§ 71.3.67 - Legge 11 aprile 1955, n. 380.
Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:11/04/1955
Numero:380


Sommario
Art. 1.      La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli [...]
Art. 2.      La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:
Art. 3.      La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata su quella diretta come segue:
Art. 4.      L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:
Art. 5.      La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:
Art. 6.      Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio [...]
Art. 7.      Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli [...]
Art. 8.      Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento [...]
Art. 9.  [1]
Art. 10. 
Art. 11.      La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali [...]
Art. 12.      In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme [...]
Art. 13.      Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della [...]
Art. 14.      Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento [...]
Art. 15.      Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento dell'indennità diretta una volta tanto e [...]
Art. 16.      Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse [...]
Art. 17.      Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante [...]
Art. 18.      Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, [...]
Art. 19.      Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le [...]
Art. 20.      Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.
Art. 21.      L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente [...]
Art. 22.      L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica [...]
Art. 23.      Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha [...]
Art. 24.      Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale [...]
Art. 25.      Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato [...]
Art. 26.      Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle [...]
Art. 27.      Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, [...]
Art. 28.      Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali [...]
Art. 29.      Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso art. 24 e dell'art. 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire [...]
Art. 30.      Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 31.      Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione [...]
Art. 32.      Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di [...]
Art. 33.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 71.3.67 - Legge 11 aprile 1955, n. 380.

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(G.U. 16 maggio 1955, n. 112, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI

LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

 

     Art. 1.

     La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 2.

     La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

     a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

     b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;

     c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

     La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

 

          Art. 3.

     La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

     1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

     2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base alla aliquota fissa di cinque sesti.

 

          Art. 4.

     L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

     a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

     b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

 

          Art. 5.

     La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

     a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;

     b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

     Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

     Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti interiore alla metà dei proventi di cui all'art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

 

          Art. 6.

     Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilita dal comma secondo dello stesso art. 5.

     Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'art. 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

     Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

 

          Art. 7.

     Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.

 

          Art. 8.

     Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

 

          Art. 9. [1]

     Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 10. [2]

     Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

     Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

 

          Art. 11.

     La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

 

          Art. 12.

     In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

 

          Art. 13.

     Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

 

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO

 

          Art. 14.

     Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

 

          Art. 15.

     Il minimo di dieci anni previsto dall'art. 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento dell'indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

     Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

 

          Art. 16.

     Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

     Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dell'importo stesso.

 

          Art. 17.

     Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'art. 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'art. 16 venga rifusa, anziché in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

 

          Art. 18.

     Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonchè il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

     Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

     La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

     a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

     Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

     b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

     La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

     Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera b) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera a), qualora questa risulti più favorevole agli interessati.

 

          Art. 19.

     Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

     Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

 

          Art. 20.

     Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.

     In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

 

          Art. 21.

     L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella D allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

     L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

     L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

     I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

 

          Art. 22.

     L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.

     Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella D unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella C unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

     Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entra il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennità una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova - o gli orfani - cui competa la pensione sono tenuti al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

     L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'art. 19.

     Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'art. 19 - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

 

          Art. 23.

     Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

          Art. 24.

     Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo art. 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

     Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dell'applicazione del comma precedente.

 

          Art. 25.

     Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato art. 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

     Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

 

          Art. 26.

     Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera c), 3, n. 2), e art. 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante.

     Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma.

     L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

     Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

     Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

 

          Art. 27.

     Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'art. 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

     Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

 

          Art. 28.

     Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli Enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

     Ai fini dall'eventuale applicazione del comma secondo dell'art. 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

     Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

 

          Art. 29.

     Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso art. 24 e dell'art. 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

 

          Art. 30.

     Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

 

          Art. 31.

     Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'art. 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte dei predetto Istituto.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

 

          Art. 32.

     Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

     Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

 

          Art. 33.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Allegato n. 1

Norme per la determinazione del contributo di riscatto

in una sola volta di cui al comma primo dell'art. 19

 

     Si calcola:

     a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto oppure a quella della cessazione dal servizio nel caso di domanda presentata dopo la cessazione stessa;

     b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera a);

     c) la durata di cui alla lettera b) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

     d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, risultanti in base alla tabella A, relative all'età di cui alla lettera a) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere c) e b);

     e) il prodotto della differenza di cui alla lettera d) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella C corrispondente all'età dell'iscritto di cui alla lettera a);

     f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età dell'iscritto per il numero degli anni interi di servizio o periodi da riscattare:

