Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 08/10/2012 |
Numero: | 197 |
Sommario |
Art. 1. Limiti di età |
Art. 2. Disposizioni particolari |
Art. 3. Abrogazioni |
§ 79.3.105 - D.M. 8 ottobre 2012, n. 197. [1]
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(G.U. 21 novembre 2012, n. 272)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Vista la
Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di età previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che il
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Limiti di età
1. Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato in diciotto anni.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:
a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della
b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del
c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
3. Non è soggetta a limiti massimi di età la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del
4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, è fissato in trentasette anni il limite di età per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
Art. 2. Disposizioni particolari
1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi, i limiti di età stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 145, comma 2, del
2. Restano altresì fermi, per il reclutamento del personale della banda musicale, le disposizioni di cui all'articolo 148 del
3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, e 21, commi 5 e 6, del
4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico, previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del
Art. 3. Abrogazioni
1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2012 Registro n. 7 Interno, foglio n. 128
[1] Abrogato dall'art. 4 del