§ 57.11.56 - D.P.R. 8 maggio 1965, n. 1007 .
Istituzione della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio".


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:08/05/1965
Numero:1007


Sommario
Art. 1.      La libera Università abruzzese degli studi "Gabriele D'Annunzio" appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione [...]
Art. 2.      Al mantenimento dell'Università contribuiscono
Art. 3.      Sono organi dell'Università
Art. 4.      Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono ed è nominato dal Ministro per la pubblica [...]
Art. 5.      Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo delle Università ed è presieduto dal professore più anziano
Art. 6.      Il Senato accademico è composto
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione è composto
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi [...]
Art. 9.      I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore
Art. 10.      Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede e, di regola, di tutti i professori di ruolo o fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono [...]
Art. 11.      Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e di conseguenza sovraintende in conformità delle disposizioni [...]
Art. 12.      Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
Art. 13.      Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare devono essere dedicate non meno di tre ore di lezioni settimanali
Art. 14.      La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni
Art. 15.      La durata del corso di studi per la laurea in Filosofia è di quattro anni
Art. 16.      Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti [...]
Art. 17.      L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col [...]
Art. 18.      Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, [...]
Art. 19.      L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termine di legge, vigenti nelle Università statali
Art. 20.      Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire
Art. 21.      I laureati in Filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso di lettere e devono seguire questo piano di studi
Art. 22.      I laureati in Lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in Filosofia e devono seguire questo piano di studi
Art. 23.      La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti istituti
Art. 24.      Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà stessa possono essere istituite [...]
Art. 25.      La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni
Art. 26.      Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella
Art. 27.      Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame e [...]
Art. 28.      I laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono ammessi al terzo anno di corso con l'esonero dalla frequenza del [...]
Art. 29.  Corsi di laurea in lingue e letterature straniere.
Art. 30.      La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni, titoli di ammissione sono: il diploma di maturità classica e il diploma di maturità [...]
Art. 31.      Sono insegnamenti fondamentali
Art. 32.      Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri scelti fra i [...]
Art. 33.      Coloro che siano forniti di altra laurea e siano in possesso di diploma di maturità classica e di maturità scientifica possono essere iscritti a giudizio della Facoltà; [...]
Art. 34.      La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente
Art. 35.      L'insegnamento ufficiale è impartito dal professore di ruolo e da professori incaricati
Art. 36.      Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università abruzzese "G. D'Annunzio" le norme sullo stato giuridico e sul [...]
Art. 37.      Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori di ruolo statale
Art. 38.      All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non [...]
Art. 39.      I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi di corsi, [...]
Art. 40.      Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi [...]
Art. 41.      Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica
Art. 42.      I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto
Art. 43.      Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università "G. D'Annunzio", può nominare assistenti volontari nei limiti delle disponibilità [...]
Art. 44.      Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento [...]
Art. 45.      Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di serbare [...]
Art. 46.      Gli esami sono
Art. 47.      Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale [...]
Art. 48.      L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato [...]
Art. 49.      Per quanto riguarda l'ammontare della tassa e soprattassa, contributi, diritti di segreteria e more si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali
Art. 50.      Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata [...]
Art. 51.      I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse e sussidi
Art. 52.      Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, [...]
Art. 53.      Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalla tabella C annessa al presente statuto
Art. 54.      I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera di concetto di segreteria, e [...]
Art. 55.      Per il trattamento economico di quiescenza del personale amministrativo ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali [...]
Art. 56.      Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto [...]
Art. 57.      Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione
Art. 58.      Il Consorzio universitario interprovinciale mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili per le sedi, biblioteche e tutti gli istituti di ricerche e [...]
Art. 59.      Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal [...]
Art. 60.      Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge per le tre suddette Facoltà e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da appositi Comitati [...]
Art. 61.      Nella prima applicazione del presente statuto il rettore sarà eletto a maggioranza di voti da un'assemblea collegiale costituita dai componenti dei Comitati tecnici
Art. 62.      I presidi delle Facoltà e finchè questi non siano nominati i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico
Art. 63.      Nella prima applicazione del presente statuto, il personale direttivo amministrativo e di biblioteca appartenente ai ruoli del Consorzio universitario interprovinciale e [...]
Art. 64.      Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto [...]


