§ 57.11.15 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168 .
Tasse e contributi universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:14/02/1948
Numero:168


Sommario
Art. 1.      Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del regio decreto 4 giugno [...]
Art. 2.      Gli studenti i quali abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva Facoltà per l'anno accademico 1946-47 e che abbiano raggiunto nei due [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato come segue
Art. 4.      L'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato nel senso che l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal regio decreto 21 [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 57.11.15 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 168 [1] .

Tasse e contributi universitari.

(G.U. 27 marzo 1948, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e le tasse e sopratasse scolastiche nella misura indicata nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 757, le università e gli istituti superiori, limitatamente all'anno accademico 1947-48, hanno facoltà - tenuto conto della situazione di fatto - di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di un contributo integrativo per l'importo non superiore alle L. 6000 per ciascuno studente. Il dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo è devoluto all'Opera universitaria.

 

          Art. 2.

     Gli studenti i quali abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva Facoltà per l'anno accademico 1946-47 e che abbiano raggiunto nei due terzi degli esami consigliati una votazione media non inferiore ai ventiquattro trentesimi e dimostrino di appartenere a famiglia provvista di un reddito complessivo inferiore alle L. 32.000 mensili, potranno ottenere il rimborso corrispondente all'intero ammontare del contributo integrativo indicato nell'articolo precedente.

     Gli studenti appartenenti a famiglia provvista di un reddito complessivo mensile inferiore alle L. 45.000 e trovantisi nelle condizioni di merito scolastico prescritte nel comma precedente, potranno ottenere il rimborso corrispondente alla metà dell'intero importo di contributo integrativo di cui sopra.

     Per l'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante al rimborso si seguiranno le norme indicate nell'art. 14, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

     Sulle domande di rimborso decide con provvedimento definitivo il Consiglio dell'opera universitaria.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato come segue:

     "Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere".

 

          Art. 4.

     L'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato nel senso che l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal regio decreto 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, è incamerato, anche dopo il 16 aprile 1946, dalle università ed istituti superiori.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.