Età

Premio unitario

Età

Premio unitario

Età

Premio unitario

Età

Premio unitario

25

6.850

37

16.200

49

27.150

61

41.000

26

7.650

38

17.050

50

28.200

62

42.600

27

8.400

39

17.900

51

29.200

63

44.550

28

9.200

40

18.750

52

30.200

64

46.900

29

10.000

41

19.600

53

31.300

65

49.800

30

10.800

42

20.500

54

32.400

66

51.200

31

11.550

43

21.400

55

33.450

67

52.200

32

12.350

44

22.300

56

34.600

68

59.950

33

13.100

45

23.250

57

35.750

69

53.400

34

13.900

46

24.200

58

37.000

70

53.750

35

14.650

47

25.200

59

38.250

_

_

36

15.450

48

26.150

60

39.600

_

_

     Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito - quando si tratti di ufficiale giudiziario - dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere e) ed f). Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai due terzi.

     Avvertenza. - L'età di cui alla lettera a) e la durata di cui alla lettera b) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

 

     Tabella A — Rendite vitalizie di cui alla lettera a) dell'art. 2 calcolate al saggio di interesse del 4,25 per cento con il contributo annuo di lire 6400, risultanti dalle tavole di mutualità dei sanitari (1902-1916) e di eliminazione degli insegnanti pensionati (1895-1914) aggiornate con quella di mortalità della popolazione generale italiana - Maschi - (1930-1932)

 

 

Periodo

Età alla data di cessazione dal servizio

utile

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

in anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2

 

900

900

900

900

900

900

900

1.000

1.000

3

 

 

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.500

1.500

4

 

 

 

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

2.000

2.000

5

 

 

 

 

2.400

2.400

2.500

2.500

2.500

2.600

6

 

 

 

 

 

3.000

3.000

3.100

3.100

3.200

7

 

 

 

 

 

 

3.600

3.700

3.700

3.800

8

 

 

 

 

 

 

 

4.300

4.400

4.500

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5.100

5.200

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.900

Periodo

Età alla data di cessazione dal servizio

utile

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

in anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.600

1.600

1.600

4

2.000

2.000

2.000

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.200

5

2.600

2.600

2.600

2.600

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.800

6

3.200

3.200

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.400

3.400

3.400

7

3.900

3.900

3.900

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.100

4.100

8

4.500

4.600

4.600

4.700

4.700

4.700

4.700

4.800

4.800

4.800

9

5.300

5.300

5.400

5.400

5.500

5.500

5.500

5.500

5.600

5.600

10

6.000

6.100

6.200

6.200

6.300

6.300

6.300

6.400

6.400

6.500

11

6.800

6.900

7.000

7.100

7.100

7.200

7.200

7.300

7.300

7.300

12

 

7.800

7.900

8.000

8.100

8.100

8.200

8.200

8.300

8.300

13

 

 

8.800

8.900

9.000

9.100

9.200

9.200

9.300

9.300

14

 

 

 

9.900

10.000

10.100

10.200

10.300

10.300

10.400

15

 

 

 

 

11.100

11.200

11.300

11.400

11.500

11.600

16

 

 

 

 

 

12.300

12.500

12.600

12.700

12.800

17

 

 

 

 

 

 

13.700

13.800

13.900

14.100

18

 

 

 

 

 

 

 

15.100

15.300

15.400

19

 

 

 

 

 

 

 

 

