Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 25/06/1946 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 44.1.34 - D.Lgs. 25 giugno 1946, n. 16 [1].
Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.
(G.U. 11 luglio 1946, n. 153)
L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del
Entro il termine indicato nel comma precedente l'Alta Corte di giustizia potrà deliberare sulle istanze di revocazione delle ordinanze di decadenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dalla
[2] Comma modificato dall'art. 1 del