Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 03/11/2009 |
Numero: | 3818 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente [...] |
Art. 2. 1. L'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso |
Art. 3. 1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è autorizzata la [...] |
Art. 4. [1] |
Art. 5. 1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attività finalizzate al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto [...] |
§ 79.2.821 - O.P.C.M. 3 novembre 2009, n. 3818.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 9 novembre 2009, n. 261)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 con la quale, al fine di ottimizzare la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, la struttura stessa è stata ricostituita, quale Unità tecnica di missione operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 in data 28 maggio 2009 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 in data 17 giugno 2009;
Visto il
Visto l'art. 138, comma 16, della
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Al fine di assicurare la tempestiva istruttoria delle procedure di rimborso alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del
2. In considerazione alle accresciute necessità di disporre di personale tecnico-amministrativo in relazione alle emergenze in atto, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto di funzionari del Ministero delle infrastrutture nel limite massimo complessivo di 3 unità, assegnate temporaneamente al Dipartimento della protezione civile per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento economico di missione dal luogo di residenza ed il compenso di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'Amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.
1. L'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è soppresso.
2. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è così modificato:
a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Presso l'Unità tecnica di missione opera inoltre un dirigente con incarico dirigenziale di prima fascia, nominato anche ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del
3. Per la realizzazione degli interventi relativi agli eventi e manifestazioni culturali nonchè celebrativi del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, le risorse finanziarie poste nella disponibilità degli enti ed organi istituzionali destinate alle predette finalità, confluiscono nella contabilità speciale n. 5261, già aperta in favore del coordinatore dell'Unità tecnica di missione presso la Banca d'Italia Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
1. Sulla base del fabbisogno di personale definito dal piano di intervento straordinario adottato dal Direttore generale del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è autorizzata la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2009 con il personale già titolare di contratto a tempo determinato con l'articolazione territoriale NA1 del Consorzio unico, limitatamente a quelle unità di personale che abbiano sottoscritto il piano di intervento e che siano costantemente impiegate secondo le modalità operative nello stesso indicate.
2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, il termine del 30 settembre 2009 di cui all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, è prorogato al 31 dicembre 2009.
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del
[1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze di relazioni esterne del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 nella provincia di Messina, il capo del Dipartimento dei Vigili dei fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, in deroga all'art. 7, comma 6, del
1. Per le esigenze di protezione civile connesse con le attività finalizzate al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato, anche avvalendosi della Direzione protezione civile della regione Abruzzo, ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alla regione Abruzzo a valere sul Fondo di cui all'art. 138, comma 16, della
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della