§ 17.2.3a - Legge 25 gennaio 1962, n. 25.
Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:25/01/1962
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1966
Art. 2.      Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'art. 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e [...]
Art. 3.      Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità [...]
Art. 4.      Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 [...]
Art. 5.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni [...]
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'art. 64 della legge [...]


§ 17.2.3a - Legge 25 gennaio 1962, n. 25. [1]

Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(G.U. 15 febbraio 1962, n. 41).

 

     Art. 1.

     Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1966 [2] .

 

          Art. 2.

     Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'art. 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

     Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime.

 

          Art. 3.

     Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

     A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

     Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1998-99.

 

          Art. 4.

     Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina.

     L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408 [3] .

     Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori [4] .

     L'Istituto autonomo case popolari procederà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi [5] .

     Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi [6] .

     L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 [7] .

 

          Art. 5.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'art. 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. unico della L. 9 agosto 1967, n. 771.

[3] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 luglio 1965, n. 892.

[4] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 luglio 1965, n. 892.

[5] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 luglio 1965, n. 892.

[6] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 luglio 1965, n. 892.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 13 luglio 1965, n. 892.