16.700

16.800

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.300

Periodo

Età alla data di cessazione dal servizio

utile

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

in anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

2

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.200

1.200

1.200

3

1.600

1.600

1.600

1.700

1.700

1.700

1.700

1.800

1.800

1.800

4

2.200

2.200

2.200

2.300

2.300

2.300

2.400

2.400

2.400

2.500

5

2.800

2.800

2.900

2.900

2.900

3.000

3.000

3.100

3.100

3.200

6

3.500

3.500

3.500

3.600

3.600

3.700

3.700

3.800

3.900

3.900

7

4.200

4.200

4.200

4.300

4.400

4.400

4.500

4.500

4.600

4.700

8

4.900

4.900

5.000

5.100

5.100

5.200

5.300

5.300

5.400

5.500

9

5.700

5.700

5.800

5.900

5.900

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

10

6.500

6.600

6.600

6.700

6.800

6.900

7.000

7.100

7.200

7.300

11

7.400

7.500

7.500

7.600

7.700

7.800

7.900

8.000

8.200

8.300

12

8.400

8.400

8.500

8.600

8.700

8.800

8.900

9.000

9.200

9.300

13

9.400

9.400

9.500

9.600

9.700

9.800

10.000

10.100

10.300

10.400

14

10.500

10.500

10.600

10.700

10.800

11.000

11.100

11.200

11.400

11.600

15

11.600

11.700

11.800

11.900

12.000

12.100

12.300

12.500

12.600

12.800

16

12.900

13.000

13.000

13.100

13.300

13.400

13.600

13.700

13.900

14.100

17

14.200

14.300

14.400

14.500

14.600

14.800

14.900

15.100

15.300

15.500

18

15.500

15.700

15.800

15.900

16.100

16.200

16.400

16.600

16.800

17.000

19

17.000

17.100

17.300

17.400

17.600

17.800

17.900

18.100

18.300

18.600

20

18.500

18.700

18.900

19.000

19.200

19.400

19.600

19.800

20.000

20.300

21

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.400

21.600

21.800

22.100

22

 

22.000

22.300

22.500

22.800

23.000

23.200

23.500

23.700

24.000

23

 

 

24.100

24.400

24.700

24.900

25.200

25.500

25.800

26.100

24

 

 

 

26.300

26.700

27.000

27.300

27.600

27.900

28.300

25

 

 

 

 

28.800

29.100

29.500

29.000

30.200

30.600

26

 

 

 

 

 

31.400

31.800

32.200

32.600

33.100

27

 

 

 

 

 

 

34.200

34.700

35.200

35.700

28

 

 

 

 

 

 

 

37.300

37.900

38.400

29

 

 

 

 

 

 

 

 

40.700

41.300

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.300

Periodo

Età alla data di cessazione dal servizio

utile

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

in anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

2

1.200

1.200

1.300

1.300

1.300

1.300

1.400

1.400

1.400

1.500

3

1.800

1.900

1.900

2.000

2.000

2.000

2.100

2.100

2.200

2.200

4

2.500

2.600

2.600

2.700

2.700

2.800

2.800

2.900

3.000

3.100

5

3.200

3.300

3.400

3.400

3.500

3.600

3.700

3.700

3.800

3.900

6

4.000

4.100

4.100

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.900

7

4.800

4.900

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.600

5.700

5.900

8

5.600

5.700

5.800

6.000

6.100

6.200

6.400

6.500

6.700

6.900

9

6.500

6.600

6.800

6.900

7.100

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

10

7.400

7.600

7.700

7.900

8.100

8.300

8.500

8.700

8.900

9.200

11

8.400

8.600

8.800

9.000

9.200

9.400

9.600

9.900

10.100

10.400

12

9.500

9.700

9.900

10.100

10.300

10.500

10.800

11.100

11.400

11.800

13

10.600

10.800

11.000

11.300

11.500

11.800

12.100

12.400

12.800

13.200

14

11.800

12.000

12.300

12.500

12.800

13.100

13.400

13.800

14.200

14.600

15

13.100

13.300

13.600

13.800

14.200

14.500

14.900

15.300

15.700

16.200

16

14.400

14.600

14.900

15.200

15.600

16.000

16.400

16.800

17.300

17.900

17

15.800

16.100

16.400

16.700

17.100

17.500

18.000

18.500

19.000

19.600

18

17.300

17.600

17.900

18.300

18.700

19.200

19.700

20.200

20.800

21.500

19

18.900

19.200

19.600

20.000

20.400

20.900

21.500

22.100

22.700

23.400

20

20.600

20.900

21.300

21.800

22.200

22.800

23.400

24.000

24.700

25.500

21

22.400

22.800

23.200

23.700

24.200

24.700

25.400

26.100

26.800

27.700

22

24.300

24.700

25.200

25.700

26.200

26.800

27.500

28.300

29.100

30.000

23

26.400

26.800

27.300

27.800

28.400

29.000

29.800

30.600

31.500

32.500

24

28.700

29.100

29.500

30.100

30.700

31.400

32.200

33.000

34.000

35.100

25

31.000

31.500

32.000

32.500

33.200

33.900

34.700

35.700

36.700

37.800

26

33.500

34.000

34.500

35.100

35.800

36.600

37.400

38.400

39.600

40.800

27

36.200

36.700

37.300

37.900

38.700

39.400

40.400

41.400

42.600

43.900

28

39.000

39.600

40.200

40.900

41.700

42.500

43.500

44.600

45.800

47.200

29

41.900

42.600

43.300

44.100

44.900

45.800

46.800

48.000

49.300

50.800

30

45.000

45.800

46.600

47.400

48.300

49.300

50.400

51.600

53.000

54.500

31

48.200

49.100

50.000

50.900

51.900

53.000

54.200

55.500

56.900

58.600

32

 