§ 57.11.56 - D.P.R. 8 maggio 1965, n. 1007 [1] .

Istituzione della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio".

(G.U. 31 agosto 1965, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita la libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane, e dalla Facoltà di giurisprudenza, sita nella città di Teramo.

     E' approvato lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio", annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica del Ministro per la pubblica istruzione.

 

     Art. 2.

     L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è mantenuta a totale carico del Consorzio interprovinciale costituito fra le Amministrazioni comunali e provinciali delle città di Chieti, Pescara e Teramo.

 

     Art. 3.

     La tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la laurea in lingue e letterature straniere è rilasciata anche dalla libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio".

 

Libera Università abruzzese degli studi "Gabriele D'Annunzio"Statuto.

 

Capo I

 

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA'

 

     Art. 1.

     La libera Università abruzzese degli studi "Gabriele D'Annunzio" appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Essa è costituita dalle Facoltà di lettere e filosofia e di economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, aventi sede nel territorio del comune di Chieti - località Madonna delle Piane, e dalla Facoltà di giurisprudenza in Teramo.

     Essa è autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

     E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

     E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

 

          Art. 2.

     Al mantenimento dell'Università contribuiscono:

     a) il Consorzio universitario interprovinciale costituito fra le Amministrazioni comunali e provinciali delle città di Chieti, Pescara e Teramo;

     b) altri eventuali sovventori.

     Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti e i contributi di segreteria.

 

Capo II

 

AUTORITA' ACCADEMICHE

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Università:

     1) rettore;

     2) Corpo accademico;

     3) Senato accademico;

     4) Consiglio di amministrazione;

     5) preside di Facoltà;

     6) Consiglio di Facoltà.

 

          Art. 4.

     Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

     Il rettore:

     a) presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;

     b) ha la legale rappresentanza della libera Università nei confronti di terzi e in giudizio;

     c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

     d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordini di pagamento;

     e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie elencate alle lettere a), e), f), l) ed m) del successivo art. 8 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

     f) rappresenta la libera Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

     g) esercita l'alta sorveglianza sul funzionamento della libera Università e sull'attività del personale docente ed amministrativo;

     h) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sul funzionamento della libera Università;

     i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

     l) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e del Senato accademico;

     m) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

     n) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario; salvo la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto.

     "Il rettore può delegare uno dei professori di ruolo della Università a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento".

     "Al rettore spetta una indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali".

 

          Art. 5.

     Il Corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo delle Università ed è presieduto dal professore più anziano.

     Il Corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo crede opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

     Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori intervenuti.

 

          Art. 6.

     Il Senato accademico è composto:

     a) dal rettore che lo presiede;

     b) dai presidi di Facoltà.

     Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo il direttore amministrativo il quale esercita le funzioni di segretario.

     Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che vi sono demandate dal testo unico della legge sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal rettore che lo presiede;

     b) da un professore di ruolo o fuori ruolo di ogni Facoltà designato dalla Facoltà;

     c) da un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione all'atto del riconoscimento dell'Università;

     d) dal presidente e dai due vice-presidenti del Consorzio per la libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio";

     e) dai sei rappresentanti del detto Consorzio designati dalla assemblea del Consorzio stesso;

     f) dal direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario del Consiglio.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato conregio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato conregio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali della libera Università;

     b) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo della libera Università;

     c) conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del Consiglio di Facoltà;

     d) delibera sulle assegnazioni di fondi agli Istituti e sulla assegnazione alle cattedre di assistenti, retribuiti, proposti dal Consiglio di Facoltà;

