Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 07/01/1974 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, [...] |
Art. 2. I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, [...] |
Art. 3. I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata [...] |
Art. 4. Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti [...] |
Art. 5. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la [...] |
Art. 6. E' abrogato il penultimo comma dell'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 |
§ 28.2.30 - Legge 7 gennaio 1974, n. 3.
Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.
(G.U. 2 febbraio 1974, n. 31)
I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla
Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'art. 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo art. 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.
I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.
I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'art. 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.
Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'art. 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'art. 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'art. 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'art. 3.
L'art. 1 della
E' abrogato il penultimo comma dell'art. 13 della