Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 11/06/1993 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale). |
Art. 2. (Soggetti tenuti al pagamento del contributo). |
Art. 3. (Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo). |
Art. 4. (Modalità di dichiarazione del contributo). |
Art. 5. (Liquidazione ed accertamento del contributo). |
Art. 6. (Riscossione del contributo). |
Art. 7. (Sanzioni e interessi relativi al contributo). |
Art. 8. (Disposizioni transitorie). |
§ 77.3.106 - D.M. 11 giugno 1993, n. 217.
Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
(G.U. 7 luglio 1993, n. 157).
Art. 1. (Disposizioni di carattere generale relative al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale).
1. Il contributo dovuto annualmente per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 31 della
2. Le disposizioni di legge richiamate al precedente comma stabiliscono i soggetti tenuti a corrispondere il contributo, la base imponibile per la relativa commisurazione, la misura e la devoluzione del contributo stesso. I criteri, le modalità e i termini per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione e l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Art. 2. (Soggetti tenuti al pagamento del contributo).
1. Sono tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità stabilite con il presente regolamento, fatto salvo il disposto del comma 1 dell'art. 31 della
a) artigiani e loro rispettivi familiari coadiutori;
b) esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori;
c) liberi professionisti iscritti nei relativi albi;
d) lavoratori dipendenti e pensionati, in possesso di altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione;
e) coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché i componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari;
f) soggetti, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) ad e), non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza sanitaria è regolata dall'art. 63 della
g) cittadini stranieri residenti in Italia.
Art. 3. (Base imponibile e periodo di commisurazione del contributo).
1. Per i soggetti indicati alle lettere da a ad f) dell'art. 2, il contributo è applicato, nelle misure e nei limiti di reddito indicati all'art. 31, commi 8, 9, 11, 13 e 14 della
2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2, che siano tenuti al pagamento del contributo per un periodo inferiore all'anno, il contributo è determinato ai sensi dell'art. 31, comma 11, della
3. Per i soggetti indicati alla lettera g) dell'art. 2 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 1° novembre 1986 e del decreto dello stesso Ministro 27 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1990, salvo l'obbligo di corrispondere il contributo con i criteri e le modalità stabilite con il presente regolamento qualora i predetti soggetti siano tenuti a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi.
4. A decorrere dall'anno 1992 il contributo di cui all'art. 1, comma 1, è commisurato al reddito complessivo ai fini dell'IRPEF relativo all'anno cui il contributo medesimo si riferisce.
Art. 4. (Modalità di dichiarazione del contributo).
1. Il contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato dal soggetto tenuto al pagamento nella dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF relativa all'anno cui il contributo si riferisce. A tal fine il modello di dichiarazione dei redditi, da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 8 del
2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che, in forza dell'art. 4 del
3. Per i soggetti, tenuti a corrispondere il contributo, che adempiano agli obblighi della dichiarazione dei redditi attraverso i sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 78, comma 10, della
Art. 5. (Liquidazione ed accertamento del contributo).
1. In sede di controllo delle dichiarazioni presentate ai fini dell'IRPEF, l'Amministrazione finanziaria provvede secondo le disposizioni dell'art. 36-bis del
a) alla liquidazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale risultante dalla dichiarazione dei redditi;
b) al recupero del contributo dovuto e non versato, previa determinazione, ove occorra, dell'imponibile, sulla base dei risultati dalla dichiarazione dei redditi;
c) al rimborso del contributo versato in eccedenza sulla scorta dei dati e degli elementi dichiarati.
2. Le rettifiche e gli accertamenti eseguiti ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 41-bis del
3. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 del
4. Gli accertamenti relativi al contributo dovuto con riferimento ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 sono effettuati a carico del titolare dell'impresa.
5. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di pagamento del contributo, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi dei dati in possesso di enti ed organismi che gestiscono forme di previdenza relativamente ai soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento. Per lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria ed i predetti enti ed organismi si applicano, in quanto compatibili, i commi da 11 a 12-quinquies dell'art. 3 del
Art. 6. (Riscossione del contributo).
1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è corrisposto mediante:
a) versamento diretto al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del soggetto obbligato;
b) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile alle aziende di credito indicate all'art. 3-bis del
c) versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti presso i capoluoghi di regione e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante delega irrevocabile all'amministrazione postale.
Per i cittadini stranieri residenti in Italia, ai quali, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, non si applicano le disposizioni del presente regolamento, il versamento del contributo va effettuato, con la modalità di cui al punto c).
2. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è versato, con le modalità previste per l'IRPEF, a titolo di acconto nell'anno cui il contributo si riferisce secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, e a saldo entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
3. Il versamento in acconto dei contributi è commisurato, in misura pari a quella prevista per il versamento d'acconto dell'IRPEF, all'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ovvero al minor importo determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera b), della
4. Il versamento a titolo di acconto del contributo va effettuato in due rate, la prima in misura pari al 40% dell'acconto dovuto entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovuto a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente; la seconda, per la differenza, entro il mese di novembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Qualora l'importo della prima rata non superi quello indicato all'art. 4, comma 1, del
5. Il versamento in acconto del contributo non è dovuto se l'importo del contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente non supera il limite indicato, per i contribuenti soggetti all'IRPEF, all'art. 1, terzo comma, della
6. Il contributo risultante dalla dichiarazione dei redditi non è dovuto o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile qualora i relativi importi non superino il limite indicato all'art. 2 della
7. Qualora nella dichiarazione dei redditi gli importi versati risultino superiori al contributo dovuto, la parte versata in eccedenza è rimborsata d'ufficio, salvo che il soggetto interessato non scelga di computare tale eccedenza in diminuzione, anche in sede di acconto, dal contributo relativo al periodo d'imposta successivo. L'eccedenza risultante dalla dichiarazione non può essere compensata con le somme dovute relativamente alle imposte sui redditi.
8. I modelli per i versamenti di cui al comma 1 sono approvati con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di rilascio dell'attestazione di pagamento, le modalità di esecuzione dei versamenti in tesoreria, la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e i relativi controlli, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro emanato in applicazione dell'art. 3-bis del
9. I contributi non corrisposti dai soggetti obbligati sono riscossi mediante ruoli a norma dell'art. 10 e seguenti del
10. Le modalità per la corresponsione e il versamento del contributo riguardante i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4 sono stabilite dal
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel
Art. 7. (Sanzioni e interessi relativi al contributo).
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del contributo a titolo di saldo e di acconto, si applicano le sopratasse di cui all'art. 92 del
2. Nel caso di omissione o di incompletezza della dichiarazione dei redditi, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del contributo o del maggior contributo dovuto. Nel caso di infedeltà della dichiarazione dei redditi si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare del maggior contributo dovuto.
3. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si estendono al contributo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo quinto del
4. Nei casi previsti al comma 1, nonché in caso di accertamento di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, si applicano le disposizioni degli articoli 9, 20 e21 del
Art. 8. (Disposizioni transitorie).
1. In applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 della
2. Per i soggetti indicati alla lettera f) dell'art. 2 e per i cittadini stranieri di cui alla lettera g) dello stesso articolo ad essi assimilati, i versamenti del contributo da effettuare nel 1992 secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
3. Le disposizioni relative ai versamenti di acconto di cui all'art. 6, commi da 2 a 5, si applicano a tutti i soggetti indicati all'art. 2 a decorrere dall'anno 1993.