§ 17.3.19 - Legge 27 dicembre 1953, n. 938.
Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:27/12/1953
Numero:938


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria
Art. 2.      E' in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo, richiedere [...]
Art. 3.      Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle [...]
Art. 4.      La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria
Art. 5.      I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge
Art. 6.      Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, [...]
Art. 7.      Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme già erogate dal Provveditorato alle [...]
Art. 8.      Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la [...]
Art. 9.      Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni, e della legge 11 aprile 1953, n. 315, sono estese alle aziende agricole della Calabria [...]
Art. 10.      All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3
Art. 11.      Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, dopo la lettera "c)" aggiungere "d) e)"
Art. 12.      All'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3
Art. 13.      All'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere il seguente periodo
Art. 14.      All'art. 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente
Art. 15.      L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di un [...]
Art. 16.      L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai [...]
Art. 17.      In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di lire 500 [...]
Art. 18.      Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni [...]
Art. 19.      Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato
Art. 20.      Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza e che siano in condizioni di bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a [...]
Art. 21.      Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un [...]
Art. 22.      Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a [...]
Art. 23.      Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 24.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il [...]
Art. 25.      Alle Amministrazioni delle province e dei comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, possono essere [...]
Art. 26.      Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al [...]
Art. 27.      Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 25 e 26 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli [...]
Art. 28.      Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e [...]
Art. 29.      A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del [...]
Art. 30.      A favore dei sinistrati della alluvione 1951 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a [...]
Art. 31.      In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla [...]
Art. 32.      Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli [...]
Art. 33.      Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 e per l'esercizio finanziario 1954-55, è istituita una addizionale nella [...]
Art. 34.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 35.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.19 - Legge 27 dicembre 1953, n. 938. [1]

Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria

(G.U. 30 dicembre 1953, n. 298)

 

 

Assistenza e sussidi ai sinistrati

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria:

     a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

     b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

     c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;

     d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

     e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;

     f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprietà di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

     h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

     i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero [2] .

     I contributi di cui alla lettera h) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare. Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili, del 70 per cento per tutti gli altri.

     Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti lettere g) ed h) debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     E' in facoltà dei sinistrati bisognosi aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo, richiedere che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato a suo totale carico, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, delle quote a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire [3] .

     Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

 

          Art. 4.

     La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria.

     E' in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

     Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

     Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137 [4] .

     Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento [5] .

     Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati del Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti [6] .

 

          Art. 5.

     I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 6.

     Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

     Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

     Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

 

          Art. 7.

     Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi, comprese in essa le somme già erogate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. Detta spesa sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'ammontare di lire 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54 e per l'ammontare di lire 11 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55.Le somme eventualmente non impegnate in uno dei detti esercizi saranno utilizzate in quelli successivi.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Aziende agricole - Opere di bonifica e territori montani

 

          Art. 9.

     Le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni, e della legge 11 aprile 1953, n. 315, sono estese alle aziende agricole della Calabria danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1953, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 10.

     All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

     Nel primo comma, lettera b) aggiungere: "compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati".

     Nel primo comma aggiungere la lettera f): "all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti".

     Sostituire al secondo comma il seguente:

     "Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende".

     Nel quinto comma, alle parole "sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento..." sostituire le altre: "o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni".

 

          Art. 11.

     Al primo comma dell'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, dopo la lettera "c)" aggiungere "d) e)".

 

          Art. 12.

     All'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3:

     Sopprimere il secondo ed il terzo comma;

     al quarto comma sopprimere la parola "inoltre".

 

          Art. 13.

     All'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere il seguente periodo:

     "I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verrà corredata dai competenti uffici dei necessari documenti".

 

          Art. 14.

     All'art. 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

     "La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214".

 

          Art. 15.

     L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma primo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, è aumentata di un primo importo pari a lire 7 miliardi e 500 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale, a favore delle aziende di cui al precedente art. 9.

 

          Art. 16.

     L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, è aumentata di lire 2 miliardi, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953.

 

          Art. 17.

     In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

 

Assistenza e sussidi ai sinistrati

 

          Art. 18.

     Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria.

     Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione, e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonché di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

 

          Art. 19.

     Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato.

     A favore dei profughi che non fruiscano di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennità prevista dall'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

     Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei.

     All'atto della cessazione delle provvidenze predette sarà corrisposto dall'ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.

 

          Art. 20.

     Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza e che siano in condizioni di bisogno sarà provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno.

     A favore dei sinistrati suddetti sarà corrisposto, sino alla ripresa della loro attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

     I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'articolo 19 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 21.

     Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subito perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subiti.

 

          Art. 22.

     Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.

 

          Art. 23.

     Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54.

 

Sospensione del pagamento di tributi - Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali

 

          Art. 24.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con quello per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni della Calabria colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1953, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 25.

     Alle Amministrazioni delle province e dei comuni, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1955, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante la applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

     I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1953 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1954 e 1955 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

 

          Art. 26.

     Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

     Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 27.

     Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 25 e 26 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, rispettivamente di lire 1 miliardo e 500 milioni, di lire 900 milioni e di lire 600 milioni.

 

Disposizioni generali e finali

 

          Art. 28.

     Sulle somme complessive delle quali è autorizzato dalla presente legge lo stanziamento rispettivamente a favore del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste sarà garantita l'erogazione integrale e nelle misure previste dei primi contributi ed indennizzi a privati, come specificato nei precedenti articoli.

 

          Art. 29.

     A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.

 

          Art. 30.

     A favore dei sinistrati della alluvione 1951 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a pagamento sarà provveduto, sugli stanziamenti delle precedenti leggi, alla liquidazione dei contributi in conto capitale o al concorso sugli interessi dei mutui sull'ammontare dei danni subiti ed accertati.

 

          Art. 31.

     In deroga a tutte le disposizioni di legge generali è in facoltà del giudice competente di concedere più proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilità degli alloggi si è aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosità e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura della autorità comunale in altri alloggi.

 

          Art. 32.

     Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli eventi diritto.

 

Disposizioni per la copertura della spesa

 

          Art. 33.

     Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 e per l'esercizio finanziario 1954-55, è istituita una addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali.

     Per l'esercizio 1953-54, la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1954.

     Per i ruoli già passati in riscossione all'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento dell'addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

     Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

 

          Art. 34.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 12 febbraio 1955, n. 43.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 12 febbraio 1955, n. 43.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 43.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 43.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 43.