§ 67.4.172 – L. 13 agosto 1984, n. 469.
Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:13/08/1984
Numero:469


Sommario
Art. 1.      Il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nel testo sostituito con la legge 23 [...]
Art. 2.      Al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, la parola: "3.500" è sostituita [...]
Art. 3.      Entro il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1984, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative [...]
Art. 4.      Dal 1° gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti, di cui al comma [...]
Art. 5.      Ai lavoratori di cui al precedente art. 4 è corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni
Art. 6.      Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova è corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in [...]
Art. 7.      Il comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente
Art. 9.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, sono aggiunti i seguenti
Art. 10.      Dopo l'art. 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente
Art. 11.      Il terzo comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente
Art. 12.      I collegi dei revisori delle compagnie portuali sono integrati da un revisore nominato dal Ministro della marina mercantile e scelto tra impiegati civili [...]
Art. 13.      L'art. 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente
Art. 14.      A rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali negli anni 1984 e 1985 per le agevolazioni tariffarie a favore delle [...]
Art. 15.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 77 miliardi nell'anno 1984, in lire 121 miliardi nell'anno 1985 ed in lire 126 miliardi [...]


§ 67.4.172 – L. 13 agosto 1984, n. 469.

Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.

(G.U. 20 agosto 1984, n. 228).

 

     Art. 1.

     Il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nel testo sostituito con la legge 23 dicembre 1983, n. 732, è sostituito dal seguente:

     "4. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici, nonché, per il solo anno 1984, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi".

     Il comma 6 dell'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 103 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 230 del 1983, è sostituito dal seguente:

     "6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987".

 

          Art. 2.

     Al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, la parola: "3.500" è sostituita dall'altra: "3.850".

     Dopo il comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è inserito il comma seguente:

     "6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi".

 

          Art. 3.

     Entro il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1984, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, determina, con proprio decreto, per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonché per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, tenuto conto della media mensile di impiego realizzata in ciascun porto nell'anno.

 

          Art. 4.

     Dal 1° gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti, di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, possono essere collocati fuori produzione.

     Entro il 1° gennaio 1986, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni di cui al precedente articolo, con proprio decreto, determina il numero dei lavoratori da collocare fuori produzione per lo stesso anno.

     Il personale di cui al precedente comma non è soggetto all'obbligo della presenza in porto per il periodo in cui è posto fuori produzione.

 

          Art. 5.

     Ai lavoratori di cui al precedente art. 4 è corrisposto il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al precedente comma.

     Nei confronti dei lavoratori predetti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'art. 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, ed all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

     In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986 [1].

 

          Art. 6.

     Ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova è corrisposto, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

     La concessione del beneficio di cui al precedente comma è disposta con le modalità di cui al precedente art. 5.

     Per l'attuazione del presente articolo è disposto dal Ministro del tesoro a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, un contributo nella misura massima di lire 7.000 milioni per l'anno 1984.

 

          Art. 7.

     Il comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "13. La lettera b) dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituita dalla seguente:

     "b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali;"".

 

          Art. 8.

     Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente:

     "In presenza di uno squilibrio della gestione del Fondo accertato, anche in corso d'anno, attraverso le periodiche verifiche del collegio dei sindaci, e nel caso in cui le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici non abbiano raggiunto accordi idonei a ristabilire l'equilibrio della gestione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentite le predette rappresentanze sindacali nazionali, adotta le misure idonee a ristabilire il suddetto equilibrio della gestione".

 

          Art. 9.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, sono aggiunti i seguenti:

     "All'atto dell'incasso delle fatture emesse a carico degli utenti per le prestazioni rese dalle compagnie e dai gruppi portuali, le somme - a qualsiasi titolo - di pertinenza del Fondo devono essere irrevocabilmente accreditate al Fondo medesimo che ne è pienamente titolare.

     L'obbligo della contestualità del versamento dei contributi di pertinenza del fondo con l'incasso delle fatture deve essere osservato anche nei porti in cui la esazione delle fatture per le prestazioni di lavoro rese all'utenza è praticata mediante l'intervento diretto od indiretto di enti portuali.

     E', pertanto, fatto espresso divieto di disporre, anche in via temporanea, delle somme di pertinenza del Fondo.

     Il Fondo interromperà le erogazioni delle prestazioni nei confronti delle compagnie e dei gruppi portuali inadempienti.

     Il Ministro della marina mercantile emanerà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto atto ad assicurare la contestualità dei versamenti al Fondo di cui ai commi precedenti, e garantirà successivamente, attraverso la vigilanza delle autorità marittime preposte alla disciplina del lavoro portuale, l'osservanza del decreto stesso adottando i provvedimenti di competenza, ferme restando le eventuali responsabilità penali dei trasgressori".

 

          Art. 10.

     Dopo l'art. 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis. - Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento del Fondo, può nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione.

     Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che vien posto a carico del bilancio del Fondo.

     La gestione commissariale può, in caso di necessità, essere prorogata per non più di sei mesi".

 

          Art. 11.

     Il terzo comma dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente:

     "Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e trasmette, altresì, annualmente il Ministero della marina mercantile una relazione sull'andamento finanziario del Fondo gestione. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato".

 

          Art. 12.

     I collegi dei revisori delle compagnie portuali sono integrati da un revisore nominato dal Ministro della marina mercantile e scelto tra impiegati civili dell'Amministrazione della marina mercantile o militari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

          Art. 13.

     L'art. 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell'art. 112 del codice della navigazione".

 

          Art. 14.

     A rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali negli anni 1984 e 1985 per le agevolazioni tariffarie a favore delle navi traghetto e navi roll-on/roll-of in servizio fra i porti della Penisola e le Isole, è concesso al Fondo stesso un contributo straordinario di lire 12 miliardi annui che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni finanziari 1985 e 1986.

 

          Art. 15.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 77 miliardi nell'anno 1984, in lire 121 miliardi nell'anno 1985 ed in lire 126 miliardi nell'anno 1986.

     Ad esso si provvede, quanto a lire 77 miliardi nell'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 116,1 miliardi nell'anno 1985 e lire 116,2 miliardi nell'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle conseguenti disponibilità risultanti nella categoria 9 (Somme non attribuibili) del bilancio triennale dello Stato 1984-86; quanto a lire 4,9 miliardi nell'anno 1985 e lire 9,8 miliardi nell'anno 1986 con la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, in relazione a quanto disposto con l'art. 1 della presente legge.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 bis del D.L. 20 dicembre 1984, n. 859.