§ 57.7.421 - D.P.R. 4 novembre 1980, n. 719.
Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/11/1980
Numero:719


Sommario
Art. 1.      Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al [...]
Art. 2.      Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la [...]
Art. 3.      Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 4.      Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della [...]
Art. 5.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.


§ 57.7.421 - D.P.R. 4 novembre 1980, n. 719.

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari.

(G.U. 6 novembre 1980, n. 305)

 

     Art. 1.

     Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Università libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonché ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

     L. 10.000 lorde una tantum individuali, a partire dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;

     L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

 

          Art. 2.

     Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

          Art. 3.

     Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

 

          Art. 4.

     Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.