     e) delibera sulle assunzioni dei tecnici proposte dal rettore se essi sono destinati ai servizi generali dell'Università, oppure dal Consiglio di Facoltà se essi devono prestare servizio presso Istituti o cattedre;

     f) nomina il direttore amministrativo;

     g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario;

     h) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi relativamente alle proposte del Consiglio di Facoltà per gli Istituti e le cattedre;

     i) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili della libera Università;

     l) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento della Università che importano entrate oppure spese a carico del bilancio;

     m) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di amministrazione, di biblioteca e del personale esecutivo ed ausiliario dipendente dalla libera Università.

     "Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente".

     "Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio".

     "Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario".

 

          Art. 9.

     I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.

     Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

     Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede e, di regola, di tutti i professori di ruolo o fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Università statali.

     Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse però le questioni riguardanti la composizione delle Facoltà e le proposte di nomina o conferimenti di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

     Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

 

          Art. 11.

     Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e di conseguenza sovraintende in conformità delle disposizioni del Consiglio di amministrazione, e del rettore a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

     Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative regolamentari.

 

          Art. 12.

     Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

     Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà, devono caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento o di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

 

          Art. 13.

     Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare devono essere dedicate non meno di tre ore di lezioni settimanali.

     A ciascuna Facoltà sono annessi particolari Istituti o seminari con proprio ordinamento interno nonchè una biblioteca.

 

Capo III

 

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

 

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia:

 

a) laurea in Lettere; - b) laurea in Filosofia.

 

A) Laurea in Lettere

 

          Art. 14.

     La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni.

     E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

     Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

     Insegnamenti fondamentali comuni:

     1) Letteratura italiana;

     2) Letteratura latina;

     3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

     4) Geografia;

     5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).

     Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

     1) Letteratura greca;

     2) Storia greca;

     3) Glottologia;

     4) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana.

     Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

     1) Filologia romanza;

     2) Storia medioevale;

     3) Storia moderna;

     4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

     Insegnamenti complementari:

     1) Filologia greco-latina;

     2) Grammatica greca e latina;

     3) Antichità greche e romane;

     4) Storia della letteratura latina e medioevale;

     5) Storia della lingua italiana;

     6) Filologia e storia bizantina;

     7) Paleografia e diplomatica;

     8) Lingua e letteratura francese;

     9) Lingua e letteratura inglese;

     10) Lingua e letteratura tedesca;

     11) Lingua e letteratura spagnola;

     12) Storia delle religioni;

     13) Storia del cristianesimo;

     14) Archeologia cristiana;

     15) Letteratura cristiana antica;

     16) Topografia dell'Italia antica;

     17) Storia della musica;

     18) Letteratura delle tradizioni popolari;

     19) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;

     20) Filologia germanica;

     21) Sociologia;

     22) Dialettologia abruzzese;

     23) Papirologia;

     24) Etruscologia e Archeologia;

     25) Storia del Risorgimento;

     26) Sanscrito;

     27) Filologia slava;

     28) Paletnologia;

     29) Lingua e letteratura russa;

     30) Etnologia;

     31) Biblioteconomia e bibliografia;

     32) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

     Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

     Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Università degli studi "Gabriele D'Annunzio". In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione del preside della Facoltà di lettere e filosofia.

     Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio, anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente in uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari.

     Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

     Gli insegnamenti di storia greca o di storia romana possono essere riuniti in un unica cattedra ed i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studenti il corso che sarà impartito.

     Lo studente deve: almeno all'inizio del secondo anno di studio, dichiarare nella domanda di iscrizione quale indirizzo intende seguire.

     Potrà mutare indirizzo non oltre l'inizio del terzo anno di corso, previa approvazione della Facoltà. Il preside, sentita, ove ritenga la Facoltà, controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della Facoltà.

 

B) Laurea in Filosofia

 

          Art. 15.

     La durata del corso di studi per la laurea in Filosofia è di quattro anni.

