Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 12/02/1955 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano [...] |
Art. 2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente |
Art. 4. All'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma |
Art. 5. A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul [...] |
§ 17.3.24 - Legge 12 febbraio 1955, n. 43. [1]
Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.
(G.U. 3 marzo 1955, n. 51)
Le disposizioni della
All'art. 1 della
"i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nelle tabelle G della
Il primo comma dell'art. 3 della
"Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire".
All'art. 4 della
"Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della
"Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.
"Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati del Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti".
A modifica dell'art. 7 della
E' autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del