Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 06/07/1956 |
Numero: | 717 |
Sommario |
Art. 1. A modifica di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima [...] |
Art. 2. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni con legge 21 giugno 1951, n. 550, i posti che si rendano disponibili nel capoluogo di [...] |
Art. 3. I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in [...] |
§ 57.7.181 - Legge 6 luglio 1956, n. 717. [1]
Conferimento dei posti di ruolo di insegnante elementare, vacanti per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.
(G.U. 24 luglio 1956, n. 183)
A modifica di quanto disposto dall'art. 7 della
a) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla
b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento (idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina ai sensi della
c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo normale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della
Allo stesso fine e con le stesse modalità sarà utilizzato altresì il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene estesa la facoltà di chiedere, entro il termine fissato dall'art. 147 del
In deroga a quanto stabilito dal
I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi da quello del capoluogo di Provincia vanno aggiunti agli altri della stessa Provincia resisi vacanti negli stessi Comuni in applicazione della suddetta
Nulla è innovato circa l'assegnazione dei posti che si rendano vacanti in ruolo normale per motivi diversi da quello previsto dalla
I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risultino vacanti nel ruolo in soprannumero a causa dell'immissione nel ruolo normale dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della
Qualora i posti da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli di cui al n. 1) del citato art. 7, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili sono portati in aumento a quelli da conferire, secondo graduatoria, agli idonei del concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 2) dello stesso art. 7 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del