§ 57.7.427 - D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.
Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria degli osservatori astronomici, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/06/1981
Numero:270


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della [...]
Art. 2.      Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, [...]
Art. 4.      Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. [...]
Art. 6.      Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. [...]
Art. 7.      Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle [...]
Art. 8.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.


§ 57.7.427 - D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.

(G.U. 5 giugno 1981, n. 153)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della stessa legge, sono sostituiti come segue:

     prima qualifica L. 2.196.000

     prima qualifica dopo 6 mesi L. 2.400.000

     seconda qualifica L. 2.700.000

     terza qualifica L. 3.150.000

     quarta qualifica  L. 3.400.000

     quinta qualifica  L. 3.816.000

     sesta qualifica  L. 4.320.000

     settima qualifica  L. 5.040.000

     ottava qualifica  L. 5.940.000

     Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

     Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 2.

     Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non può essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente art. 1 è integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, maggiorato di L. 403.200 e di L. 475.200, rispettivamente per il personale della settima ed ottava qualifica funzionale, nonché della somma di L. 480.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, e lo stipendio iniziale stabilito per il medesimo livello retributivo dal precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresa quella riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. A tal fine si escludono le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

     Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianità di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale è inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianità. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente è inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianità ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto.

     Ove l'anzianità complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianità relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente.

     L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianità riferita a tale qualifica superiore.

     L'inquadramento è effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.

     Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.

     Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

     Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.

     Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 7.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, non più dovuto.

 

          Art. 8.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.