§ 79.2.871 - O.P.C.M. 29 gennaio 2010, n. 3845.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:29/01/2010
Numero:3845


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo le parole: «per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti parole: «e per [...]


§ 79.2.871 - O.P.C.M. 29 gennaio 2010, n. 3845.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 9 febbraio 2010, n. 32)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009 e n. 3843 del 19 gennaio 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Vista la nota del Prefetto dell'Aquila del 20 gennaio 2010;

     Vista la nota della regione Abruzzo del 26 gennaio 2010;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, dopo le parole: «per la ricostruzione» sono aggiunte le seguenti parole: «e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione».

     2. All'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale.».

     3. In ragione delle difficoltà emerse in fase di predisposizione delle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati con esito di danno E, anche ricompresi in aggregati strutturali, all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le seguenti parole: «90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2010».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.