§ 57.7.151 - Legge 9 agosto 1954, n. 658.
Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/08/1954
Numero:658


Sommario
Art. 1.      Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni Provincia con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. [...]
Art. 2.      Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento, e della successiva [...]
Art. 3.      Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 13, introdotto [...]
Art. 4.      L'assegnazione della sede viene fatta subito dopo la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 1954-55 e l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con [...]
Art. 5.      Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.


§ 57.7.151 - Legge 9 agosto 1954, n. 658. [1]

Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari.

(G.U. 19 agosto 1954, n. 189)

 

     Art. 1.

     Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni Provincia con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1954.

 

          Art. 2.

     Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento, e della successiva progressione di carriera corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato nel ruolo speciale transitorio.

     Il maestro di ruolo speciale transitorio assunto nel ruolo organico conserva a titolo di assegno personale utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 13, introdotto con la legge di ratifica 24 dicembre 1951, n. 1634, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio iniziale del grado 12°, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno dopo l'applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e della legge 9 maggio 1950, n. 281, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     L'assegnazione della sede viene fatta subito dopo la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 1954-55 e l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

 

          Art. 5.

     Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.