Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 04/02/1955 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito [...] |
Art. 2. L'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 |
Art. 3. L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione |
Art. 4. Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme del presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 2, n. [...] |
Art. 5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del regio [...] |
Art. 6. Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 è concesso in [...] |
Art. 7. L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, [...] |
Art. 8. Ai titolari di pensioni ordinarie o assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da [...] |
Art. 9. Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 8 ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno [...] |
Art. 10. L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di [...] |
Art. 11. La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera [...] |
Art. 12. Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo [...] |
Art. 13. L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni [...] |
Art. 14. In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 [...] |
Art. 15. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 16. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 80.5.158 – D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 23.
Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.
(G.U. 10 febbraio 1955, n. 33).
Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al
L'assegno integrativo di cui al precedente art. 1:
a) è ridotto, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del
Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno integrativo.
L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione.
L'assegno medesimo non dà luogo a riliquidazione degli assegni personali previsti dall'art. 4 del
Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme del presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 2, n. 12, della
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;
b) categorie di personale postelegrafonico già previsto dal
c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
d) personale aggregato alle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano ai collaboratori comunali, nonchè ad altri personali che, pur prestando la propria opera all'Amministrazione dello Stato, non sono a questa vincolati da rapporto d'impiego o di lavoro, ed ai quali, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del
Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 è concesso in proporzione alla sola quota a carico dello Stato, tenendo presente il disposto del precedente art. 2, lettera b).
L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del
Ai titolari di pensioni ordinarie o assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato della emigrazione, è concesso, dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, un assegno integrativo temporaneo mensile pari al sedici per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni assegno accessorio.
Il suddetto assegno integrativo temporaneo è altresì dovuto ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nell'art. 20 della
L'assegno integrativo di cui al presente articolo è dovuto anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del
Le disposizioni del primo comma non si applicano ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della
Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 8 ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno integrativo temporaneo è concesso in proporzione alle sole quote a carico dello Stato o delle Amministrazioni suddette.
E' fatta eccezione per le pensioni indicate dall'articolo 14 del regio
L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall'art. 2 della
Il suddetto assegno non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della
L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della
La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera retributiva alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'art. 4 del regio
Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8 va detratto l'aumento concesso sulla pensione di invalidità e vecchiaia ai sensi della
La norma di cui al precedente comma si applica anche agli aventi diritto dei salariati statali, titolari di trattamenti normali di quiescenza indiretti o di riversibilità liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952.
L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell'art. 17 della
I titolari di pensioni privilegiate ordinarie integrate dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, di cui al precedente comma, hanno facoltà di optare, in luogo dei predetti assegni, per gli assegni accessori della pensione privilegiata ordinaria, ivi compresi l'assegno di caroviveri e l'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8.
In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, l'assegno integrativo è maggiorato una volta tanto della differenza.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Misure dell'assegno integrativo mensile da corrispondere per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955
Dipendenti di ruolo dei gruppo A, B e C delle Amministrazioni statali
Grado statale |
Gruppo A |
Importo mensile Gruppo B |
Gruppo C |
I - II - III |
40.000 |
- |
- |
IV |
32.000 |
- |
- |
V |
25.000 |
- |
- |
VI |
20.000 |
20.000 |
- |
VII |
13.500 |
13.500 |
- |
VIII |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
IX |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
X |
5.500 |
5.500 |
6.000 |
XI |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
XII |
- |
5.000 |
5.000 |
XIII |
- |
- |
5.000 |
Sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia
|
Importo mensile |
Aiutante di battaglia |
6.500 |
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
6.000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
5.500 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
5.000 |
Altri personali |
|
Capi operai permanenti |
6.000 |
Personale subalterno, altri sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia, graduati e militi delle Forze di polizia, personale dei ruoli speciali transitori, altri salariati permanenti e temporanei, personale non di ruolo |
5.000 |