§ 30.1.9 – L. 11 aprile 1953, n. 315.
Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:11/04/1953
Numero:315


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone [...]
Art. 2.      Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'art. 2 - paragrafi d) ed e) - e art. 10 della legge 10 [...]
Art. 3.      Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario
Art. 4.      Gli accertamenti tecnici ed amministrativi, in ordine alla concessione dei prestiti, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, sono demandati all'Ispettorato [...]
Art. 5.      Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per [...]
Art. 6.      All'onere di lire 1200 milioni previsto dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'art. 6 della legge [...]


§ 30.1.9 – L. 11 aprile 1953, n. 315.

Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.

(G.U. 8 maggio 1953, n. 105).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad accordare agli Istituti di credito agrario, operanti nelle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili nel periodo di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire 1200 milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a favore delle piccole aziende e dei conduttori non proprietari, indipendentemente dalla ampiezza della azienda da essi condotta, danneggiati dalle dette avversità, per l'acquisto di sementi e per la ricostituzione delle scorte vive e morte nonchè per rimborso prestiti agrari di esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o morte in essere al momento della avversità e rimasti insoluti per causa della medesima.

     Per la concessione di detti prestiti vanno osservate le norme previste dall'art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

     Per la classificazione delle aziende vanno applicati i criteri previsti dal decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31.

 

          Art. 2.

     Gli acquisti finanziati con i prestiti di cui al precedente articolo non potranno fruire del contributo di cui all'art. 2 - paragrafi d) ed e) - e art. 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificati dall'art. 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581.

 

          Art. 3.

     Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le norme contemplate dalla vigente legislazione in materia di credito agrario.

     I rischi di ciascuna operazione sono a carico degli Istituti di credito.

 

          Art. 4.

     Gli accertamenti tecnici ed amministrativi, in ordine alla concessione dei prestiti, sia nella fase preliminare che in quella esecutiva, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvederà con le modalità previste dall'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per quanto applicabili.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e quello per il tesoro sono autorizzati a stipulare con gli Istituti di credito agrario apposite convenzioni per l'applicazione delle provvidenze di cui alla presente legge. Con tali convenzioni saranno stabilite le modalità di concessione e di rimborso dei prestiti, la misura dell'interesse comprensivo dei compensi spettanti agli Istituti, delle spese di istruttoria tecnica e legale e delle spese contrattuali.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 1200 milioni previsto dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'art. 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.