     E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Letteratura italiana;

     2) Letteratura latina;

     3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

     4) Storia medioevale;

     5) Storia moderna;

     6) Storia della filosofia (biennale);

     7) Filosofia teoretica (biennale);

     8) Filosofia morale (biennale);

     9) Pedagogia;

     10) Psicologia.

     Insegnamenti complementari:

     1) Estetica;

     2) Filosofia del diritto;

     3) Storia della filosofia antica;

     4) Storia della filosofia medioevale;

     5) Storia della filosofia moderna e contemporanea;

     6) Storia delle religioni;

     7) Storia del cristianesimo;

     8) Storia delle dottrine politiche;

     9) Letteratura greca;

     10) Economia politica;

     11) Storia greca;

     12) Sociologia;

     13) e 14) Due lingue e letterature straniere e moderne scelte fra quelle previste per la laurea in Lettere;

     15) Storia del Risorgimento;

     16) Storia del Diritto italiano;

     17) Storia delle Dottrine economiche;

     18) Filosofia della storia.

 

          Art. 16.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

 

C) Disposizioni comuni.

 

          Art. 17.

     L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col professore di una delle discipline comprese nel piano di studio approvato dalla Facoltà.

     L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.

     Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea senza possibilità di proroga.

     Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da un correlatore scelto dal preside tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.

     Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.

     E' obbligo dei commissari essere presenti o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

 

          Art. 18.

     Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica o filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

     Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

 

          Art. 19.

     L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termine di legge, vigenti nelle Università statali.

 

          Art. 20.

     Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

     La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.

 

D) Seconda laurea

 

          Art. 21.

     I laureati in Filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso di lettere e devono seguire questo piano di studi:

     a) per l'indirizzo classico:

     1) Letteratura italiana;

     2) Letteratura latina;

     3) Letteratura greca;

     4) Glottologia;

     5) Geografia;

     6) Archeologia e storia dell'arte greca romana;

     7) Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

     Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina;

     b) per l'indirizzo moderno:

     1) Letteratura italiana;

     2) Letteratura latina;

     3) Geografia;

     4) Filologia romanza;

     5) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     6) e 7) due lingue e Letteratura moderna, a scelta tra Lingua e Letteratura francese, Lingua e Letteratura inglese, Lingua e Letteratura tedesca, ma in ogni modo, diverse da quella eventualmente seguita nel corso per la laurea in Filosofia; devono inoltre superare una prova scritta di traduzione in latino.

     Per ambedue gli indirizzi, qualora il candidato avesse, per il conseguimento della laurea in Filosofia, scelto come insegnamento uno o due di quelli indicati con i numeri da tre a sette e superato i relativi esami, dovrà sostituirli con altrettanti corsi ed esami di discipline complementari per la sua laurea in Lettere, da lui non seguiti per la laurea in Filosofia.

 

          Art. 22.

     I laureati in Lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in Filosofia e devono seguire questo piano di studi.

     1) Filosofia teoretica;

     2) Storia della filosofia;

     3) Filosofia morale;

     4) Pedagogia;

     5) Storia medioevale;

     6) Storia moderna;

     7) Psicologia.

     Qualora per il conseguimento della laurea in Lettere abbiano superato l'esame di Storia medioevale o di Storia moderna o di ambedue, devono sostituire queste discipline rispettivamente con una o due delle complementari per la laurea in Filosofia.

 

E) Istituti e borse di perfezionamento

 

          Art. 23.

     La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti istituti:

     1) Filologia classica;

     2) Archeologia e storia antica;

     3) Glottologia;

     4) Filologia moderna;

     5) Storia medioevale e moderna;

     6) Storia dell'arte;

     7) Geografia;

     8) Filosofia.

     Ciascuna di queste avrà uno statuto proprio, deliberato dalla Facoltà.

 

          Art. 24.

     Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà stessa possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento.

