Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 18/11/1975 |
Numero: | 586 |
Sommario |
Art. 1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali [...] |
Art. 2. Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la [...] |
Art. 3. Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, numero 380, la pensione prevista dall'art. 1 [...] |
Art. 4. Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di [...] |
Art. 5. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 [...] |
Art. 6. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di [...] |
Art. 7. Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista [...] |
Art. 8. Le norme contenute nell'art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle iscritte alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. |
Art. 9. I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 9 della [...] |
Art. 10. Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata [...] |
Art. 11. L'art. 49, primo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è modificato nel senso che i bilanci tecnici della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali [...] |
Art. 12. Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'art. 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a [...] |
Art. 13. Le norme contenute nel penultimo comma dell'art. 17 e nel secondo comma dell'art. 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono modificate nel senso che i [...] |
Art. 14. All'onere derivante dall'art. 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al [...] |
§ 71.3.130 - Legge 18 novembre 1975, n. 586.
Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
(G.U. 5 dicembre 1975, n. 322).
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza nella forma della pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui all'art. 1 della
Rimangono ferme le norme relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 5 della
Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle norme contenute nell'art. 2 della
Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della
dall'ottava alla sesta, a L. 1.600.000;
dalla quinta alla seconda, a L. 2.200.000;
per la prima, a L. 3.000.000;
nè superiore, in ogni caso, a L. 3.683.000 annue.
La pensione determinata in applicazione del comma precedente, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 123 del
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'art. 44 della
Per le cessazioni dal servizio di cui all'art. 1, nei casi di pensione di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente L. 1.600.000 è riversibile per intero e la residua parte è riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al comma primo dell'art. 6 della
Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato la pensione è riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui all'art. 2 della presente legge.
La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.
Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi considerati nel modo indicato nel penultimo comma del precedente art. 3, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che in nessun caso può superare L. 422.500 per le pensioni di riversibilità ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 314.600 per le rimanenti pensioni di riversibilità previste dal comma secondo.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'art. 4 della
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1974, il trattamento di pensione diretta, quello di pensione indiretta e di riversibilità normale, quello di pensione diretta di privilegio, quello di pensione indiretta e di riversibilità di pensione di privilegio e quello di indennità una volta tanto, determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma primo,2, 3, 4 e 5 della presente legge, nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei loro superstiti è ridotto ai tre quarti. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, pure ridotta ai tre quarti nei limiti massimi indicati nel penultimo comma dell'art. 3 e nell'ultimo comma dell'art. 4, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 167 del
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'art. 36 e dall'ultimo comma dell'art. 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con
Le norme contenute nell'art. 18 della
I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'art. 9 della
L'importo annuo del contributo personale, determinato per ognuno dei quattro successivi periodi di anzianità di iscrizione previsti dal comma secondo dell'art. 12 della
per l'ufficiale giudiziario, a L 121.200, 170.400, 217.200, 282.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 90.900, 127.800, 162.900, 211.500.
Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della
L'art. 49, primo comma, della
Il prossimo bilancio tecnico è compilato con riferimento al 1° gennaio 1977.
Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'art. 11 della
Le norme contenute nel penultimo comma dell'art. 17 e nel secondo comma dell'art. 18 dell'ordinamento approvato col
All'onere derivante dall'art. 9 della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - Importi della pensione previsti dal comma primo dell'articolo 1
Anni di servizio utile |
Importo |
Anni di servizio utile |
Importo |
0 |
304.500 |
26 |
1.457.000 |
1 |
324.000 |
27 |
1.556.000 |
2 |
345.500 |
28 |
1.658.000 |
3 |
367.500 |
29 |
1.766.500 |
4 |
391.500 |
30 |
1.875.000 |
5 |
416.500 |
31 |
1.987.000 |
6 |
443.000 |
32 |
2.105.000 |
7 |
471.500 |
33 |
2.223.000 |
8 |
501.500 |
34 |
2.329.000 |
9 |
533.000 |
35 |
2.434.500 |
10 |
566.000 |
36 |
2.540.500 |
11 |
601.500 |
37 |
2.646.500 |
12 |
638.500 |
38 |
2.752.000 |
13 |
677.500 |
39 |
2.858.000 |
14 |
717.000 |
40 |
2.964.000 |
15 |
757.000 |
41 |
3.069.000 |
16 |
797.000 |
42 |
3.165.500 |
17 |
837.000 |
43 |
3.257.000 |
18 |
896.500 |
44 |
3.342.500 |
19 |
961.000 |
45 |
3.415.000 |
20 |
1.029.500 |
46 |
3.485.000 |
21 |
1.100.000 |
47 |
3.545.000 |
22 |
1.170.500 |
48 |
3.598.000 |
23 |
1.240.500 |
49 |
3.640.500 |
24 |
1.317.000 |
50 |
3.683.000 |
25 |
1.382.000 |
- - |
- - - |
Tabella B - Importi dell'indennità una volta tanto previsti del comma primo dell'articolo 5
Anni di servizio utile |
Importo |
Anni di servizio utile |
Importo |
0 |
- - - |
16 |
3.878.000 |
1 |
119.000 |
17 |
4.260.000 |
2 |
253.000 |
18 |
4.732.000 |
3 |
401.000 |
19 |
5.235.000 |
4 |
565.000 |
20 |
5.767.000 |
5 |
745.000 |
21 |
6.331.000 |
6 |
941.000 |
22 |
6.927.000 |
7 |
1.155.000 |
23 |
7.437.000 |
8 |
1.386.000 |
24 |
7.967.000 |
9 |
1.636.000 |
25 |
8.517.000 |
10 |
1.905.000 |
26 |
9.087.000 |
11 |
2.193.000 |
27 |
9.824.000 |
12 |
2.501.000 |
28 |
10.597.000 |
13 |
2.830.000 |
29 |
11.407.000 |
14 |
3.179.000 |
30 |
12.254.000 |
15 |
3.551.000 |
- - |
- - - |