52.600

53.600

54.600

55.700

59.900

58.200

59.600

61.200

62.900

33

 

 

57.300

58.500

59.700

61.000

62.400

64.000

65.700

67.500

34

 

 

 

62.600

63.900

65.400

66.900

68.600

70.500

72.500

35

 

 

 

 

68.400

69.900

71.600

73.500

75.500

77.700

36

 

 

 

 

 

74.700

76.600

78.600

80.800

83.200

37

 

 

 

 

 

 

81.800

84.000

86.400

89.000

38

 

 

 

 

 

 

 

89.700

92.300

95.100

39

 

 

 

 

 

 

 

 

98.500

101.600

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.300

Periodo

Età alla data di cessazione dal servizio

utile

61

62

63

64

65

66

67

68

69

≥ 70

in anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

700

800

800

800

800

900

900

900

900

1.000

2

1.500

1.500

1.600

1.600

1.700

1.700

1.800

1.900

1.900

2.000

3

2.300

2.400

2.400

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

4

3.100

3.200

3.300

3.400

3.600

3.700

3.800

4.000

4.100

4.300

5

4.000

4.200

4.300

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

6

5.000

5.200

5.300

5.500

5.700

5.900

6.200

6.400

6.700

7.000

7

6.000

6.200

6.400

6.600

6.900

7.200

7.500

7.800

8.200

8.500

8

7.100

7.300

7.600

7.900

8.200

8.500

8.900

9.300

9.700

10.200

9

8.300

8.500

8.800

9.100

9.500

9.900

10.300

10.800

11.400

11.900

10

9.500

9.800

10.100

10.500

10.900

11.400

11.900

12.500

13.100

13.800

11

10.800

11.100

11.500

12.000

12.500

13.000

13.600

14.300

15.000

15.800

12

12.100

12.500

13.000

13.500

14.100

14.700

15.400

16.200

17.000

17.900

13

13.600

14.100

14.600

15.100

15.800

16.500

17.300

18.200

19.100

20.200

14

15.100

15.600

16.200

16.900

17.600

18.400

19.300

20.300

21.400

22.600

15

16.700

17.300

18.000

18.700

19.500

20.400

21.400

22.600

23.800

25.200

16

18.400

19.100

19.800

20.600

21.500

22.600

23.700

25.000

26.400

27.900

17

20.300

21.000

21.800

22.700

23.700

24.800

26.100

27.500

29.100

30.800

18

22.200

23.000

23.900

24.900

26.000

27.200

28.600

30.200

32.000

33.900

19

24.200

25.100

26.100

27.200

28.400

29.800

31.300

33.100

35.000

37.200

20

26.400

27.300

28.400

29.600

30.900

32.500

34.200

36.100

38.200

40.600

21

28.600

29.700

30.900

32.200

33.600

35.300

37.200

39.300

41.600

44.300

22

31.000

32.200

33.500

34.900

36.500

38.300

40.400

42.700

45.300

48.200

23

33.600

34.800

36.200

37.800

39.500

41.500

43.700

46.300

49.100

52.300

24

36.300

37.600

39.100

40.800

42.700

44.900

47.300

50.000

53.100

56.600

25

39.100

40.600

42.200

44.000

46.100

48.400

51.100

54.100

57.400

61.200

26

42.200

43.700

45.500

47.500

49.700

52.200

55.100

58.300

61.900

66.000

27

45.400

47.100

48.900

51.100

53.500

56.200

59.300

62.800

66.700

71.200

28

48.800

50.600

52.600

54.900

57.500

60.400

63.800

67.500

71.800

76.600

29

52.400

54.300

56.500

59.000

61.700

64.900

68.500

72.600

77.200

82.400

30

56.300

58.300

60.700

63.300

66.300

69.600

73.500

77.900

82.800

88.400

31

60.500

62.600

65.100

67.900

71.000

74.700

78.800

83.500

88.800

94.900

32

64.900

67.200

69.800

72.700

76.100

80.000

84.500

89.500

95.200

101.700

33

69.600

72.000

74.800

77.900

81.600

85.700

90.400

95.900

102.000

108.900

34

74.700

77.200

80.100

84.500

87.300

91.700

96.800

102.600

109.100

116.600

35

80.100

82.800

85.900

89.400

93.500

98.100

103.600

109.700

