§ 59.13.2 - Legge 12 marzo 1957, n. 146.
Tariffa professionale dei periti industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.13 periti
Data:12/03/1957
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Oggetto della tariffa.
Art. 2.  Circoscrizione.
Art. 3.  Obbligatorietà.
Art. 4.  Classificazione degli onorari.
Art. 5.  Addizionali agli onorari.
Art. 6.  Rimborso spese.
Art. 7.  Revisione delle specifiche.
Art. 8.  Proprietà intellettuale.
Art. 9.  Incarichi
Art. 10.  Interruzione degli incarichi.
Art. 11.  Incarichi collegiali.
Art. 12.  Varianti ai progetti.
Art. 13.  Anticipazioni spese ed onorari.
Art. 14.  Deposito spese ed onorari.
Art. 15.  Duplicati degli atti.
Art. 16.  Contenuto.
Art. 17.  Gruppi di prestazioni.
Art. 18.  Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista.
Art. 19.  Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.
Art. 20.  Applicazione della tabella A.
Art. 21.  Discriminanti e maggiorazioni.
Art. 22.  Onorari per prestazioni parziali (Tabella B)
Art. 23.  Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).
Art. 24.  Onorari per collaudi e liquidazioni.
Art. 25.  Onorari per soli collaudi.
Art. 26.  Norme per l'esecuzione dei collaudi.
Art. 27.  Consulenza di altri professionisti.
Art. 28.  Perizie estimative e loro definizioni.
Art. 29.  Onorari per stime di importi non compresi in tabella.
Art. 30.  Danni causati da sinistri.
Art. 31.  Perizie divisionali.
Art. 32.  Inventari o consegne.
Art. 33.  Prospetti e bilanci - Migliorie straordinarie.
Art. 34.  Definizione ed esempi.
Art. 35.  Rilievi di edifici (Tabella F).
Art. 36.  Rilievi topografici (Tabella G).
Art. 37.  (Tabella H).
Art. 38.  Definizione ed esempi.
Art. 39.  Onorari.
Art. 40.  Definizioni.
Art. 41.  Esempi.
Art. 42.  Analisi chimiche.
Art. 43.  Stime di cave e miniere.
Art. 44.  Prospezione geologica e mineraria - Visite a permessi minerari (Tabella I).
Art. 45.  Stima di navi (Tabella L).


§ 59.13.2 - Legge 12 marzo 1957, n. 146.

Tariffa professionale dei periti industriali.

(G.U. 2 aprile 1957, n. 85).

 

 

     Art. unico.

     E' approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

 

 

ALLEGATO

Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del perito industriale

Capo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto della tariffa.

     La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

 

          Art. 2. Circoscrizione.

     Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

 

          Art. 3. Obbligatorietà.

     L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.

     I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

     Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

 

          Art. 4. Classificazione degli onorari.

     Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

     a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;

     b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;

     c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;

     d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

 

          Art. 5. Addizionali agli onorari.

     Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

     a) le indennità e le spese di cui all'art. 6;

     b) le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39.

     Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:

     1) le indennità e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;

     2) le competenze spettanti ai collaboratori;

     3) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

 

          Art. 6. Rimborso spese.

     Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

     a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

     Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

     Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennità di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

     b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

     c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

     d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.

 

          Art. 7. Revisione delle specifiche.

     E' facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

     Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

     Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4000.

     Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

     Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspicate.

     Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

 

          Art. 8. Proprietà intellettuale.

     Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

     Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

     La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

 

          Art. 9. Incarichi

     L'assegnazione .di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della Commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

 

          Art. 10. Interruzione degli incarichi.

     Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22.

     Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

     Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

     In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

 

          Art. 11. Incarichi collegiali.

     Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

 

          Art. 12. Varianti ai progetti.

     Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

 

          Art. 13. Anticipazioni spese ed onorari.

     Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

     Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

     Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

     Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

 

          Art. 14. Deposito spese ed onorari.

     Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.

 

          Art. 15. Duplicati degli atti.

     Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

 

          Art. 16. Contenuto.

     La specifica deve contenere:

     a) la intestazione personale del professionista;

     b) la data di emissione;

     c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;

     d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;

     e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.

 

Capo II

ONORARI A PERCENTUALE

 

          Art. 17. Gruppi di prestazioni.

     Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

     A) Esecuzione di opere.

     B) Pareri e perizie estimative.

 

Gruppo A - Esecuzione di opere

 

          Art. 18. Oggetto dell'onorario - Spese a carico del professionista.

     L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.

     Sono compensate separatamente, poichè non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

     a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E

     b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E

     c) visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;

     d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;

     c) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).

     Sono a carico del professionista tutte lo spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

 

          Art. 19. Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.

     Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:

     Elenco delle opere in classi e categorie

     Classe 1ª - Costruzioni rurali, industriali, civili:

     A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.

     B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

     C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

     D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

     Classe 2ª - Impianti industriali completi e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

     A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentarie, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.

