§ 79.2.855 - O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/2009
Numero:3837


Sommario
Art. 1.      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, [...]
Art. 2.      1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010»


§ 79.2.855 - O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 9 gennaio 2010, n. 6)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa di eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza;

     Vista in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 ottobre 2009 recante: «Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009 dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009»;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Considerato altresì che appare necessario disporre la sospensione dei tributi e dei contributi in favore di contribuenti residenti o aventi sede in Comuni colpiti dal sisma come individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

     Visto l'art. 1, commi 10 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194;

     Vista la nota del 23 dicembre 2009 del Sindaco dell'Aquila;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il termine di scadenza rispettivamente della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è prorogato al 30 giugno 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato [1].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.

     3. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

 

     Art. 2.

     1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3822 del 25 novembre 2009 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2010».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 15 dicembre 2010 dall'art. 39 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.