Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 17/09/2008 |
Numero: | 3704 |
Sommario |
Art. 1. 1. I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata [...] |
Art. 2. 1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, [...] |
Art. 3. 1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, le parole: «nonchè dei Presidenti delle province» sono sostituite dalle parole: «, [...] |
Art. 4. 1. Allo scopo di fronteggiare con la massima efficacia le molteplici emergenze in atto nei territori nel territorio nazionale, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza [...] |
Art. 5. 1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008 dopo le parole «è conferito» sono aggiunte le parole «, dal Capo del Dipartimento della [...] |
Art. 6. 1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma |
Art. 7. 1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che si terrà nel territorio della provincia di Varese per i [...] |
Art. 8. 1. All'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, dopo le parole «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo «nonchè a [...] |
Art. 9. 1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attività ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero [...] |
Art. 10. 1. Il Prefetto di Messina - Commissario delegato in relazione all'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, allo scopo di provvedere al completamento urgente del molo in località [...] |
Art. 11. 1. Il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è [...] |
Art. 12. |
Art. 13. 1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del “grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8 il Capo del Dipartimento della protezione civile, [...] |
Art. 14. 1. Al fine di favorire il rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi sismici che il 29 ottobre del 2002 hanno colpito il territorio [...] |
Art. 15. 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse finanziarie di pertinenza del [...] |
Art. 16. 1. In relazione alla necessità di potenziamento del sistema nazionale di protezione civile, al fine di assicurare l'attività tecnico professionale necessaria a garantire il collegamento con il [...] |
§ 79.2.694 - O.P.C.M. 17 settembre 2008, n. 3704.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 20 settembre 2008, n. 221)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le note del 29 luglio e 4 settembre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 5 agosto 2008 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;
Vista la nota del Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato del 21 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 22 agosto 2008 del comune di Varese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria».
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, nonchè la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008;
Considerato che il molo sito in località Ginostra - isola di Stromboli riveste preminenti finalità di protezione civile, di mobilità e di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo è consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico;
Considerato, pertanto, che la realizzazione, la messa in sicurezza, la manutenzione nonchè ogni ulteriore intervento volto ad assicurare la piena operatività della detta struttura portuale assolvono al precipuo scopo di salvaguardare gli aspetti socio-economico-ambientali del territorio sul quale l'opera in questione insiste;
Ritenuto che la realizzazione del molo in località Ginostra è in corso di ultimazione e che l'approssimarsi della stagione invernale rende oltremodo necessario provvedere alla conclusione dei lavori nell'immediato;
Ritenuto che la celere conclusione dei lavori garantisce, altresì, che le mareggiate proprie del periodo invernale non precludano l'attracco dei mezzi di navigazione salvaguardando in tal modo la popolazione ivi esistente;
Considerato, pertanto, che il reperimento urgente delle risorse finanziarie atte ad assicurare il corretto proseguimento dei lavori in corso assuma, nel contesto emergenziale di cui trattasi, valenza assolutamente prioritaria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonchè l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3622 del 2007;
Vista la nota n. 4730 del 29 agosto 2008 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3669 del 17 aprile 2008, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Taranto, e la nota del 30 luglio 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonchè il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del
2. Agli effetti della classificazione del materiale di dragaggio di cui trattasi, fanno fede i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei canali industriali inclusi nella perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera» predisposto dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e dal Magistrato alle acque di Venezia, approvato dalla Conferenza di servizi del 6 agosto 2004 e validati dall'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto.
3. Qualora al termine delle attività di refluimento in cassa di colmata i materiali di dragaggio presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta, riconosciuta a livello internazionale, che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concorre al finanziamento degli interventi di competenza del Commissario delegato attraverso il trasferimento dell'importo di 13 milioni di euro, a valere sul capitolo 7503, esercizio finanziario anno 2008, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo «Il personale di cui sopra può essere reperito anche mediante contratti di collaborazione, il cui compenso viene determinato dal Commissario delegato, tenendo conto delle competenze professionali, nonchè della tipologia dell'attività da svolgersi».
6. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3.bis. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale della propria struttura, incaricato a svolgere funzioni di responsabile del procedimento, redazione di progetti, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, collaudi od attività connesse, compensi in deroga all'art. 92, comma 5 del
1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, le regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali multi rischio mediante il potenziamento delle relative strutture operative, con particolare riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente.
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, le parole: «nonchè dei Presidenti delle province» sono sostituite dalle parole: «, dei Presidenti delle province e delle Comunità montane nonchè dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».
2 All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, dopo le parole: «delle province» sono aggiunte le parole: «delle Comunità Montane e dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».
3 All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 dopo la parola «fiduciario,» sono aggiunte le parole «in deroga all'art. 7 del
1. Allo scopo di fronteggiare con la massima efficacia le molteplici emergenze in atto nei territori nel territorio nazionale, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a conferire, entro il limite dei posti disponibili nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 9-ter del
1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008 dopo le parole «è conferito» sono aggiunte le parole «, dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,».
