Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 09/10/1951 |
Numero: | 1130 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle [...] |
Art. 2. Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, "Alessandro Manzoni" di Milano e "Regina Margherita" di Genova, per essere ammesse, secondo le [...] |
§ 57.4.28 – L. 9 ottobre 1951, n. 1130. [1]
Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.
(G.U. 7 novembre 1951, n. 256).
Le disposizioni per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano.
Le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, "Alessandro Manzoni" di Milano e "Regina Margherita" di Genova, per essere ammesse, secondo le modalità stabilite dal vigente ordinamento didattico universitario, ai corsi di cui all'art. 1, devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione e davanti un'apposita Commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.
[1] Abrogata dall'art. 24 del