116.700

124.700

36

85.800

88.700

92.000

95.800

100.100

105.000

110.800

117.300

124.800

133.300

37

91.900

95.000

98.600

102.600

107.100

112.400

118.500

125.400

133.400

142.500

38

98.200

101.700

105.500

109.800

114.700

120.200

126.700

134.100

142.500

152.200

39

104.900

108.700

112.800

117.500

122.700

128.600

135.500

143.400

152.300

162.600

40

112.000

116.000

120.550

125.600

131.200

137.600

144.900

153.300

162.700

173.700

41

119.400

123.800

128.700

134.100

140.200

147.100

155.000

163.900

173.900

185.500

42

 

131.900

137.200

143.100

149.700

157.100

165.600

175.100

185.900

198.200

43

 

 

146.100

152.600

159.700

167.700

176.800

187.100

196.600

211.800

44

 

 

 

162.500

170.200

178.800

188.700

199.700

212.100

226.200

45

 

 

 

 

181.200

190.500

201.200

213.000

226.400

241.500

46

 

 

 

 

 

202.700

214.300

227.100

241.400

257.700

47

 

 

 

 

 

 

228.000

241.800

257.300

274.800

48

 

 

 

 

 

 

 

257.200

273.900

292.800

49

 

 

 

 

 

 

 

 

291.300

311.600

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341.400

 

     Tabella B — Rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, di cui alla lettera b) dell'art. 2

Anni utili

Rendita

Anni utili

Rendita

1

 

6.080

21

127.680

2

 

12.160

22

133.760

3

 

18.240

23

139.840

4

 

24.320

24

145.920

5

 

30.400

25

152.000

6

 

36.480

26

158.080

7

 

42.560

27

164.160

8

 

48.640

28

170.240

9

 

54.720

29

176.320

10

 

60.800

30

182.400

11

 

66.880

31

188.480

12

 

72.960

32

194.560

13

 

79.040

33

200.640

14

 

85.120

34

206.720

15

 

91.200

35

212.800

16

 

97.280

36

218.880

17

 

103.360

37

224.960

18

 

190.440

38

231.040

19

 

115.520

39

237.120

20

 

121.600

40

243.200

 

     Tabella C — Valori delle annualità vitalizie a pagamenti mensili posticipati e complete calcolate in base alla mortalità degli insegnanti pensionati (1895-1914) aggiornata con quella della popolazione generale italiana - Maschi - (1930-1932)

Anni di

 

Anni di

 

Anni di

 

Anni di

 

età alla

Valore

età dalla

Valore

età dalla

Valore

età dalla

Valore

data di

della

data di

della

data di

della

data di

della

cessaz.

annualità

cessaz.

annualità

cessaz.

annualità

cessaz.

annualità

dal

vitalizia

dal

vitalizia

dal

vitalizia

dal

vitalizia

servizio

 

servizio

 

servizio

 

servizio

 

21

15,93

36

14,18

51

11,61

66

8,20

22

15,85

37

14,04

52

11,41

67

7,94

23

15,75

38

13,88

53

11,21

68

7,68

24

15,66

39

13,73

54

11-

69

7,42

25

15,56

40

13,57

55

10,79

70

7,17

26

15,46

41

13,41

56

10,58

71

6,93

27

15,35

42

13,25

57

10,36

72

6,68

28

15,24

43

13,08

58

10,14

73

6,44

29

15,12

44

12,91

59

9,91

74

6,19

30

15-

45

12,73

60

9,68

75

5,94

31

14,87

46

15,56

61

9,45

76

5,69

32

14,74

47

12,38

62

9,21

77

5,45

33

14,61

48

12,19

63

8,96

78

5,20

34

14,47

49

12-

64

8,71

79

4,95

35

14,33

50

11,81

65

8,46

80

4,70

 

     Tabella D — Somma mensile da trattenersi per ogni lira di contributo di riscatto sulle retribuzioni degli iscritti che si siano avvalsi della facoltà di versare il contributo stesso in un periodo di tempo non superiore al doppio degli anni riscattati, in ogni caso non maggiore di anni quindici(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse dal 4,25 per cento).