     Facoltà di economia e commercio

     La Facoltà di economia e commercio rilascia:

     a) la laurea in Economia e commercio;

     b) la laurea in Lingue e letterature straniere.

 

          Art. 25.

     La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni.

     E' titolo di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

     Sono insegnamenti fondamentali:

     1) Istituzioni di diritto privato;

     2) Istituzioni di diritto pubblico;

     3) Diritto commerciale (biennale);

     4) Matematica generale;

     5) Matematica finanziaria (biennale);

     6) Statistica (biennale);

     7) Economia politica (biennale);

     8) Diritto del lavoro;

     9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;

     10) Economia e politica agraria;

     11) Politica economica e finanziaria;

     12) Storia economica;

     13) Geografia economica (biennale);

     14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);

     15) Tecnica bancaria e professionale;

     16) Tecnica industriale e commerciale;

     17) Merceologia;

     18) Lingua Francese e spagnola (triennale);

     19) Lingua inglese e tedesca (triennale).

     Sono insegnamenti complementari:

     1) Diritto della navigazione;

     2) Diritto industriale;

     3) Diritto amministrativo;

     4) Diritto internazionale;

     5) Demografia;

     6) Economia dei trasporti;

     7) Lingua albanese;

     8) Lingua russa;

     9) Lingua serbo-croata;

     10) Contabilità di Stato;

     11) Storia delle dottrine economiche;

     12) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

     13) Diritto fallimentare;

     14) Diritto costituzionale regionale;

     15) Sociologia;

     16) Diritto processuale civile;

     17) Legislazione bancaria;

     18) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

     19) Economia montana e forestale;

     20) Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

     Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

     L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuno una prova scritta e una orale alla fine del triennio.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

 

          Art. 26.

     Ai fini della propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

 

Non si può essere ammessi a sostenere gli esami di:

Se non si è superato l'esame di:

Diritto amministrativo

Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico

Diritto commerciale

Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Economia politica I

Diritto del lavoro

Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Economia politica I

Diritto della navigazione

Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico

Diritto internazionale

Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico

Economia e politica agraria

Economia politica II - Statistica II

Economia politica II

Economia politica I - Statistica I - Matematica generale

Matematica finanziaria I

Matematica generale

Matematica finanziaria II

Matematica finanziaria I - Statistica I

Politica economica e finanziaria

Statistica II - Economia politica II - Scienza delle finanze e diritto finanziario

Ragioneria generale ed applicata II

Ragioneria generale ed applicata I

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Economia politica II - Statistica II - Istituzioni di diritto pubblico

Statistica II

Statistica I - Economia politica I

Tecnica bancaria e professionale

Ragioneria generale ed applicata II - Diritto commerciale - Economia politica II

Tecnica industriale e commerciale

Matematica finanziaria I - Economia politica II - Diritto commerciale - Merceologia - Ragioneria generale applicata I e II

 

          Art. 27.

     Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame e possono anche non limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso in cui lo studente è stato iscritto.

     L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali ad eccezione delle istituzioni di Diritto privato e di Diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia.

     Qualora il candidato intenda scegliere per la dissertazione scritta un tema vertente su una delle materie complementari deve averne autorizzazione dal preside (udita la Facoltà quando abbia superato il relativo esame).

 

          Art. 28.

     I laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono ammessi al terzo anno di corso con l'esonero dalla frequenza del primo anno di lingue straniere.

     La Facoltà delibera caso per caso la convalida e l'esenzione dagli esami comuni.

     Per le abbreviazioni di corso e di riconoscimento di esame in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide la Facoltà caso per caso.

 

          Art. 29. Corsi di laurea in lingue e letterature straniere.

     La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda" o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo compresi gli Istituti tecnici femminili e diploma della Scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     2) Lingua e letteratura latina (biennale);

     3) Lingua e letteratura francese;

     4) Lingua e letteratura tedesca;

     5) Lingua e letteratura inglese;

     6) Lingua e letteratura spagnola;

     7) Filologia romanza;

     8) Filologia germanica;

     9) Storia (biennale);

     10) Geografia.

