§ 57.7.111 - Legge 9 maggio 1950, n. 281.
Graduatoria del concorso magistrale B 6.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/05/1950
Numero:281


Sommario
Art. 1.      I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai Provveditori agli studi secondo le norme [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 57.7.111 - Legge 9 maggio 1950, n. 281. [1]

Graduatoria del concorso magistrale B 6.

(G.U. 6 giugno 1950, n. 128)

 

     Art. 1.

     I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai Provveditori agli studi secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105 su 175, con una media di almeno sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive Provincie.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.