| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 17/03/1969 | 
| Numero: | 84 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La tabella A allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. | 
| Art. 2. Il secondo comma dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente: | 
§ 71.3.10E - Legge 17 marzo 1969, n. 84. [1]
Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello.
(G.U. 8 aprile 1969, n. 89)
     La tabella A allegata alla 
     Il secondo comma dell'art. 210 del 
I magistrati, collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque".
TABELLA [2]
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 1 del 
[2]  Tabella sostituita dalla