Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 30/03/1978 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 4. bis [6] |
Art. 4. ter [7] |
Art. 5. [8] |
Art. 5. bis [9] |
Art. 6. [10] |
§ 58.8.28 - D.L. 30 marzo 1978, n. 80. [1]
Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni
(G.U. 31 marzo 1978, n. 89)
A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo sostituito dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della
[3] Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 4 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della