§ 58.8.35 - D.L. 25 ottobre 1982, n. 796.
Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:25/10/1982
Numero:796


Sommario
Art. 1.      A favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio [...]
Art. 2.      Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e [...]
Art. 3.      All'onere di cui all'art. 1 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 58.8.35 - D.L. 25 ottobre 1982, n. 796. [1]

Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302)

 

     Art. 1.

     A favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per i periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

     Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'art. 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

 

          Art. 2.

     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte a lire 4 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

 

          Art. 3.

     All'onere di cui all'art. 1 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 9 dicembre 1982, n. 918.