Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 19/03/2009 |
Numero: | 3749 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi in premessa citati, all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. [...] |
§ 79.2.751 - O.P.C.M. 19 marzo 2009, n. 3749.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie.
(G.U. 2 aprile 2009, n. 77)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 7;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 28 gennaio 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 7;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3691, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie.»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3787, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 12 marzo 2009;
Ritenuto necessario effettuare la ricognizione dei compiti e delle funzioni commissariali al fine di assicurare la salvaguardia della popolazione e del territorio;
Considerata, altresì, l'esigenza di garantire la continuità delle azioni già intraprese per conseguire il definitivo superamento del contesto di criticità che interessa le isole Eolie;
Dispone:
1. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi in premessa citati, all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 dopo le parole «Commissario delegato», sono inserite le seguenti «Capo del Dipartimento della protezione civile». Sono abrogati i commi 2, 7, 8 e 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.
2. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Sindaco del Comune di Lipari».
3. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Sindaco del Comune di Lipari».
4. All'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole: «Comune di Lipari», sono sostituite dalle seguenti «Funzionario delegato - Sindaco del Comune di Lipari» e la frase: «valutazione di fattibilità e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della
5. All'art. 2, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 dopo le parole: «Commissario delegato», sono inserite le seguenti «Capo del Dipartimento della protezione civile».
6. All'art. 6, comma 1 le parole «Il Commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, sono autorizzati a derogare, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza».
7. L'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è abrogato.
8. Il terzo periodo dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato svolge, altresì, ogni attività afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite».
9. Il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «3. I Sindaci delle isole Eolie effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata e pongono in essere le attività di prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi tenuto conto delle attività del centro operativo avanzato di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.».
10. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni commissariali è autorizzato a nominare uno o più soggetti attuatori a cui affidare specifici settori d'intervento».
11. Agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 sono abrogate le parole «Prefetto di Messina».
12. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il funzionario delegato di cui all'art. 18, per le attività connesse all'espletamento dell'incarico conferito con la presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare fino ad un massimo di due unità di personale dipendente dal Comune di Lipari corrispondendo a tale personale fino ad un massimo di 50 ore di straordinario effettivamente reso; nonchè a stipulare due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale tecnico; agli oneri relativi si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità del funzionario delegato derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002».
13. Agli articoli 6, 7, 12 e 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «Prefetto di Messina» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile».
14. All'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «tecnico-scientifiche» sono sostituite dalle seguenti: «tecniche di valutazione e pianificazione».
15. Al comma 5 dell'art. 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per lo svolgimento delle attività e degli interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie - il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale di seconda fascia a personale dirigente appartenente ai ruoli speciali di protezione civile di cui all'art. 9-ter del
16. All'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo la frase «del medesimo comune», è inserita la seguente: «garantendo il funzionamento delle relative infrastrutture a tal fine predisposte».
17. All'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Sindaco di Lipari è nominato funzionario delegato per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002 a tal fine utilizzando le risorse rivenienti dall'applicazione delle contribuzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 2 che saranno versate direttamente sulla contabilità intestata al predetto funzionario delegato. Il funzionario delegato è autorizzato all'impiego delle risorse derivanti dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 sulla base delle indicazioni del Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile».
18. All'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis Il funzionario delegato - Sindaco di Lipari è autorizzato ad esercitare i poteri derogatori previsti dall'art. 17 limitatamente agli interventi di protezione civile ritenuti prioritari dal Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile.».
19. All'art. 18, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti «, ove non diversamente previsto,».
20. Dopo l'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, è aggiunto il seguente: «20. Le reti e le infrastrutture dei sistemi strumentali preposte ad attività di monitoraggio e sorveglianza, e di allertamento e comunicazione sono sistemi prioritari e fiduciari vincolati per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento delle finalità di protezione civile.».
21. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 sono abrogate le parole «ed il Dipartimento della protezione civile».
22. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 sono abrogate le parole «Prefetto di Messina».
23. E' abrogato l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2005, n. 3452.
24. Sono abrogati i commi 14, 15, 16 dell'art. 1 e l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3691 [2].
25. All'art. 1, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3691 le parole «Prefetto di Messina», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile» [3].
26. E' abrogato l'art. 16, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2008, n. 3696.
27. E' abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375 [4].
28. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il Commissario delegato provvederà al completamento ed alle attività di manutenzione straordinaria necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'opera per le specifiche finalità di protezione civile».
29. Il Prefetto di Messina entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza provvede ad effettuare il passaggio di consegne nei confronti del Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile per le funzioni di sua competenza. Il Prefetto di Messina provvede per il trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per il superamento dell'emergenza idrica in atto nel territorio delle isole Eolie al Commissario delegato ex ordinanza n. 3738/2009, le restanti risorse - anche provenienti dai contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3225/2002 - saranno trasferite sui capitoli di bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione.
30. E' abrogato il comma 2, dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma già modificato dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della