§ 59.13.5 - Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.13 periti
Data:02/02/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 59.13.5 - Legge 2 febbraio 1990, n. 17.

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

(G.U. 12 febbraio 1990, n. 35).

 

     Art. 1.

     1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 [1].

     2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

 

          Art. 2.

     1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

     a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [2];

     b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

     c) essere di ineccepibile condotta morale;

     d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta [3];

     e) essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 [4];

     f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

     2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

     3. [Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

     b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

     c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

     d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma] [5].

     4. [Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio] [6].

     4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [7].

     5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [8].

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. [Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119] [9].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 septies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

[2] Lettera così modificata dall'art. 62 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Lettera così modificata dall'art. 62 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 septies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 septies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 septies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

[7] Comma inserito dall'art. 62 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[8] Comma inserito dall'art. 62 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 septies del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.