Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 14/02/1948 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del regio decreto 4 giugno [...] |
Art. 2. Gli studenti i quali abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva Facoltà per l'anno accademico 1946-47 e che abbiano raggiunto nei due [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato come segue |
Art. 4. L'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato nel senso che l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal regio decreto 21 [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 57.11.15 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168 [1] .
Tasse e contributi universitari.
(G.U. 27 marzo 1948, n. 73)
Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del
Gli studenti i quali abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva Facoltà per l'anno accademico 1946-47 e che abbiano raggiunto nei due terzi degli esami consigliati una votazione media non inferiore ai ventiquattro trentesimi e dimostrino di appartenere a famiglia provvista di un reddito complessivo inferiore alle L. 32.000 mensili, potranno ottenere il rimborso corrispondente all'intero ammontare del contributo integrativo indicato nell'articolo precedente.
Gli studenti appartenenti a famiglia provvista di un reddito complessivo mensile inferiore alle L. 45.000 e trovantisi nelle condizioni di merito scolastico prescritte nel comma precedente, potranno ottenere il rimborso corrispondente alla metà dell'intero importo di contributo integrativo di cui sopra.
Per l'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante al rimborso si seguiranno le norme indicate nell'art. 14, secondo comma, del
Sulle domande di rimborso decide con provvedimento definitivo il Consiglio dell'opera universitaria.
Il secondo comma dell'art. 10 del
"Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere".
L'art. 30 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Ratificato dalla