§ 80.5.60 – D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.
Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/08/1947
Numero:778


Sommario
Art. 1.      Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento [...]
Art. 2.      Salvo quanto stabilito nel successivo art. 8, sono aumentate del 30 per cento le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947 per i dipendenti [...]
Art. 3.      Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attivazione dei precedenti articoli non hanno effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, [...]
Art. 4.      L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto [...]
Art. 5.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo degli stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 [...]
Art. 6.      Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che [...]
Art. 7.      Con effetto dal 1° maggio 1947, nei riguardi del personale civile non di ruolo contemplato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. [...]
Art. 8.      Con separati decreti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla revisione, [...]
Art. 9.      Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalla tabella di cui all'allegato VIII al presente decreto. A detti funzionari [...]
Art. 10.      Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui [...]
Art. 11.      I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati [...]
Art. 12.      Il sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente
Art. 14.      L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1946, dal seguente
Art. 15.      Il contributo a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dell'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione [...]
Art. 16.      Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e, salvo quanto [...]


§ 80.5.60 – D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778. [1]

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(G.U. 21 agosto 1947, n. 190, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Salvo quanto stabilito nel successivo art. 8, sono aumentate del 30 per cento le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947 per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1.

     Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento nelle misure previste dall'art. 1 - secondo comma - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

 

          Art. 3.

     Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attivazione dei precedenti articoli non hanno effetto sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in detti articoli.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai compensi per lavoro straordinario, al premio giornaliero di presenza, alla tredicesima mensilità, nonchè ai cottimi ed ai soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585. Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica e da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

 

          Art. 4.

     L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2.

     Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, e vanno aumentati del 30 per cento.

     Al personale che al 1° giugno 1947 consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno "ad personam" dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di lire 2500. L'assegno stesso e riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nello stipendio, paga o retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto considerata rispetto al grado ed alla posizione di anzianità rivestiti al 31 maggio 1947.

     Salvo quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, gli assegni personali ivi previsti restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.

 

          Art. 5.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo degli stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722, e dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è elevato da lire 100.000 a lire 200.000.

 

          Art. 6.

     Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

 

          Art. 7.

     Con effetto dal 1° maggio 1947, nei riguardi del personale civile non di ruolo contemplato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, la retribuzione da computare, ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 2, lettera a), ed all'art. 8, 1° comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 16, è quella effettivamente in godimento in base alla anzianità di servizio ai sensi del citato decreto n. 207.

 

          Art. 8.

     Con separati decreti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvederà alla revisione, entro e non oltre i limiti dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni, del trattamento economico:

     a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

     b) degli ufficiali giudiziari;

     c) del personale aggregato delle carceri;

     d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1;

     f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

     Il presente articolo è applicabile pure al personale degli Uffici del lavoro e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori, assuntori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

 

          Art. 9.

     Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalla tabella di cui all'allegato VIII al presente decreto. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

     Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al dipendente personale, mediante deliberazione dei competenti organi, le concessioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nel limite massimo di quelle previste dalle disposizioni in esse contenute, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti servizio per almeno 42 ore settimanali. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore alle 42 ore settimanali.

     Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

     A favore dei Comuni e delle Provincie può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore ai sette dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita [2].

     Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .

 

          Art. 10.

     Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie; dai Comuni e dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi da approvare dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti degli aumenti percentuali risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 577, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Il miglioramento economico di cui al precedente comma può essere contenuto, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente ed alle particolari situazioni locali, in misura inferiore e deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente le attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 9 del presente decreto.

     Nessun contributo integrativo a carico dei bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Agli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

     L'approvazione da parte del Ministro competente o del Ministro per il tesoro, delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, è obbligatoria unicamente quando dette deliberazioni si riferiscono a personale appartenente ad Enti ed Istituti che sono a carico totale del bilancio statale [3].

 

          Art. 11.

     I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il precedente comma si applica anche agli Enti ed Istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo.

     Ferma l'osservanza di particolari norme legislative che dispongano specificatamente l'intervento del Ministro per il tesoro nei regolamenti organici del personale degli Enti ed Istituti di cui al presente articolo, l'articolo medesimo si applica unicamente quando i regolamenti ai quali esso si riferisce contemplano personale di Enti ed Istituti a carico totale del bilancio statale [4].

 

          Art. 12.

     Il sesto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennità di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennità (quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o, da azienda privata) nè dei figli coniugati, nè dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, nè infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare".

 

          Art. 13.

     L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse".

 

          Art. 14.

     L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1946, dal seguente:

     "Ferme restando le condizioni previste dall'art. 1 - penultimo comma - del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, la facoltà di elevare l'aliquota dell'indennità di carovita a favore del personale con sede di servizio nei comuni per i quali ricorrano le condizioni predette, si intende applicabile nei soli riguardi dei dipendenti aventi sede di servizio nei comuni che appartengano alla stessa provincia in cui trovasi il comune maggiore e che dal medesimo non siano distanti più di trenta chilometri misurati su via ordinaria fra le rispettive sedi comunali”.

 

          Art. 15.

     Il contributo a favore dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dell'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è elevato dal 2 per cento al 4 per cento con effetto dal 1° luglio 1947, ferma restando la ripartizione in parti uguali fra l'Amministrazione e il personale.

     Con decreti del Capo provvisorio dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro - di concerto con quello per i trasporti per quanto riguarda l'Opera di presidenza per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - saranno rivedute le prestazioni dovute dal 1° luglio 1947 a favore degli iscritti alle predette opere di previdenza.

 

          Art. 16.

     Il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire novantamila [5].

     Nei riguardi degli insegnanti di Università o di Istituti di istruzione superiore, incaricati di studi o della direzione di uffici ai sensi del Citato art. 57 o di altra analoga disposizione, il limite massimo della retribuzione è pari ad un terzo dell'importo di cui al precedente comma.

 

          Art. 17. [6]

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana e, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli, 7, 14, 15 e 18, ha effetto dal 1° giugno 1947.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 20 ottobre 1951, n. 1349.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 gennaio 1948, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 19 ottobre 1947, n. 1262.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 19 ottobre 1947, n. 1262.

[5] Comma così sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 8 aprile 1952, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 8 aprile 1952, n. 212.