§ 41.9.3a - Legge 20 ottobre 1951, n. 1349.
Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:20/10/1951
Numero:1349


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato
Art. 2.      Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non è ratificato
Art. 3.      Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la [...]


§ 41.9.3a - Legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(G.U. 20 dicembre 1951, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non è ratificato.

 

          Art. 3.

     Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, è abrogata.