Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.8 edilizia scolastica e universitaria |
Data: | 24/10/1969 |
Numero: | 701 |
Sommario |
Art. 1. Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti. |
Art. 2. Spese per l'acquisizione delle aree. |
Art. 3. Termini per la progettazione e per l'appalto concorso. |
Art. 4. Pubblici concorsi per la progettazione. |
Art. 4 bis. Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641. |
Art. 5. Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione. |
Art. 6. Concessione in corso ed esecuzione diretta. |
Art. 7. Modifica alla procedura degli interventi urgenti. |
Art. 8. Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali. |
Art. 8 bis. Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento. |
Art. 8 ter. Programmi esecutivi per il triennio 1969-71. |
Art. 9. Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria. |
Art. 9 bis. Limiti di spesa. |
Art. 10. Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università. |
Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 38.8.7 - D.L. 24 ottobre 1969, n. 701. [1]
Norme integrative e modificative della L. 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.
(G.U. 28 ottobre 1969, n. 274).
Art. 1. Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti. [2]
(Omissis) [3].
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della
Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata
Art. 2. Spese per l'acquisizione delle aree. [2]
Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della
Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della
In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.
Art. 3. Termini per la progettazione e per l'appalto concorso. [2]
I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della
Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della
Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.
Art. 4. Pubblici concorsi per la progettazione.
L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della
Art. 4 bis. Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla
Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore della
Art. 5. Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione. [2]
La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della
La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della
E' fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici.
Art. 6. Concessione in corso ed esecuzione diretta. [2]
Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 7. Modifica alla procedura degli interventi urgenti. [5]
Art. 8. Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali.
Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della
Art. 8 bis. Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento. [6]
Art. 8 ter. Programmi esecutivi per il triennio 1969-71. [4]
I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno essere predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della
Art. 9. Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria. [2]
Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla
L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo della
In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano la esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della
Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantoché non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.
Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Art. 9 bis. Limiti di spesa. [4]
I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con
Art. 10. Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università.
Nelle more della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla
A tale scopo, a valere sulle disponibilità di bilancio relative ad assegnazioni per l'edilizia universitaria, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi all'università ed agli istituti di istruzione universitaria fino alla concorrenza di lire 690 milioni per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Sostituisce il 1°, 2° e 3° comma, art. 16, della
[2] Articolo così sostituito dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[4] Articolo aggiunto dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[5] Articolo sostituito dalla
[6] Articolo aggiunto dalla
[4] Articolo aggiunto dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[7] Sostituisce il 3° comma, art. 43 della
[8] Sostituisce il 3° comma, art. 38, della
[4] Articolo aggiunto dalla
[9] L'art. 11 del
[9] L'art. 11 del