Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 13/07/1965 |
Numero: | 892 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi |
§ 17.2.4b - Legge 13 luglio 1965, n. 892. [1]
Modifica all'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.
(G.U. 30 luglio 1965, n. 189).
All'art. 4 della
"L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'art. 21 della
Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.
L'Istituto autonomo case popolari procederà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.
Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.
L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 10 del
[1] Abrogata dall'art. 1 del