§ 79.3.60 - D.M. 29 ottobre 2004, n. 296.
Regolamento recante la disciplina del limite di età per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:29/10/2004
Numero:296


Sommario
Art. 1.      1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo di età è fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione


§ 79.3.60 - D.M. 29 ottobre 2004, n. 296. [1]

Regolamento recante la disciplina del limite di età per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

(G.U. 14 dicembre 2004, n. 292)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi»;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ed in particolare l'articolo 11;

Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L. 2002-2005 per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», a norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, recante disciplina dei requisiti psicofisici per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto che la natura delle funzioni espletate dal personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive necessità dell'Amministrazione dell'interno, particolarmente in materia di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile, rendano necessaria l'adozione di un limite massimo di età per l'accesso al profilo di Direttore antincendi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite massimo di età è fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione.


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.M. 8 ottobre 2012, n. 197.