Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 26/05/1978 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione [...] |
§ 58.8.2d - Legge 26 maggio 1978, n. 215.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.
(G.U. 27 maggio 1978, n. 145)
E' convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista dall'art. 2 quinto comma, lettera c), della
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilità di superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda, promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del raggiungimento di accordi in ordine alle modalità ed ai tempi di attuazione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla mobilità e sull'occupazione dei lavoratori.
Nei limiti temporali indicati all'art. 3, primo comma, della
Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'art. 25 della
All'art. 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite dalle seguenti: graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
All'art. 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, sono sostituite dalle seguenti: nel precedente rapporto di lavoro.
All'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'art. 24, primo comma, della
Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:
Art. 4-bis. - A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
Art. 4-ter. - L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera c), della
All'art. 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.
Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare gravità, proroghe semestrali del trattamento straordinario d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi complessivi, nei casi previsti dal
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.