§ 38.13.21 - Legge 9 agosto 1967, n. 771.
Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:09/08/1967
Numero:771


Sommario
Art. unico.      Il termine fissato dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1970.


§ 38.13.21 - Legge 9 agosto 1967, n. 771. [1]

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(G.U. 6 settembre 1967, n. 224)

 

     Art. unico.

     Il termine fissato dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1970.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.