 191).

 

 

     Art. 1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

     Nel predetto ruolo può essere collocato il personale di cittadinanza italiana di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio ininterrotto di anni sei e che alla data dell'inquadramento non abbia superato il 45° anno di età. Possono peraltro essere collocati nel ruolo stesso anche coloro che alla data dell'inquadramento abbiano superato il 45° ma non ancora compiuto il 65° anno di età, sempre che alla data in cui verrebbero a compiere l'età di 65 anni si trovino ad avere un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno venti anni compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del successivo art. 13. E' ammesso altresì l'inquadramento degli impiegati di età superiore ai 65 anni sempre che alla data dell'inquadramento stesso abbiano un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di anni venti compreso il servizio non di ruolo da riscattare ai sensi del citato art. 13.

     Il periodo di servizio di sei anni indicato nel precedente comma per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate e per coloro che comunque appartengono a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per l'assunzione nei pubblici impieghi.

     Il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto, e dalla data nella quale si compie tale periodo di servizio negli altri casi.

 

          Art. 2.

     Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato ne seguenti gruppi:

     1) assistenti;

     2) aggiunti di cancelleria;

     3) subalterni. [1]

     Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. [2]

     Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. [3]

     Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. [4]

     La domanda per ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, corredata dei necessari documenti, deve essere presentata entro tre mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1, o qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi da tale data.

     Agli assistenti sono attribuite mansioni di concetto ed eventualmente amministrative, ai coadiutori mansioni contabili ed amministrative, agli aggiunti di cancelleria mansioni esecutive; ai subalterni sono attribuiti compiti di custodia e di fatica propri del personale ausiliario.

     Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli assistenti e i coadiutori possono essere distaccati, dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari dove prestano servizio, previa autorizzazione del Ministero ai Consolati e Vice consolati di 2 categoria nonchè alle dipendenti Agenzia consolari, ed incaricati rispettivamente della direzione o della reggenza degli Uffici stessi. In tali casi le tasse riscosse in base alle tariffe consolari sono devolute interamente all'Erario e le spese che l'ordinamento consolare pone a carico del titolare o del reggente dell'ufficio sono sopportate dallo Stato.

 

          Art. 3.

     Non può far parte del ruolo istituito dall'art. 1 della presente legge:

     a) l'impiegato che, pur non avendo perduto la cittadinanza italiana, ha acquistato volontariamente una cittadinanza straniera;

     b) l'impiegata coniugata con cittadino straniero anche se conservi la cittadinanza italiana.

     Il rapporto d'impiego del personale non inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento rimane disciplinato dalle disposizioni del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

 

          Art. 4.

     Per gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

 

          Art. 5.

     Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Tuttavia, per esigenze di servizio il predetto personale, può essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

     In quest'ultimo caso compete il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di servizio nel territorio della Repubblica.

 

          Art. 6.

     Il personale di cui all'art. 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia compiuto o compia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento i periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di promozione alle qualifiche qui sotto indicate e che sia munito, alla data di entrata in vigore della presente legge, del prescritto titolo di studio, può partecipare ai concorsi ed agli esami medesimi sempre che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a ciascuna carriera:

     a) alla qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18;

     b) alla qualifica di cancelliere capo di 2 classe ed alla corrispondente qualifica del ruolo del personale di concetto degli Uffici commerciali all'estero, ove venga istituita;

     c) alla qualifica di primo archivista del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

     Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami indicati nel precedente comma è valutato il servizio prestato posteriormente al 1° maggio 1948 in categoria non inferiore al gruppo di inquadramento, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Per il personale assunto anteriormente al 1° maggio 1948 la deduzione è limitata al periodo di tempo che si renda eventualmente necessario aggiungere al servizio prestato prima di tale data per completare l'anzianità prevista dal predetto art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

     Al personale in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 è attribuita, agli stessi fini di cui al comma precedente, una maggiore anzianità di anni quattro.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per esami, riservato al personale inquadrato nel gruppo degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali delle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

     Il Ministro per gli affari esteri è altresì autorizzato a bandire, anche dopo il termine massimo previsto dal precedente comma, analogo concorso riservato per l'accesso al grado iniziale della carriera per la stampa allorché detto grado sarà istituito in applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

     Tali concorsi, da bandire distintamente per ciascuna delle predette carriere, saranno espletati con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi ordinari. Le prove di esame verteranno sulle stesse materie previste per detti concorsi ordinari ed i relativi programmi saranno stabiliti nei singoli bandi di concorso.

     Ai concorsi di cui sopra possono partecipare gli assistenti in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle singole carriere indicate nel primo e nel secondo comma, anche se hanno superato i limiti di età stabiliti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

     Il personale che consegue l'idoneità nelle prove di esame dei concorsi banditi in applicazione dei precedenti commi è immesso nei gradi iniziali delle rispettive carriere, occorrendo anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.

 

          Art. 8.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge degli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri nonchè ai ruoli speciali transitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano partecipato a concorsi ordinari per l'ammissione nelle carriere indicate nel primo comma dell'art. 7, espletati dal 1° maggio 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel grado iniziale delle carriere nei cui concorsi abbiano riportato l'idoneità.

     Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui all'art. 7, in relazione al punteggio riportato nel concorso ordinario in cui sono stati dichiarati idonei.

 

          Art. 9.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente art. 1 in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, può, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 15 giugno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri o, nei casi previsti dal medesimo art. 13 della citata legge, di altre Amministrazioni dello Stato.

     Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'inquadramento, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

 

          Art. 10.

     Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sulla base della seguente equiparazione:

     agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e dopo cinque anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

     ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo sei anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;

     agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo tre anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;

     ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo due anni di anzianità, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.

     Ai fini del computo dell'anzianità di cui al comma precedente nonchè ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio è valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1° maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

 

          Art. 11.

     Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni.

     L'assegno base spettante agli impiegati medesimi è stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

assistenti

L.

90.000

coadiutori

"

75.000

aggiunti di cancelleria

"

65.000

subalterni

"

55.000

     L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sarà maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede. L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sarà invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede.

     In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalità di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.

 

          Art. 12.

     Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 13.

     Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso il pagamento del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette.

     L'efficacia del provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento è condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso.

     Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si considera come non adottato.

 

          Art. 14.

     Gli impiegati locali di 4 categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4 categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalità e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.

 

          Art. 15.

     L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato secondo le leggi e gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nel limite dei posti che, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

     Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non può essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel Paese e avere la residenza nel Paese stesso.

 

          Art. 16.

     Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.

 

          Art. 17.

     Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767 si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

 

          Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1978, n. 834.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 5 dicembre 1978, n. 834.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 5 dicembre 1978, n. 834.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 5 dicembre 1978, n. 834.