§ 28.2.30 - Legge 7 gennaio 1974, n. 3.
Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:07/01/1974
Numero:3


Sommario
Art. 1.      I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, [...]
Art. 2.      I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, [...]
Art. 3.      I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata [...]
Art. 4.      Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti [...]
Art. 5.      L'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la [...]
Art. 6.      E' abrogato il penultimo comma dell'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607


§ 28.2.30 - Legge 7 gennaio 1974, n. 3.

Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.

(G.U. 2 febbraio 1974, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'art. 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

     Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'art. 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo art. 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.

 

          Art. 2.

     I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.

 

          Art. 3.

     I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'art. 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.

 

          Art. 4.

     Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'art. 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'art. 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'art. 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'art. 3.

 

          Art. 5.

     L'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

 

          Art. 6.

     E' abrogato il penultimo comma dell'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.