§ 46.8.167 - Legge 29 aprile 1949, n. 221.
Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/04/1949
Numero:221


Sommario
Art. 1.      Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del [...]
Art. 2.      In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive [...]
Art. 5.      L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed è dovuto -a modifica di quanto [...]
Art. 6.      Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come [...]
Art. 7.      Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, [...]
Art. 8.      Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1, a [...]
Art. 9.      La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua
Art. 10.      Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, [...]
Art. 11.      Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo [...]
Art. 12.      Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si [...]
Art. 13.      Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante [...]
Art. 14.      Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al [...]
Art. 15.      Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di riversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione [...]
Art. 16.      Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, [...]
Art. 17.      Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici [...]
Art. 18.      Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1° novembre 1948, quando la pensione loro spettante è [...]
Art. 19.      La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata Amministrazione della real casa passate a [...]
Art. 20.      Sono aumentati in ragione del 60 per cento
Art. 21.      Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651
Art. 22.      Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro [...]
Art. 23.      Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato, senza interruzione di [...]
Art. 24.      In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti [...]
Art. 25.      La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1948


§ 46.8.167 - Legge 29 aprile 1949, n. 221. [1]

Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

(G.U. 20 maggio 1949, n. 116)

 

 

Capo I

 

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

 

     Art. 1.

     Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° novembre 1948 in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.

 

          Art. 2.

     In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.

 

          Art. 5.

     L'assegno suppletivo, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed è dovuto -a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

 

          Art. 6.

     Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente art. 3.

     Per i sergenti maggiori dell'Esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonchè per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei Corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente art. 3.

     Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sarà data attuazione a cominciare dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

     Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

     Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente art. 3.

     La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1° novembre 1948 in poi.

 

Capo II

 

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

 

          Art. 8.

     Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

 

          Art. 9.

     La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

     1° prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1° novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 3;

     2° applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

     3° attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

     Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente art. 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

 

          Art. 10.

     Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data del 1° novembre 1948.

     Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

     La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data del 1° novembre 1948.

     Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

     Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data del 1° novembre 1948, corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

 

          Art. 11.

     Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

     La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

 

          Art. 12.

     Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'art. 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

     Nei casi contemplati dall'art. 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.

     Salvo il disposto del successivo art. 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 13.

     Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data del 1° novembre 1948, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

 

          Art. 14.

     Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

     La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base all'anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.

     Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.

 

          Art. 15.

     Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di riversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

     Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di riversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita riversibile, di cui ai primo comma dell'art. 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sull'età dell'agente alla data di esonero.

     Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'art. 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

 

          Art. 16.

     Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.

 

          Art. 17.

     Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un "Comitato per la perequazione delle pensioni", in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

     Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al 5°, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate.

     I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresì nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

     Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data del 1° novembre 1948, quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

 

          Art. 19.

     La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata Amministrazione della real casa passate a debito dello Stato.

 

          Art. 20.

     Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

     1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio-decreto legge 23 agosto 1943, n. 731;

     2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

     3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;

     4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

     5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

     6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;

     7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.

     Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

     Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

 

          Art. 21.

     Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

 

          Art. 22.

     Per accelerare la nuova liquidazione delle pensioni prevista dal precedente Capo II, sono autorizzate, per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

 

          Art. 23.

     Nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza è corrisposto al pensionato, senza interruzione di continuità, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della sua cessazione dal servizio, un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione, ferma restando in ogni caso la riserva del conguaglio.

     Con le modalità previste dal comma precedente si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minori del dipendente deceduto in attività di servizio ovvero del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione; in quest'ultimo caso occorre la domanda degli aventi diritto [3].

 

          Art. 24.

     In ottemperanza dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 25.

     La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1948.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.