     Insegnamenti complementari:

     1) Storia della filosofia;

     2) Filosofia;

     3) Pedagogia;

     4) Lingua e letteratura russa;

     5) Lingua serbo-croata;

     6) Lingua slovena;

     7) Glottologia;

     8) Letteratura greca;

     9) Letteratura ibero americana.

     Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

     Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

     Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

 

Facoltà di giurisprudenza.

 

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza.

 

          Art. 30.

     La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni, titoli di ammissione sono: il diploma di maturità classica e il diploma di maturità scientifica.

 

          Art. 31.

     Sono insegnamenti fondamentali:

     1) Istituzioni di diritto privato;

     2) Istituzioni di diritto romano;

     3) Storia del diritto romano;

     4) Filosofia del diritto;

     5) Economia politica;

     6) Scienze delle finanze e diritto finanziario;

     7) Diritto costituzionale;

     8) Storia del diritto italiano (biennale);

     9) Diritto ecclesiastico;

     10) Diritto civile (biennale);

     11) Diritto commerciale;

     12) Diritto romano (biennale);

     13) Diritto del lavoro;

     14) Diritto processuale civile;

     15) Diritto internazionale;

     16) Diritto amministrativo (biennale);

     17) Diritto penale (biennale);

     18) Procedura penale.

     Sono insegnamenti complementari:

     1) Statistica;

     2) Medicina legale e delle assicurazioni;

     3) Diritto agrario;

     4) Diritto della navigazione;

     5) Storia dei trattati e politica internazionale;

     6) Diritto fallimentare;

     7) Storia delle dottrine politiche;

     8) Diritto industriale;

     9) Demografia;

     10) Politica economica e finanziaria;

     11) Dottrina dello Stato;

     12) Sociologia;

     13) Contabilità dello Stato;

     14) Scienze dell'Amministrazione;

     15) Diritto minerario;

     16) Diritto costituzionale comparato;

     17) Diritto pubblico regionale.

 

          Art. 32.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri scelti fra i complementari.

     L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali e da lui scelta di concerto col professore.

 

          Art. 33.

     Coloro che siano forniti di altra laurea e siano in possesso di diploma di maturità classica e di maturità scientifica possono essere iscritti a giudizio della Facoltà; a un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche ed in Economia e commercio che vengono iscritti al terzo anno.

     La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame.

 

          Art. 34.

     La propedeuticità degli esami è regolata nel modo seguente:

 

Per le materie fondamentali:

 

Non si può sostenere l'esame di:

Se non si è superato l'esame di:

Diritto ecclesiastico

Istituzioni di diritto privato

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Economia politica

Diritto civile

Istituzioni di diritto privato

Diritto commerciale

Istituzioni di diritto privato

Diritto romano

Storia del diritto romano - Istituzioni di diritto romano

Storia del diritto italiano

Storia del diritto romano - Istituzioni di diritto romano

Diritto del lavoro

Istituzioni di diritto privato

Diritto internazionale

Diritto costituzionale

Procedura penale

Diritto penale

Diritto amministrativo

Diritto costituzionale - Diritto commerciale

Per le materie complementari:

 

Diritto agrario

Istituzioni di diritto privato

Diritto della navigazione

Istituzioni di diritto privato

 

Capo IV

 

PERSONALE INSEGNANTE

 

          Art. 35.

     L'insegnamento ufficiale è impartito dal professore di ruolo e da professori incaricati.

     I posti di professore di ruolo delle singole Facoltà sono determinati dalla tabella A, annessa al presente statuto.

     Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà si provvede nei modi indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

 

          Art. 36.

     Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università abruzzese "G. D'Annunzio" le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

 

          Art. 37.

     Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori di ruolo statale.

     Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo dei professori di ruolo statale.

 

          Art. 38.