     Norme per l'applicazione della tabella D

     1) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

     2) In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

     3) Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella C, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Età

Durata dei versamenti in anni

dell'iscritto

1

2

3

4

5

6

7

21

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

22

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

23

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

24

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

25

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

26

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0139

27

0,0854

0,0437

0,0298

0,0228

0,0187

0,0159

0,0140

28

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0159

0,0140

29

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0159

0,0140

30

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0159

0,0140

31

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0159

0,0140

32

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0159

0,0140

33

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0160

0,0140

34

0,0854

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0160

0,0140

35

0,0855

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0160

0,0140

36

0,0855

0,0437

0,0298

0,0229

0,0187

0,0160

0,0140

37

0,0855

0,0437

0,0298

0,0229

0,0188

0,0160

0,0140

38

0,0855

0,0438

0,0299

0,0229

0,0188

0,0160

0,0140

39

0,0855

0,0438

0,0299

0,0229

0,0188

0,0160

0,0140

40

0,0855

0,0438

0,0299

0,0229

0,0188

0,0160

0,0141

41

0,0855

0,0438

0,0299

0,0230

0,0188

0,0160

0,0141

42

0,0855

0,0438

0,0299

0,0230

0,0188

0,0161

0,0141

43

0,0855

0,0438

0,0299

0,0230

0,0188

0,0161

0,0141

44

0,0856

0,0438

0,0299

0,0230

0,0189

0,0161

0,0141

45

0,0856

0,0439

0,0300

0,0230

0,0189

0,0161

0,0142

46

0,0856

0,0439

0,0300

0,0230

0,0189

0,0161

0,0142

47

0,0856

0,0439

0,0300

0,0231

0,0189

0,0162

0,0142

48

0,0856

0,0439

0,0300

0,0231

0,0190

0,0162

0,0142

49

0,0857

0,0439

0,0301

0,0231

0,0190

0,0162

0,0143

50

0,0857

0,0440

0,0301

0,0232

0,0190

0,0163

0,0143

51

0,0857

0,0440

0,0301

0,0232

0,0190

0,0163

0,0143

52

0,0857

0,0440

0,0302

0,0232

0,0191

0,0163

0,0144

53

0,0858

0,0441

0,0302

0,0233

0,0191

0,0164

0,0144

54

0,0859

0,0441

0,0302

0,0233

0,0192

0,0164

0,0145

55

0,0859

0,0442

0,0303

0,0234

0,0192

0,0165

0,0146

56

0,0859

0,0442

0,0303

0,0234

0,0193

0,0166

0,0146

57

0,0860

0,0443

0,0304

0,0235

0,0194

0,0166

0,0147

58

0,0861

0,0443

0,0305

0,0236

0,0194

0,0167

0,0148

59

0,0861

0,0444

0,0306

0,0236

0,0195

0,0168

0,0149

60

0,0862

0,0445

0,0306

0,0237

0,0196

0,0169

0,0150

61

0,0863

0,0446

0,0307

0,0238

0,0197

0,0170

0,0151

62

0,0864

0,0447

0,0308

0,0239

0,0198

0,0171

0,0152

63

0,0865

0,0448

0,0309

0,0240

0,0199

0,0172

0,0153

64

0,0866

0,0449

0,0311

0,0242

0,0201

0,0174

0,0155

65

0,0867

0,0450

0,0312

0,0243

0,0203

0,0176

0,0157

66

0,0869

0,0452

0,0314

0,0245

0,0204

0,0178

0,0159

67

0,0871

0,0454

0,0315

0,0247

0,0206

0,0180

0,0161

68

0,0873

0,0456

0,0318

0,0249

0,0209

0,0182

0,0164

69

0,0874

0,0458

0,0320

0,0251

0,0211

0,0185

0,0167

70

0,0877

0,0460

0,0322

0,0254

0,0214

0,0188

0,0170

71

0,0880

0,0463

0,0325

0,0257

0,0218

0,0192

0,0174

72

0,0882

0,0466

0,0329

0,0261

0,0221

0,0196

0,0178

73

0,0886

0,0470

0,0332

0,0265

0,0226

0,0200

0,0183

74

0,0889

0,0473

0,0336

0,0269

0,0230

0,0205

0,0188

75

0,0894

0,0478

0,0341

0,0274

0,0235

0,0210

0,0193

 


[1] Per una modifica del contributo annuo vedi l'art. 12 della L. 12 agosto 1962, n. 1353, l'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 36 e vedi l'art. 9 della L. 18 novembre 1975, n. 586.

[2] Per una modifica del contributo annuo vedi l'art. 12 della L. 12 agosto 1962, n. 1353, l'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 36 e vedi l'art. 9 della L. 18 novembre 1975, n. 586.