     B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

     C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

     Classe 3ª - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

     A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

     B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

     C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

     Classe 4ª - Impianti elettrici:

     A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.

     B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica.

     C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.

     Classe 5ª - Macchine apparecchi e loro parti.

     Classe 6ª - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.

     Classe 7ª - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.

     Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

 

          Art. 20. Applicazione della tabella A.

     Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento della opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A.

     Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

 

          Art. 21. Discriminanti e maggiorazioni.

     E' esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.

     Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

     La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'art. 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, semprechè allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

 

          Art. 22. Onorari per prestazioni parziali (Tabella B)

     Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcuna funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentate del 25 per cento.

     Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

     Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

 

          Art. 23. Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).

     Gli onorari di cui alla tabella A sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 22 (tabella B), sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B, non superi il valore di 0,20.

 

          Art. 24. Onorari per collaudi e liquidazioni.

     Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

 

          Art. 25. Onorari per soli collaudi.

     Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini coutenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

     Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

 

          Art. 26. Norme per l'esecuzione dei collaudi.

     Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 27. Consulenza di altri professionisti.

     Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

 

Gruppo B - Pareri e perizie estimative di beni mobili ed immobili e di danni

 

          Art. 28. Perizie estimative e loro definizioni.

     Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

     Tabella D:

     Onorari:

     a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

     b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata da computi e tipi di massima, se occorrono.

     c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata di computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

     Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

 

          Art. 29. Onorari per stime di importi non compresi in tabella.

     Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.

     Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

 

          Art. 30. Danni causati da sinistri.

     Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

 

          Art. 31. Perizie divisionali.

     Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

 

          Art. 32. Inventari o consegne.

     L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggio lordi annui, reale o presunto.

     Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.

     Quando l'impostazione avvenga ex novo, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

 

          Art. 33. Prospetti e bilanci - Migliorie straordinarie.

     L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art. 28, lettera c) oltre il 2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente).

     I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative.

     Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

 

Capo III

ONORARI A QUANTITA'

 

          Art. 34. Definizione ed esempi.

     L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale alle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

     Sono in particolare da considerarsi tali:

     a) disegni dal vero;

     b) lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;

     c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;

     d) analisi chimiche, prove tecnologiche e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

 

          Art. 35. Rilievi di edifici (Tabella F).

     L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione dell'area della parte rilevata come dalla tabella F.

     Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'art. 6.

 

          Art. 36. Rilievi topografici (Tabella G).

     L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato dalla tabella G, salvi i rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

 

          Art. 37. (Tabella H).

     L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H.

     La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

     I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

     Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a lire 1600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

 

Capo IV

ONORARI A VACAZIONE

 

          Art. 38. Definizione ed esempi.

     Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

     a) rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili;

     b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;

     c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;

     d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;

     e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari;

     f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;

     g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici ed operatrici.

 

          Art. 39. Onorari.

     Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, oltre a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto [1].

     Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

     Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento.

     Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

 

Capo V

ONORARI A DISCREZIONE

 

          Art. 40. Definizioni.

     L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità del tempo.

 

          Art. 41. Esempi.

     In particolare sono da valutarsi a discrezione:

     a) consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;

     b) lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;

     c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;

     d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;

     e) organizzazione scientifica del lavoro;

     f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti;

     g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;

     h) opere di consolidamento;

     i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;

     l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;

     m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune;

     n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;

     o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrino nella competenza del perito industriale.

     Nella determinazione dell'onorario devesi avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

     In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.

 

Capo VI

PERITI CHIMICI

 

          Art. 42. Analisi chimiche.

     Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1500.

 

Capo VII

PERITI MINERARI

 

          Art. 43. Stime di cave e miniere.

     1. L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, è liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500:

Fino a

L.

10.000.000

 

 

 

2.125%

Fino a

L.

10.000.000

e fino a

L.

20.000.000

1,912%

Fino a

L.

20.000.000

e fino a

L.

50.000.000

1,700%

Fino a

L.

50.000.000

e fino a

L.

100.000.000

1,487%

Fino a

L.

100.000.000

e fino a

L.

250.000.000

1,275%

Fino a

L.

250.000.000

e fino a

L.

500.000.000

1,000%

oltre

L.

500.000.000

 

 

 

0,700%

     2. L'onorario è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

     3. Se è richiesta la stima particolareggiata, l'onorario per la stima del giacimento è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore del solo giacimento e l'onorario per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti è liquidato, a parte od in aggiunta, secondo le disposizioni di cui all'art. 28.

 

          Art. 44. Prospezione geologica e mineraria - Visite a permessi minerari (Tabella I).

     L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella I.

 

Capo VIII

PERITI NAUTICI

 

          Art. 45. Stima di navi (Tabella L).

     L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo del bastimento, come da tabella L.

 

TABELLE da A a L

(Omissis)


[1] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati rispettivamente a lire 2.000 e a L. 1.250 dall'art. 2 della L. 7 marzo 1967, n. 118.