Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.4 sale |
Data: | 03/01/1951 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco. |
Art. 2. Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco. |
Art. 3. Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. |
Art. 4. Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato. |
Art. 5. Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio. |
Art. 6. Contrabbando aggravato. |
Art. 7. Recidiva in contrabbando. |
Art. 8. Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita. |
Art. 9. Ammenda per le altre contravvenzioni. |
Art. 10. Competenza dell'Intendente di finanza. |
Art. 11. Invio dei processi verbali. |
Art. 12. Confisca. |
Art. 13. Disposizione finale. |
§ 66.4.a - Legge 3 gennaio 1951, n. 27.
Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
(G.U. 2 febbraio 1951, n. 27).
Capo I
PENE PER IL CONTRABBANDO
Art. 1. Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.
Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68, 71 e 73 della
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
2) [1].
La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.
(Omissis) [2].
Art. 2. Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco. [3]
Nei casi preveduti dall'art. 64, numeri 4 e 6, della
Art. 3. Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. [4]
E' decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della
Art. 4. Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato. [5]
Il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantità del tabacco supera i chilogrammi 15.
Art. 5. Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.
Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della
Questi sono commisurati:
1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
2) [6].
Art. 6. Contrabbando aggravato.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della
La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.
Art. 7. Recidiva in contrabbando.
Nei casi preveduti dall'art. 82 della
Capo II
PENE PER LE CONTRAVVENZIONI
Art. 8. Arresto e ammenda in rapporto all'entità del reato, per la vendita di tabacco senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita. [7]
Il colpevole del reato previsto dall'art. 96, primo comma, della
E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreché abbia per oggetto tabacco.
L'ammenda è ridotta da un terzo alla metà quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantità del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500.
Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.
Art. 9. Ammenda per le altre contravvenzioni.
Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della
Capo III
ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA
Art. 10. Competenza dell'Intendente di finanza.
Per i reati previsti dalla
Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso Intendente.
Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della
Art. 11. Invio dei processi verbali.
Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli.
L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni né superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli.
Nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Capo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Art. 12. Confisca.
Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Art. 13. Disposizione finale.
Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della
[1] Numero abrogato dall'art. 3 del
[2] Comma abrogato dall'art. 8 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[4] Articolo sostituito dall'art. 3 del
[5] Articolo modificato dall'art. 3 del
[6] Numero abrogato dall'art. 3 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 8 del