     All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il mese di maggio sul numero degli incarichi da conferire nell'anno accademico successivo.

     Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno.

     Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

 

          Art. 39.

     I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi di corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio della Facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modifiche.

 

          Art. 40.

     Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

 

Capo V

 

ASSISTENTI

 

          Art. 41.

     Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nella attività didattica.

     Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.

     Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati i lettori.

 

          Art. 42.

     I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto.

     Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università "G. D'Annunzio" le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e di lettori di ruolo delle Università statali.

     Al trattamento di quiescenza si provvede in conformità dell'art. 37.

 

          Art. 43.

     Con i criteri e le modalità stabilite per le Università statali, la libera Università "G. D'Annunzio", può nominare assistenti volontari nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

 

Capo VI

 

STUDENTI, ESAMI E TASSE

 

          Art. 44.

     Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti.

 

          Art. 45.

     Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

     La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

 

          Art. 46.

     Gli esami sono:

     a) di profitto;

     b) di laurea.

 

          Art. 47.

     Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

 

          Art. 48.

     L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione si deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facoltà nel presente statuto.

 

          Art. 49.

     Per quanto riguarda l'ammontare della tassa e soprattassa, contributi, diritti di segreteria e more si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

 

          Art. 50.

     Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

 

          Art. 51.

     I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse e sussidi.

     Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studio, ma se questo è diverso da quello consigliato lo devono sottoporre al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.

 

          Art. 52.

     Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facoltà, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.

     Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.

 

Capo VII

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BIBLIOTECA ED AUSILIARIO

 

          Art. 53.

     Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalla tabella C annessa al presente statuto.

 

          Art. 54.

     I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera di concetto di segreteria, e di biblioteca, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

     Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di personale appartenente alle predette carriere dell'Università si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia, per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

 

          Art. 55.

     Per il trattamento economico di quiescenza del personale amministrativo ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità.

 

          Art. 56.

     Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

     Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.

 

Capo VIII

 

AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 57.

     Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione.

 

          Art. 58.

     Il Consorzio universitario interprovinciale mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili per le sedi, biblioteche e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione.

     I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il suddetto Ente avesse fornito e concesso in uso alla Università debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del Consorzio se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

     L'Università dispone, inoltre, di contributi dei privati e dei proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio di cui è tenuto separato regolare inventario.

     Qualora la libera Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore della libera Università stessa. I beni concessi in uso torneranno nella disponibilità dei rispettivi concedenti.

 

          Art. 59.

     Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

 

Norme transitorie e finali.

 

          Art. 60.

     Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge per le tre suddette Facoltà e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da appositi Comitati tecnici composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle predette Facoltà saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

     In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati a ciascuna Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

 

          Art. 61.

     Nella prima applicazione del presente statuto il rettore sarà eletto a maggioranza di voti da un'assemblea collegiale costituita dai componenti dei Comitati tecnici.

 

          Art. 62.

     I presidi delle Facoltà e finchè questi non siano nominati i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico.

 

          Art. 63.

     Nella prima applicazione del presente statuto, il personale direttivo amministrativo e di biblioteca appartenente ai ruoli del Consorzio universitario interprovinciale e degli Enti consorziali viene inquadrato nel ruolo organico della carriera direttiva previsto dallo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" in base alle funzioni espletate presso il Consorzio o gli enti consorziati, ed all'anzianità di servizio di ruolo.

     Gli altri posti previsti dalla tabella C annessa allo statuto della suddetta Università saranno coperti mediante normale concorso per esami e per titoli riservato al personale non di ruolo dipendente dal Consorzio universitario interprovinciale che sia in servizio alla data di entrata in vigore del presente statuto, che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre, che abbia una anzianità di servizio di almeno due anni e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

 

          Art. 64.

     Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1]  La libera Università degli studi "G. D'Annunzio" istituita con il presente decreto è stata soppressa, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, dall'art. 5 della L. 14 agosto 1982, n. 590.