§ 98.1.18583- Legge 10 maggio 1983, n. 194.
Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1983
Numero:194


Sommario
Art. unico.      Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente "Istituzione di nuove università", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni


§ 98.1.18583- Legge 10 maggio 1983, n. 194.

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università.

(G.U. 19 maggio 1983, n. 136)

 

     Art. unico.

     Alla legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente "Istituzione di nuove università", vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     all'articolo 43, ultimo comma, le parole: "a norma dell'art. 54, n. 6)" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'art. 54, n. 5)";

     all'articolo 44, secondo comma, le parole: "in base ai parametri della popolazione del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "in base ai parametri della popolazione e del territorio";

     dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

     "Art. 52-bis (Inquadramento del personale dirigente). — Il personale non docente di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'istituto universitario di cui agli articoli 5 e 40, in possesso delle qualifiche dirigenziali, è inquadrato agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza 1° novembre 1982, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali del personale di ruolo delle università statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mantenendo, a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento alla data di inquadramento.

     Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del precedente comma, il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze delle università e dell'istituto universitario, di cui agli articoli 5 e 40, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, nonchè ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.";

     all'articolo 53, nei commi primo e secondo, le parole: "30, secondo comma; 38, ultimo comma" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "32, secondo comma; 40, ultimo comma".