1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3.bis La Commissione tecnico-scientifica di cui al comma 3, per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della consulenza del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all'art. 40 della
2. Al fine di consentire il completamento della dotazione strumentale del laboratorio B.S.L. 4 della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano, è autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di acquisizione di beni relativi agli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, per l'importo di euro 400.000,00.
3. Agli adempimenti di cui al comma 2 provvede il soggetto attuatore di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3275 e n. 3285 del 2003, previa richiesta della direzione della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
4. Allo scopo di consentire la predisposizione di misure di risposta ad eventuali situazioni di emergenza sanitaria nazionale od internazionale, tenuto anche conto dei grandi eventi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 è affidato l'ulteriore compito di approntare le occorrenti iniziative per garantire piena funzionalità al laboratorio B.S.L. 4. del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 è integrata con il direttore della Cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che si terrà nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del mondo di ciclismo su strada 2008», il sindaco del comune di Varese, può autorizzare il personale del comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'art. 24 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Varese può autorizzare il personale della provincia ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga agli articoli 4, 5, 14, 15 e 17, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto regioni-autonomie locali dal 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 26 e 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale [1].
1. All'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, dopo le parole «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo «nonchè a quelli necessari al mantenimento del personale della struttura commissariale presso la sede di lavoro di Catanzaro».
1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attività ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, il Presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a trasferire alla contabilità speciale n. 3020 di posizione, relativa agli eventi alluvionali suddetti, la somma pari ad euro 915.009,54, derivante dalle minori spese e dalle economie di piano di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3579 del 30 marzo 2007.
2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede al versamento in conto entrate del bilancio dello Stato, delle residue disponibilità finanziarie pari ad euro 650.000,00, relative alle minori spese ed alle economie di piano di cui al comma 1. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri le predette risorse sono successivamente riassegnate al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato per il completamento, in termini di somma urgenza, delle attività di messa in sicurezza relative ai contesti di criticità di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3292/2003 e n. 3579/2007.
1. Il Prefetto di Messina - Commissario delegato in relazione all'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, allo scopo di provvedere al completamento urgente del molo in località Ginostra per le finalità in premessa indicate, è autorizzato ad anticipare fino ad euro 2.700.000,00 a valere sui fondi esistenti sulla contabilità intestata al predetto Commissario delegato anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione delle risorse ivi esistenti.
1. Il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad utilizzare, in regime ordinario, e fino al 31 dicembre 2008, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 al medesimo intestata, per il completamento delle attività connesse con la gestione commissariale.
1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18 ottobre 2007 è prorogato al 31 marzo 2009.
1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del “grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'
2. Per assicurare il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate a predisporre l'ottimale organizzazione del vertice G8, ed assicurare adeguata accoglienza alle rappresentanze dei paesi partecipanti, nonchè ai Capi di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la logistica della mobilità nell'ambito del territorio interessato e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007 il Commissario delegato nomina un apposito soggetto attuatore.
3. [Ai predetti soggetti attuatori è corrisposto il compenso di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007] [4].
4. [Ai soggetti attuatori di cui al comma 1, non appartenenti ai ruoli del Dipartimento della protezione civile, spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonchè delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di prima fascia dello Stato] [5].
1. Al fine di favorire il rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi sismici che il 29 ottobre del 2002 hanno colpito il territorio della regione Molise, il sindaco di San Giuliano di Puglia è autorizzato, ove ritenuto necessario, a rilasciare il certificato di agibilità degli edifici nelle more del perfezionamento delle procedure di accatastamento dei fabbricati medesimi in deroga all'art. 25 del
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse finanziarie di pertinenza del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto sono trasferite alla regione Puglia, soggetto attuatore per gli interventi di cui al comma 1. La regione Puglia, sentita la Struttura tecnica provinciale di Taranto del settore regionale dei lavori pubblici, provvede all'erogazione delle predette risorse allo stesso Consorzio sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal responsabile unico del procedimento».
1. In relazione alla necessità di potenziamento del sistema nazionale di protezione civile, al fine di assicurare l'attività tecnico professionale necessaria a garantire il collegamento con il partner tecnologico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del «Sistema tecnologico integrato di previsione prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile» il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, per lo svolgimento della predetta attività, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 sono soppressi il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 ed i commi 3, 4 e 6 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per assicurare il necessario supporto alle attività da porre in essere ai sensi del comma 1 e per consentire un'adeguata integrazione dei servizi e delle forniture rese nell'ambito del predetto sistema integrato con il Servizio nazionale della protezione civile è istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica composta dal funzionario con incarico di prima fascia di cui al comma 1 che la presiede e da due soggetti di elevata e comprovata professionalità a cui è riconosciuto un compenso da determinarsi con il provvedimento di nomina.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 13 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma sostituito dall'art. 4 della
[6] Comma già modificato dall'art. 3 della