§ 79.2.931 - O.P.C.M. 7 settembre 2010, n. 3896.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:07/09/2010
Numero:3896


Sommario
Art. 1.      1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 31 dicembre 2010


§ 79.2.931 - O.P.C.M. 7 settembre 2010, n. 3896.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 21 settembre 2010, n. 221)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Considerato che ad oggi permane una situazione di assoluta difficoltà di reperire in modo autonomo un alloggio nel territorio aquilano per i nuclei familiari che hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito A, B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, nonchè per quelli che occupavano alloggi con esito di tipo B o C, in locazione alla data del sisma, i cui proprietari non hanno provveduto a richiedere i contributi necessari per i relativi lavori di riparazione o non vi hanno provveduto con oneri a loro carico;

     Vista la nota del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo prot. n. 19514AG del 1° settembre 2010;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

     2. All'art. 14, comma 3, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 le parole: «31 agosto 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 1.400.000,00, si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.